Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-11-2010) 25-02-2011, n. 7545

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza 4/12/2009, confermava la decisione 8/2/2008 emessa, all’esito del giudizio abbreviato, dal Gup del locale Tribunale nella parte in cui aveva affermato la colpevolezza di G.A. in ordine al reato di incendio (capo a), dello stesso G. e di B.B. in ordine a plurimi episodi di estorsione in danno di imprenditori commerciali del casertano (capi b, c, d, e, f, g, h, i per come rispettivamente ascritti), illeciti tutti aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 e commessi nell’arco temporale compreso tra il (OMISSIS); riformava tale decisione nella sola parte relativa alla misura della pena inflitta al B., riducendola.

Il Giudice distrettuale, sulla base delle emergenze processuali, riteneva che il B., inserito organicamente nel clan camorristico "Belforte", era stato, anche durante il suo periodo di detenzione, l’ideatore, l’organizzatore e comunque il mandante della capillare attività estorsiva in danno di vari imprenditori casertani e che la prova di tutto ciò era offerta: a) dalle plurime e attendibili chiamate in correità o in reità effettuate da vari collaboranti e, in particolare, dal G. e da tali D.G. e N.; b) dalle dichiarazioni rese dalle persone offese, che avevano confermato la natura estorsiva delle richieste loro rivolte e le somme versate secondo modalità prestabilite; c) dagli esiti delle intercettazioni ambientali, da cui era emerso il diretto e costante interesse dell’imputato all’andamento dell’attività estorsiva; d) dal contenuto degli appunti sequestrati nelle abitazioni del B. e di Go.Re., altro personaggio inserito nel clan camorristico, appunti la cui paternità era inequivocabilmente riferibile al primo e nei quali erano riportati i nomi delle vittime delle estorsioni, l’importo delle somme richieste, le corrispondenti modalità di pagamento. Analizzava, quindi, i singoli episodi delittuosi ed evidenziava, per ciascuno di essi, gli elementi probatori di riferimento, sottolineando che per ogni episodio v’era traccia documentale negli appunti sequestrati. Quanto al G., che non aveva contestato il giudizio di responsabilità ma aveva sollecitato la sola concessione delle attenuanti generiche, la Corte di merito riteneva che la misura della pena inflitta, già attenuata per effetto della concessione dell’attenuante speciale della collaborazione, era adeguata al disvalore oggettivo dei fatti e un’ulteriore attenuazione non trovava positiva giustificazione, considerate la particolare gravità e la reiterazione nel tempo dei medesimi fatti.

2- Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati.

Il B. ha dedotto la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione sul formulato giudizio di colpevolezza, sottolineando che il materiale probatorio acquisito offriva elementi per ritenere il suo inserimento nel clan "Belforte" e, al limite, la sua consapevolezza sull’attività estorsiva posta in essere nell’interesse del sodalizio, ma non era idoneo a dimostrare il suo concorso in tale attività, con riferimento ai singoli episodi criminosi ascrittigli, col ruolo di mandante, non potendosi desumere ciò dalle sole annotazioni riportate sulla documentazione sequestrata presso la sua abitazione e presso quella di Go.

R., dalle generiche propalazioni dei collaboranti, dagli esiti delle intercettazioni ambientali.

Il G. ha lamentato il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena.

3- I ricorsi sono inammissibili.

Le doglianze del B., incentrate essenzialmente sulla interpretazione e sulla valenza da allegare ai dati probatori rivenienti da varie fonti, si risolvono sostanzialmente in non consentite censure in punto di fatto all’apparato argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, che invece, integrandosi anche con quella di primo grado, alla quale fa espresso richiamo, da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene.

Il ricorrente, d’altra parte, non evidenzia passaggi contraddittori o manifestamente illogici del percorso giustificativo seguito dalla Corte territoriale, ma si muove nella prospettiva di accreditare una diversa e alternativa interpretazione, a lui più favorevole, delle risultanze processuali, operazione – questa – che non può trovare spazio in questa sede, dovendo la valutazione non palesemente illogica del fatto rimanere prerogativa esclusiva del giudice di merito.

Quanto al G., rileva la Corte che la scelta sanzionatoria fatta nei confronti del medesimo, con particolare riferimento al diniego delle attenuanti generiche, essendo espressione del potere discrezionale affidato al giudice di merito, che esplicita, senza incorrere in vizi logici, le ragioni di tale scelta, si sottrae a qualunque censura di legittimità. 4- Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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