Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce 2199/2003

Registro Decisioni: 101/2009

Registro Ricorsi: 2199/2003

composto dai Signori Magistrati:

Aldo Ravalli PRESIDENTE

Ettore Manca COMPONENTE

Carlo Dibello COMPONENTE REL.

ha pronunziato la seguente :

SENTENZA

sul ricorso n° 2199/2003 proposto da:

VITTO BIAGIO, rappresentato e difeso dall’ avvocato Gabriele Russo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria, 9;

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE-ROMA, in persona del Ministro p.t., non costituito;

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA-in persona del Comandante Generale p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui è per legge domiciliato;

PRESIDENTE COMMISSIONE PERMANENTE AVANZAMENTO GUARDIA DI FINANZA , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce presso cui è per legge domiciliato;

per l’annullamento

-della graduatoria di merito per l’ammissione alla prova tecnico-professionale della procedura di valutazione per l’avanzamento a scelta per esami al grado di Maresciallo Aiutante –anno 2001- indetto con determina n.313080 del Capo del I reparto –Comando Generale della Guardia di Finanza;

-del giudizio di idoneità alla prova preliminare d’esame della procedura di valutazione per l’avanzamento a scelta per esami al grado di Maresciallo Aiutante- anno 2001- indetto con determina n.119565 del capo del I Reparto – Comando Generale della Guardia di Finanza , comunicato al ricorrente in data 28.07.03;

-di tutti gli atti, verbali e documenti relativi alla prova di cultura generale della procedura di valutazione per l’avanzamento a scelta per esami al grado di Maresciallo Aiutante per l’anno 2001, mai conosciuti dal ricorrente ;

-di ogni altro provvedimento comunque presupposto, collegato , connesso e consequenziale, nonché

per il riconoscimento del diritto del ricorrente

ad essere ammesso alla prova tecnico-professionale della procedura di valutazione per l’avanzamento a scelta per esami al grado di Maresciallo Aiutante – Anno 2001, indetto con determina n.313080 del Capo del I reparto – Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Comandante Generale della Guardia di Finanza , nonché del Presidente della Commissione Permanente di Avanzamento – Guardia di Finanza ;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti tutti gli atti della causa;

Designato quale relatore alla pubblica udienza del 14 gennaio 2009 il referendario Carlo Dibello , udito l’avvocato Angelo Vantaggiato in sostituzione dell’avv. Gabriele Russo per il ricorrente, nonché l’avv. dello Stato Colangelo

ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito per l’ammissione alla prova tecnico-professionale della procedura di valutazione per avanzamento a scelta per esami al grado di Maresciallo Aiutante – anno 2001, indetta con determina 313080 del capo del I reparto –Comando Generale della Guardia di finanza di Roma e gli atti presupposti .

Ha enucleato una serie di censure.

Il Comandante Generale della Guardia di Finanza e il Presidente della Commissione permanente di avanzamento del corpo della Guardia di Finanza , nel costituirsi in giudizio, hanno insistito per una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza del ricorso.

Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2003, il Collegio ha concesso la tutela cautelare invocata dal ricorrente, che è stato ammesso con riserva all’espletamento della prova successiva con il punteggio di 18/trentesimi.

In vista della discussione del merito della presente controversia, la difesa dello stesso ricorrente ha depositato una memoria con la quale è stata rappresentata la sopravvenuta promozione al grado di Maresciallo Aiutante del ricorrente , per effetto di una determina del capo ufficio Pe.I.S.A.F del Comando Generale della Guardia di Finanza in data 23 luglio 2008.

Si deve perciò ritenere che detta determina costituisce atto avente carattere pienamente satisfattivo dell’interesse sostanziale del ricorrente, che ha conseguito il provvedimento ampliativo sperato, non avendo più alcuna utilità ad una pronuncia di merito del ricorso

Va, pertanto dato atto della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso , ai sensi dell’art 23, comma 7 legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Le spese di lite possono essere interamente compensate in considerazione dell’atteggiamento collaborativo dell’amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia , – 1^ sezione di Lecce-, definitivamente pronunciando sul. ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse .

Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa .

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2009

Aldo Ravalli – Presidente

Carlo Dibello -Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 28 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *