Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-04-2011, n. 9082 Lodo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Siena affidava in appalto all’impresa Ingegnere Luciano Balsamo S.r.l., con contratto del 24 settembre 1996, l’appalto dei lavori di ristrutturazione degli appartamenti del complesso edilizio collegio San Marco. Sorgevano questioni tra le parti. L’Impresa Balsamo promuoveva giudizio arbitrale.

Con lodo del 22 novembre 2001 il collegio arbitrale condannava il Comune di Siena al pagamento delle somme di Euro 259,683,69 e di Euro 7.532,57, oltre interessi.

Proponeva impugnazione il Comune. Resisteva l’impresa Balsamo. La Corte d’appello di Roma dichiarava nullo il lodo. Rilevava infatti il fondamento del primo motivo della impugnazione con il quale il Comune aveva sostenuto che non era stata mai pattuita una clausola compromissoria. Riteneva in proposito che l’art. 107 del capitolato speciale di appalto il quale, secondo il collegio arbitrale, conteneva la clausola in questione, invece prevedeva la mera possibilità del deferimento della questione agli arbitri, e non l’obbligo.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione l’impresa Luciano Balsamo con atto articolato su di un motivo. Resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale condizionato il Comune di Siena.

Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

1.a. Va rigettata la prima eccezione di inammissibilità del ricorso avanzate dalla difesa resistente, secondo la quale la sentenza della Corte di Roma, che ha deciso per la inesistenza della clausola compromissoria, avendo con ciò statuito solo sulla competenza avrebbe dovuto essere impugnata con apposito regolamento, ai sensi dell’art 42 c.p.c..

Osserva infatti il collegio che la norma indicata dalla difesa resistente vale, nel senso da essa preteso, solo per quei giudizi promossi davanti al giudice ordinario il quale si sia pronunciato sull’eccezione di incompetenza ma tuttavia in presenza di una clausola compromissoria. Circostanza questa che, invece, è stata esclusa dal giudice del merito il quale pertanto ha annullato il lodo.

2. E’ fondata invece l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso basata sulla affermata genericità ed inadeguatezza del quesito di diritto che conclude il motivo di ricorso.

La sentenza impugnata infatti basa la sua decisione su quello che essa considera l’indirizzo interpretativo dell’intero sistema degli appalti pubblici, fornito dal giudice delle leggi a partire dall’ordinanza numero 134 del 2000, ovvero quello della ordinaria facoltatività dell’arbitrato. Pertanto, secondo la corte di Roma, in conformità di tale indirizzo la L. n. 109 del 1994, art. 32, tanto nella versione anteriore alla riforma operata dalla L. n. 415 del 1998, quanto in quella vigente all’epoca dei fatti di cui si tratta, non avrebbe potuto che interpretarsi se non nel quadro di una lettura della trama normativa che tenesse conto della necessità di riferirsi sempre ad un arbitrato meramente facoltativo. Consegue, ancora nel modo di ragionare della Corte Romana, che il richiamo all’art. 32 suddetto ed alla possibilità, letteralmente tale, di dar luogo ad un arbitrato nell’eventualità che fosse sorta una lite, esprimeva per l’appunto l’intento delle parti di prendere in considerazione siffatta facoltà ovvero di adeguarsi ad un eventuale mutamento legislativo, e non esprimeva affatto una già compiuta scelta compromissoria a quel momento.

Orbene,il quesito sottoposto a questa Corte della difesa ricorrente suona nel modo che segue: la Suprema Corte dica che l’art 107 del C.S.A. relativo al contratto di appalto….. stipulato tra le parti in causa integra una valida clausola compromissoria e che conseguentemente il giudice di secondo grado è incorso nella violazione dell’art. 820 c.p.c., comma 1 e artt. 806 ed 808 c.p.c., nonchè degli artt. 1341, 13442 e 1362 c.c.", art. 820 c.p.c., comma 1 e artt. 806 ed 808 c.p.c., nonchè degli artt. 1341, 13442 e 1362 c.c.".

Il quesito dunque fa riferimento alla norma del CSA ed a quella del contratto stipulato tra le parti, e non indica le norme ed in principi che a monte di queste sono state violate cosi da condurre alla interpretazione negoziale criticata. Esso non indica, in definitiva, il principio giuridico violato nè quello, invece, che nella vicenda si sarebbe dovuto applicare.

3. Il ricorso principale è inammissibile.

4. La trattazione del ricorso incidentale che è esplicitamente condizionato all’accoglimento del principale, risulta pertanto assorbita da tale rigetto.

5. Ricorrono, in considerazione della delicatezza della questione, i giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara assorbita la trattazione del ricorso incidentale. Le peculiarità della vicenda che ne hanno determinato una evidente controvertibilità giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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