Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-04-2011, n. 9262 Ineleggibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa il 19 settembre 2008 la Corte d’appello di Torino, in accoglimento del ricorso elettorale presentato in data 23 luglio 2008 da T.L., L.P., V.M., B.G., cui avevano aderito gli intervenuti C.M., D.C., E.G., annullava la delibera di convalida dell’elezione di N.C., adottata in data 1 luglio 2008 dal consiglio regionale della Valle d’Aosta, e dichiarava la situazione di ineleggibilità in cui versava il N. al momento della consultazione elettorale.

Per l’effetto, gli sostituiva il signor P.P., primo dei candidati risultati non eletti nella lista Union Valdotaine, e compensava tra le parti le spese di giudizio.

Motivava:

– che ai sensi della L.R. Valle d’Aosta 7 agosto 2007, n. 20, art. 2, comma 1, lett. r), (Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell’articolo 15, comma secondo, dello statuto speciale) non è eleggibile alla carica di consigliere regionale "il legale rappresentante e i direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l’azienda regionale Usi della Valle d’Aosta";

– che, in punto di fatto, il N. versava in tale situazione di ineleggibilità, quale socio amministratore e rappresentante della Kinesitherapyc Center s.n.c. ed in tale qualità aveva stipulato per l’anno 2007 e per l’anno 2008 una convenzione con l’Ausl della Valle d’Aosta per l’erogazione delle prestazioni di medicina fisica e riabilitativa, godendo di accreditamento istituzionale;

– che, al riguardo, non aveva rilievo esimente il requisito, previsto dallo statuto societario, della firma congiunta dei due amministratori per contratti di valore superiore a L. 30 milioni, dato che al di sotto di tale soglia il N. poteva impegnare validamente la società e comunque, anche per valori superiori, manteneva la qualità di legale rappresentante, sia pure in concorso con altro amministratore;

– che rispondeva alla definizione di struttura socio-sanitaria prevista dalla L.R. Valle d’Aosta n. 20 del 2007, art. 2, comma 1, lett. r), la società legalmente rappresentata dal N., restando irrilevante la sua asserita, e comunque indimostrata, natura di semplice studio medico privo di una adeguata organizzazione e struttura dimensionale;

– che era pure inidonea ad elidere la causa di ineleggibilità la cessione della quota sociale del Kinesitherapyc Center snc avvenuta solo dopo la elezione, dal momento che ai sensi dell’art. 3 della L.R. citata, la perdita della qualità di legale rappresentante doveva avvenire almeno sei mesi prima della data di scadenza naturale della legislatura, e non – come preteso dal N. – entro i sei mesi successivi.

Avverso la sentenza, notificata il 7 ottobre 2008, il N. proponeva ricorso per cassazione notificato il 27 ottobre 2008 e articolato in tre motivi.

Deduceva:

1) la violazione della L.R. Valle d’Aosta n. 20 del 2007, art. 2, comma 1, lett. r), con riferimento alla condizione ostativa della legale rappresentanza di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l’azienda regionale Usi della Valle d’Aosta, nella specie insussistente per gli atti di valore superiore a L. milioni per i quali era necessaria la firma congiunta dell’altro socio-amministratore;

2) la violazione della L.R. Valle d’Aosta n. 20 del 2007, art. 2, comma 1, lett. r), in combinato disposto con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 ter (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 1), perchè nel concetto di struttura socio-sanitaria non poteva rientrare lo studio medico del Kinesitherapyc Center s.n.c., privo di struttura organizzativa, tecnica e personale adeguata;

3) la violazione della L.R. Valle d’Aosta n. 20 del 2007, art. 3, comma 1, male interpretato dalla Corte d’appello di Torino che aveva erroneamente riferito al periodo semestrale anteriore alla scadenza naturale della legislatura il termine per far cessare la causa di ineleggibilità, mediante dimissioni, revoca dell’incarico o, come nella specie, cessione della quota sociale con perdita della qualità di legale rappresentante della Kinesitherapyc Center snc. Resistevano con controricorso il signor P.P. e con distinto controricorso, congiuntamente,i signori T., L., V. e B..

Il N. e il P. depositavano memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civile. Il primo sollevava, in tale sede, eccezione d’incostituzionalità della L.R. Valle d’Aosta 7 Agosto 2007, n. 20, art. 2, in relazione agli artt. 3 e 51 Cost., laddove prevedeva, nella fattispecie in esame, una causa d’ineleggibilità, anzichè d’incompatibilità rimovibile con dimissioni o eliminazione del conflitto d’interessi anche successivamente all’elezione.

Ritenuta non manifestamente infondata, tale questione veniva rimessa, con ordinanza 14 Settembre 2009, alla Corte costituzionale, che la dichiarava non fondata con sentenza 23 luglio 2010.

All’udienza del 22 Febbraio 2011 il P.G. ed il difensore del P. precisavano le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione della L.R. Valle d’Aosta n. 20 del 2007, art. 2, comma 1, lett. r), con riferimento alla ritenuta sussistenza del requisito soggettivo della sua qualità di legale rappresentante della società che aveva stipulato convenzioni con l’Ausl della Val d’Aosta.

Il motivo è infondato.

