Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce 184/09

Seconda Sezione

Reg. dec. nr. 184/09

Composto dai Sigg.ri Magistrati:

Luigi Costantini Presidente

Enrico d’Arpe Consigliere

Giuseppe Esposito Referendario, estensore

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al R.G. n. 1944/2008 proposto dalla DIAGNOSTICA GLOBALE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Valentino Alessandro, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Quinto ed elettivamente domiciliata in Lecce alla Via Garibaldi n. 43,

contro

– la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante Presidente p.t. della Giunta Regionale, non costituita;

– l’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;

– il Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante Sindaco p.t., non costituito;

per l’annullamento

del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza della Società ricorrente del 17/9/2007, segnatamente per quanto attiene alla verifica di compatibilità relativa all’installazione di un’apparecchiatura T.A.C. presso la propria struttura sanitaria sita in Taranto alla Via Lama n. 267/B, e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Referendario Dott. Giuseppe Esposito e udita, nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2009, l’avv. Anna Rita Marasco in sostituzione dell’avv. Pietro Quinto;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:

FATTO

In data 17/9/2007 la Società ricorrente ha presentato al Comune di Taranto un progetto per la realizzazione di una struttura sanitaria destinata all’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali con l’utilizzo di grandi macchinari T.A.C.

Con richiesta del 4/2/2008 prot. n. 1409, il Comune di Taranto invitava la Regione Puglia a esprimersi sulla verifica di compatibilità del progetto, secondo quanto previsto dall’art. 7 della L.R. 28 maggio 2004, n. 8, richiamando il Regolamento regionale 13/1/2005 n. 3 (“Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie”).

La richiesta del Comune veniva integrata con atto prot. n. 5101 del 9/5/2008, con cui il responsabile del procedimento comunicava che nel progetto erano specificate la disposizione e la funzionalità delle sale di assistenza.

Neppure a seguito di ciò la Regione si pronunciava sulla richiesta verifica di compatibilità, per cui la Società ricorrente inoltrava un sollecito con missiva dell’1/10/2008, pervenuta al competente Assessorato il 3 successivo.

Infine, è stato proposto il presente ricorso, con cui è stata denunciata l’illegittimità del silenzio rifiuto, per violazione dell’art. 2 della legge n. 241/90 e dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e violazione del giusto procedimento.

Dopo aver illustrato il fondamento in diritto della pretesa azionata (in relazione a quanto dispone l’art. 7 della L.R. cit. e all’obbligo di pronunciarsi discendente dall’art. 2 della legge n. 241/90), la Società ricorrente ha concluso come riportato in epigrafe.

Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.

All’udienza del 15 gennaio 2009 il ricorso è stato assegnato in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

L’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 impone alla P.A. di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, nel termine – ove non diversamente previsto – di novanta giorni.

Nella specie, la L.R. 28 maggio 2004, n. 8 all’art. 7 (“Procedure per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie”), dispone che il Comune richiede alla Regione la verifica di compatibilità, secondo i criteri ex art. 8-ter, terzo comma, del D.Lgs. n. 502/92, stabilendo al secondo comma che:

“Il parere di compatibilità regionale è rilasciato, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1, con provvedimento del Dirigente del Settore sanità della Regione”.

Nella specie, dunque, sussiste l’obbligo di provvedere a carico della Regione.

Nel contempo, non è revocabile in dubbio che la Società ricorrente, la quale intende conseguire il rilascio dell’autorizzazione all’installazione e all’utilizzo di un’apparecchiatura T.A.C., sia portatrice di un interesse qualificato affinché il procedimento sia definito e, in primis, nel suo ambito sia rilasciato il parere sulla verifica di compatibilità della struttura sanitaria, demandato dalla legge alla Regione.

Pertanto, ricorrono tutte le condizioni per riconoscere illegittimo il comportamento silente della Regione Puglia e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di parere.

2.- L’Amministrazione va altresì condannata alle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione regionale di adottare, entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza, il parere richiesto dal Comune di Taranto con atto del 4/2/2008, successivamente integrato.

Condanna la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante Presidente p.t. della Giunta Regionale, al pagamento in favore della Società ricorrente delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio, che liquida in complessivi € 700,00 (settecento/00), oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2009.

Luigi Costantini – Presidente

Giuseppe Esposito – Estensore

Pubblicata il 31 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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