T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 26-02-2011, n. 211 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato il 23.12.2009 (al Ministero dell’Interno) e il 2429.12.2009 (al Sindaco del Comune di Baldissero Torinese) e depositato il 12.01.2010, il signor F.G. ha impugnato dinanzi a questo Tribunale gli atti indicati in epigrafe e ne ha invocato l’annullamento, previa sospensione, sulla base di un unico motivo, con il quale ha lamentato vizi violazione di legge con riferimento agli artt. 3, 4, 7, 10, 11 e 15 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223 e agli artt. 4 e ss. della L. 24.12.1954 n. 1228, nonché vizi eccesso di potere, sotto plurimi profili sintomatici.

2. Si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere al gravame. Non si è costituito, invece, il Comune di Baldissero Torinese, ritualmente intimato.

3. Alla camera di consiglio del 28.01.2010, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza di sospensione.

4. In prossimità dell’udienza di merito, la difesa erariale ha prodotto alcuni documenti e una memoria.

5. In occasione dell’udienza pubblica del 06.05.2010, il collegio ha sottoposto alle parti la necessità di approfondire il profilo relativo alla giurisdizione, sussistendo un consolidato orientamento giurisprudenziale che attribuisce la cognizione delle controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici alla competenza del giudice ordinario.

6. Su richiesta del difensore di parte ricorrente, la causa è stata rinviata a data da destinarsi.

7. In data 05.07.2010 il medesimo difensore ha presentato istanza di prelievo, ribadita con nuovo deposito del 29.10.2010.

8. In prossimità della nuova udienza di discussione, la difesa di parte ricorrente ha depositato un’articolata memoria in cui ha sostenuto, con l’ausilio di alcuni precedenti giurisprudenziali (non specifici) la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo il ricorrente, la natura vincolata dell’attività esercitata dall’amministrazione in materia di iscrizioni anagrafiche non sarebbe determinante ai fini della individuazione della giurisdizione, essendo per contro conferente soltanto la natura (autoritativa o non autoritativa) del potere esercitato e l’interesse (pubblico o privato) perseguito con l’esercizio di detto potere. Nel caso di specie, il potere esercitato dall’amministrazione avrebbe natura autoritativa, sarebbe stato esercitato nell’interesse pubblico alla certezza sulla composizione e sui movimenti della popolazione, ed avrebbe determinato, pertanto, la degradazione del diritto soggettivo "di residenza" del ricorrente a mero interesse legittimo, come tale azionabile dinanzi al giudice amministrativo (così come, del resto, indicato espressamente in calce allo stesso provvedimento impugnato).

9. In esito all’udienza pubblica del 27 gennaio 2011, sentito il difensore di parte ricorrente come indicato nel verbale, il collegio ha trattenuto la causa per la decisione.

10. Nonostante le pregevoli argomentazioni svolte dalla difesa di parte ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione, il collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

10.1 Il collegio non ha motivo di discostarsi dall’orientamento univoco, consolidato ed ultraventennale della giurisprudenza amministrativa, secondo cui le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, considerato che l’ordinamento anagrafico della popolazione residente è predisposto nell’interesse sia della p.a., sia dei singoli individui (così che non sussiste solo l’interesse pubblico alla certezza sulla composizione ed i movimenti della popolazione, ma anche l’interesse dei privati ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l’esercizio dei diritti civili e politici) e che tutta l’attività dell’ufficiale d’anagrafe è disciplinata in modo vincolato, essendo rigidamente definiti i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche e che, di conseguenza, la suddetta regolamentazione non contiene norme sull’azione amministrativa, ma norme di relazione a disciplina di rapporti intersoggettivi, senza alcun potere per l’Amministrazione di degradare i diritti soggettivi così attribuiti ai singoli individui, con l’ulteriore conseguenze che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del g.o. (cfr. tra le tante, TAR Lombardia Milano, sez. IV, 01 giugno 2010, n. 1737; TAR Lazio Roma, sez. II, 19 maggio 2009, n. 5172; TAR Campania Salerno, sez. I, 28 luglio 2008, n. 2181; TAR Marche Ancona, sez. I, 13 marzo 2008, n. 187; TAR Liguria Genova, sez. I, 25 giugno 2007, n. 1231; TAR Emilia Romagna Parma, sez. I, 03 giugno 2008, n. 287; TAR Toscana Firenze, sez. I, 18 gennaio 2007, n. 31; TAR Toscana Firenze, sez. I, 04 dicembre 2006, n. 7042; TAR Lombardia Brescia, 17 dicembre 2003, n. 1698; TAR Veneto Venezia, sez. I, 02 luglio 2003, n. 3570; TAR Basilicata, 26 giugno 2003, n. 666; TAR Lombardia Brescia, 02 dicembre 2002, n. 2190; TAR Basilicata Potenza, 01 giugno 2002, n. 462; Cassazione Civile, sez. un., 19 giugno 2000, n. 449; Consiglio di Stato, sez. IV, 16 gennaio 1990, n. 14).

10.2 In particolare, le argomentazioni svolte dalla difesa di parte ricorrente a sostegno della giurisdizione del giudice amministrativo sono già state esaminate e confutate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 449/2000.

Giova riportarne uno stralcio: "L’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente ( legge 24 dicembre 1954 n. 1228 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 31 gennaio 1958 n. 136, vigente all’epoca dei fatti, e poi sostituito dal D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223) configura uno strumento giuridico – amministrativo di documentazione e di conoscenza, che è predisposto nell’interesse sia della pubblica amministrazione, sia dei singoli individui. Sussiste, invero, non soltanto l’interesse dell’amministrazione ad avere una relativa certezza circa la composizione ed i movimenti della popolazione (come afferma il Ministero ricorrente), ma anche l’interesse dei privati ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l’esercizio dei diritti civili e politici e, in generale, per provare la residenza e lo stato di famiglia (v. particolarmente gli artt. 29 e 31 del regolamento n. 13658). Inoltre, tutta l’attività dell’ufficiale d’anagrafe è disciplinata dalle norme sopra richiamate in modo vincolato, senza che trovi spazio alcun momento di discrezionalità. In particolare, sono rigidamente definiti dalle norme del citato regolamento (artt. 59) i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, onde l’amministrazione non ha altro potere che quello di accertare la sussistenza dei detti presupposti. Pertanto la regolamentazione qui considerata, per la natura vincolata dell’attività amministrativa da essa disciplinata e perchè è dettata nell’interesse diretto della popolazione residente, non contiene norme sull’azione amministrativa, ma è composta da norme di relazione che disciplinano rapporti intersoggettivi. Tali norme non attribuiscono all’amministrazione alcun potere idoneo a degradare i diritti soggettivi attribuiti ai singoli individui. Merita, perciò, di essere condiviso l’orientamento seguito dal Consiglio di Stato (v., tra le altre, Sez. IV, 16 gennaio 1990 n. 14), secondo cui le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo. Va, in conclusione, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, correttamente affermata dalla sentenza impugnata".

10.3 La Sezione condivide tale considerazioni, unitamente, peraltro, a quanto ritenuto dalla unanime giurisprudenza amministrativa.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dovendosi affermare la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale la controversia potrà essere riproposta nel termine di cui all’art. 11, comma 2 del cod. proc. ammin.

Le spese di lite possono essere compensate attesa la natura della presente decisione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, 1^ Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe:

a) lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

b) afferma la giurisdizione sulla controversia in esame del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nel termine di cui all’art. 11, comma 2 del cod. proc. ammin.;

c) compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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