Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-04-2011, n. 9042 Assegni di accompagnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La sentenza di cui si domanda la cassazione – in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania in data 9 maggio 2006, contro la quale O.B.U. aveva proposto appello nei confronti dell’INPS e del Ministero dell’Economia e delle Finanze – nel dispositivo ha fissato "la decorrenza del riconosciuto diritto all’indennità di accompagnamento al 1 novembre 2004".

Nella motivazione la Corte d’appello di Catania precisa che, avendo la ricorrente lamentato il mancato riconoscimento da parte della Commissione medica del proprio diritto alla pensione di inabilità e dell’indennità di accompagnamento e non essendovi ragioni per disattendere il giudizio medico-legale del c.t.u. di primo grado, "la decorrenza del riconosciuto di diritto va retrodatata", rispetto a quanto stabilito nella sentenza di primo grado.

Il ricorso dell’INPS domanda la cassazione della sentenza per un unico articolato motivo; O.B.U. e il Ministero dell’Economia e delle Finanze non si sono costituiti.
Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia – in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, – violazione degli artt. 112, 324, 342, 346 e 434 cod. proc. civ..

sottolinea che la Corte d’appello, con la sentenza impugnata, ha riconosciuto un diritto non richiesto. Infatti, a fronte dell’originaria domanda della ricorrente del riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile e all’indennità di accompagnamento, il Tribunale ha riconosciuto il solo diritto alla percezione della pensione di inabilità civile, con decorrenza dicembre 2005. In appello la signora O. si è limitala a chiedere la retrodatazione della pensione di inabilità e la stessa difesa dell’INPS ha concluso nel senso dell’insussistenza di prove in merito ad uno stato invalidante con diritto alla pensione di inabilità civile antecedentemente il dicembre 2005.

Ne consegue che la statuizione della Corte di appello secondo cui si fissa "la decorrenza del riconosciuto diritto all’indennità di accompagnamento al 1 novembre 2004", ad avviso del ricorrente, è viziata da ultrapetizione perchè riguarda l’attribuzione del diritto ad una prestazione non più richiesta dall’appellante e in ordine alla quale si era formato il giudicato interno.

Pertanto, il mancato rispetto della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del principio tantum devolutum quantum appellatum si traduce in un errar in procedendo, in relazione al quale – soggiunge il ricorrente – questa Corte ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti del giudizio per acquisire i necessari elementi di valutazione.

2.- Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

Va osservato, in particolare, che la Corte d’appello di Catania, pur avendo precisato nell’epigrafe della sentenza impugnata che il relativo oggetto era la "retrodatazione decorrenza della pensione di inabilità" e pur essendosi integralmente riportata al giudizio medico-legale espresso dal c.t.u. in primo grado per giungere alla conclusione del carattere totalmente inabilitante delle infermità riscontrate dall’appellante fin dal mese di ottobre 2004, nel corpo della motivazione non ha mai indicato la prestazione alla quale intendeva riferire la disposta retrodatazione, fra le due (pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento) originariamente richieste. Viceversa, si è limitata a fare riferimento al "riconosciuto diritto", senza neppure specificare che il giudice di primo grado aveva riconosciuto il solo diritto alla pensione di inabilità e, poi, nel dispositivo, ha espressamente specificato di fissare "la decorrenza del riconosciuto di diritto all’indennità di accompagnamento al 1 novembre 2004".

In questa situazione risulta evidente l’insanabile contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata.

Al riguardo deve ribadirsi che, secondo un condiviso orientamento di questa Corte (vedi Cass. 18 giugno 2004, n. 11432; Cass. 4 dicembre 2005, n. 27591; Cass. 14 maggio 2007, n. 11020; Cass. 29 ottobre 2007, n. 22661; Cass. 21 marzo 2008, n. 7698), nel rito del lavoro il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., comma 2,. Inoltre, in tale rito, il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria ha una rilevanza autonoma poichè racchiude gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione e non è suscettibile di interpretazione per mezzo della motivazione medesima, sicchè le proposizioni contenute in quest’ultima e contrastanti col dispositivo devono considerarsi come non apposte (Cass. 15 gennaio 1996, n. 279;

Cass. 7 settembre 1999, n. 9435; Cass. 21 marzo 2008, n. 7698 e Cass. 26 ottobre 2010, n. 21885).

Quest’ultima è proprio la situazione che si riscontra nel presente giudizio e che porta ad escludere P applicabilità del principio dell’integrazione del dispositivo con la motivazione nonchè del procedimento di correzione degli errori materiali, il cui ambito è limitato alle ipotesi di contrasto solo apparente tra dispositivo e motivazione e non riguarda certamente le ipotesi in cui il suddetto contrasto renda impossibile individuare la statuizione del giudice, attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nelle diverse parti della decisione (Cass. 17 dicembre 2008. n. 29490; 14 aprile 2010, n. 8894).

3.- Ne consegue che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa, per un nuovo esame, alla stessa Corte di appello di Catania che provvederà – tenendo presente l’esito finale della lite (vedi Cass. 7 febbraio 2007, n. 2634; Cass. 17 giugno 2010. n. 14619) – anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese dei presente giudizio, alla Corte d’appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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