Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-02-2011) 01-03-2011, n. 7928 misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

tto del ricorso.
Svolgimento del processo

P.B. ricorre, a mezzo del suo difensore, contro il decreto 22 ottobre 2009 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato il decreto 24 giugno 2008 del Tribunale di Avellino, di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre.
Motivi della decisione

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, in quanto il mancato recapito della raccomandata, dovuto ad una erronea indicazione dell’indirizzo, ha impedito il perfezionamento della notifica, travolgendo per nullità tutti i successivi atti, decreto compreso.

In ogni caso il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto si assume dalla corte distrettuale, la difesa aveva, proprio in sede di giudizio di gravame, prodotto un certificato anagrafico storico del prevenuto, che risulta allegato in copia unitamente al verbale di udienza (cfr. all. 2 e 3), dal quale si evince che il P. sin dal (OMISSIS), ossia da 3 anni prima della proposta, risiedeva si, sempre, nel comune di (OMISSIS), ma in un domicilio del tutto diverso da quello in cui fu effettuata la notifica con i vari accessi dell’ufficiale giudiziario.

Si lamenta quindi il ricorrente che, nonostante il certificato prodotto in udienza, la Corte abbia affermato ugualmente che "l’appellante non ha dimostrato che il cambiamento di residenza del proposto fosse rilevabile dai registri anagrafici".

L’impugnazione è fondata.

Conformemente all’assunto difensivo, agli atti nella disponibilità della Corte di legittimità, risulta invero quanto segue:

a) P.B. dal (OMISSIS) risiedeva alla via (OMISSIS) (cfr. all. 2);

b) la notifica della proposta di applicazione della misura e dell’avviso di udienza innanzi al Tribunale di Avellino venne effettuata in (OMISSIS) ove il P. risiedeva fino al (OMISSIS), ma la notifica non ebbe esito nonostante i 2 accessi da parte dell’ufficiale giudiziario che, quindi, fece ricorso alla procedura di cui all’art. 157 c.p.p., comma 8;

c) la raccomandata di cui all’art. 157 c.p.p., comma 8 non fu inviata alla via (OMISSIS) bensì alla via (OMISSIS), residenza del P. dal (OMISSIS), ma la raccomandata (del maggio 2008) non venne recapitata e fu restituita per indirizzo insufficiente.

Da ciò l’invalidità della notifica, ritualmente dedotta, e conseguente annullamento del decreto impugnato nonchè di quello emesso il 24 giugno 2008 del Tribunale di Avellino.
P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato nonchè quello emesso il 24 giugno 2008 del Tribunale di Avellino e dispone la trasmissione degli atti al predetto Tribunale per l’ulteriore corso di giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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