La causa di ineleggibilità individua, letteralmente, il legale rappresentante di una struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l’Ausl regionale. Pacifica la conclusione con quest’ultima di convenzioni negli anni 2007 e 2008 da parte del Kinesitherapyc Center s.n.c., la rappresentanza legale non viene meno per il fatto che al di sopra di una soglia economica statutariamente predeterminata essa sia esercitata congiuntamente dai due soci titolari dell’intero capitale sociale: non solo perchè, come esattamente statuito dalla corte territoriale, al di sotto di tale limite il potere di rappresentare la società resta pieno ed incondizionato in forma individuale; ma anche perchè la firma congiunta richiesta per le operazioni di maggior valore non fa venir meno la veste di legale rappresentante, e di riflesso, quindi, l’ineleggibilità del N.: la cui posizione, all’interno della società, resta anche in tali evenienze quella di amministratore- rappresentante nell’ambito di una gestione congiunta, in nessun modo assimilabile alla collegialità di un consiglio di amministrazione, i cui membri, se privi di delega, non hanno alcun potere di rappresentanza esterna.

La ratio della norma è infatti quella di prevenire la lesione della par condicio tra candidati alla competizione elettorale: quale si verificherebbe in favore di un soggetto che godesse di una particolare visibilità presso l’elettorato in virtù della carica societaria rivestita, che lo pone come controparte in trattative contrattuali con la pubblica amministrazione in un settore di particolare rilievo sociale come la sanità.

Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione della L.R. Valle d’Aosta n. 20 del 2007, art. 2, comma 1, lett. r), in combinato disposto con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 ter (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della L. 23 ottobre 1992, 421, art. 1), perchè nel concetto di struttura socio-sanitaria ivi delineato non potrebbe rientrare lo studio medico del Kinesitherapyc Center s.n.c., privo di struttura organizzativa, tecnica e personale adeguata.

Il motivo è inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., formulato in modo astratto sulla base di una distinzione tra studio medico e struttura socio-sanitaria in funzione della variabile dimensionale, che risulta, in radice, irrilevante nella specie, alla luce dell’accertamento, in fatto, dell’insussistenza di prova della dimensione limitata dello studio.

La Corte d’appello di Torino ha anzi positivamente rilevato come l’oggetto sociale, attestato dal certificato camerale prodotto, apparisse in tutto rispondente a quello della struttura socio- sanitaria prefigurata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 ter. Con corretta analisi d ha altresì affermato l’irrilevanza del numero modesto di dipendenti del poliambulatorio, data la possibilità che vi prestassero la propria opera medici specialisti, in qualità di liberi professionisti. E del resto, la stessa stipulazione di convenzioni con l’Ausl si poneva in antitesi logica con l’asserita modestia organizzativa del Kinesitherapyc Center s.n.c..

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione della L.R. Valle d’Aosta n. 20 del 2007, art. 3, comma 1, male interpretato dalla Corte d’appello di Torino nel riferire al periodo semestrale anteriore alla scadenza naturale della legislatura il termine per far cessare la causa di ineleggibilità.

Il motivo è manifestamente infondato.

La disposizione recita testualmente: "Le cause di ineleggibilità di cui all’art. 2, comma 1, non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre sei mesi dalla data di scadenza naturale della legislatura". Oggetto del contrasto interpretativo è quest’ultima locuzione temporale, che il N. interpreta come significativa di un termine decorrente in epoca successiva alla scadenza della legislatura, intesa come dies a quo.

Siffatta interpretazione è insostenibile.

Essa si basa su un assai labile argomento letterale che si pretende trarre dal significato della preposizione "oltre": come se essa letteralmente non potesse che fare riferimento ad un decorso futuro del termine.

Dopo la data di scadenza naturale della legislatura, e non prima.

Da questa premessa ermeneutica letterale il ricorrente trae poi la conseguenza dell’inammissibilità di una diversa interpretazione – definita adeguatrice – stante il principio di stretta interpretazione in tema di norme eccezionali, qual’è quella che sancisce cause d’ineleggibilità, limitative del diritto costituzionale di elettorato passivo.

Sennonchè, è la stessa premessa letterale a dimostrarsi infondata.

La preposizione "oltre", in senso modale, spaziale o temporale, significa " al di là"; e nella specie, sta ad indicare, con assoluta evidenza, il termine ultimo anteriore alla scadenza naturale della legislatura – e prima delle nuove elezioni – non più tardi del quale l’interessato che versi in condizione d’ineleggibilità deve rassegnare le dimissioni dall’incarico che vi ha dato origine (o prendere le altre iniziative equipollenti indicate nell’art. 3 in esame). In tale accezione, il limite temporale si pone in linea con la mens legis di assicurare la par condicio tra candidati elettorali, tramite la sterilizzazione di posizioni di vantaggio legata alla funzione svolta.

A contrario, l’interpretazione proposta dal ricorrente porterebbe alla conseguenza contraddittoria con la premessa di consentire proprio l’eiezione dell’ineleggibile (argomento apagogico); come correttamente rilevato dalla corte territoriale.

Da ultimo, la questione di costituzionalità della L.R. Valle d’Aosta 7 agosto 2007, n. 20, art. 2, comma 1, lett. r), (Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell’art. 15, comma 2, dello Statuto speciale) è stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con sentenza 23 luglio 2010.

Il ricorso è dunque infondato e va respinto; con la conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute da P.P., liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, e delle spese sostenute dai residui resistenti, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari; oltre le spese generali e gli accessori di legge.

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