Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La CdA di Milano, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha rigettato l’istanza di restituzione in termine avanzala da B. L. per impugnare sentenza del Tribunale di Milano in data 18.10.2007, che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia riconoscendolo colpevole del delitto ex art. 496 c.p..
Ricorre per cassazione il difensore e deduce erronea applicazione degli artt. 666 e 670 c.p.p. in relazione alla mancata fissazione di udienza camerale per l’esame della esistenza di un valido titolo esecutivo, nonchè erronea applicazione dell’art. 175 c.p.p. in quanto il ricorrente non avrebbe indicato la data di effettiva conoscenza del provvedimento.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non merita accoglimento.
Il ricorrente propose al Tribunale incidente di esecuzione e, contestualmente, istanza di remissione in termine.
Il Tribunale, per quanto è dato comprendere, nulla ha deciso in ordine all’incidente e ha trasmesso gli atti alla CdA, perchè decidesse sull’istanza ex art. 175 c.p.p..
La Corte territoriale, correttamente, ha "risposto" solo in ordine a tale istanza, sia perchè solo di essa era stata investita, sia perchè, sempre a quanto è dato comprendere, non era giudice dell’esecuzione (tale essendo, evidentemente, il Tribunale).
Ebbene è noto che la restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale opera, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, solo quando risulti dagli atti la mancata conoscenza del procedimento da parte dell’imputato. Ma proprio sull’imputato, ovviamente, grava l’onere di allegare almeno le ragioni per le quali, pur essendo avvenute le notifiche con modalità formalmente regolari, ciò nondimeno egli non ne abbia avuto notizia (ASN 200619907-RV 233868).
Ma, in tale onere, non può che essere implicito quello, quantomeno, di indicare il dies a quo con riferimento al momento in cui il provvedimento che si intende impugnare è divenuto noto all’interessato.
E’ pur vero che il giudice investito della richiesta ha l’obbligo di compiere ogni necessaria verifica in relazione all’effettiva conoscenza del provvedimento (ASN 200613215-RV 233640), ma ciò non toglie che chi avanza una istanza ha l’onere di documentarla e di circostanziarla, segnalando all’Organo destinatario della stessa,quantomeno la ipotesi da verificare.
La decisione assunta dalla CdA, dunque, fu corretta e conseguente.
Naturalmente nulla impedisce al B. di coltivare, innanzi all’organo competente, l’incidente di esecuzione, se è vero che, in merito, nessuno ha provveduto.
Consegue condanna alle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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