Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-04-2011, n. 9213 Agevolazioni tributarie Imposta locale sui redditi – ILOR

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e, il rigetto del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo

La Società Centro Regionale Software s.r.l. chiese l’esenzione decennale dall’ilor ai sensi del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 101.

Impugnò il diniego dell’Ufficio davanti alla CTP di Palermo, che accolse il ricorso. La CTR della Sicilia respinse l’appello dell’Agenzia delle Entrate che ricorre per la cassazione della sentenza. La società intimata resiste con controricorso, nel quale propone ricorso incidentale.
Motivi della decisione

I ricorsi proposti avverso la stessa sentenza vanno riuniti ( art. 335 c.p.c.).

La Cres s.r.l. ha ad oggetto la produzione di sistemi informatici ed implementazione di software.

L’Ufficio ha negato il beneficio contestando che l’impresa fosse dotata, nel territorio meridionale, di uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato.

La CTR ha osservato che "le nuove iniziative produttive cui fa riferimento la norma che prevede il beneficio prescinde dalla esistenza di un impianto industriale tecnicamente organizzato, ma comprendono ogni iniziativa economica diretta alla produzione di beni e di servizi, requisito che indubbiamente ricorre nel caso in esame … Ed invero, la nozione di "iniziative produttive" coincide con la nozione di industria, ed in difetto di normative speciali o di settore non può che riferirsi all’impresa industriale come è definita dall’art. 2195 c.c., che, al n. 1, indica l’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi. Ed è industriale, in tal senso, anche un’attività che consiste nella produzione di un servizio avente ad oggetto una nuova attività economica ottenuta mediante l’elaborazione di dati non materiali".

Col ricorso principale, l’Agenzia deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 101 e vizio di motivazione insufficiente ed illogica. Osserva che la CTR ha confuso i requisiti richiesti per le diverse esenzioni Ilor ed Irpeg rispettivamente dagli artt. 101 e 105 del testo normativo.

Il motivo è fondato.

E’ noto che la giurisprudenza di questa Corte (7665/2000, 12840/2004, 5347/06) – nell’interpretare l’espressione legislativa "stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano nei territori" meridionali, usata dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 101 (formula diversa da quella dell’art. 105 della stessa legge, che concerne la riduzione dell’Irpeg) – ha posto l’accento, al fine di affermare la sussistenza del diritto all’esenzione Ilor, sia sulla "stabilità" della struttura organizzativa dell’impresa (cfr. sent. n. 8617/2004), sia sul significato proprio delle parole "stabilimento industriale tecnicamente organizzato", che ha individuato (sia pure con specifico riferimento ad imprese edili) nelle fattispecie in cui l’organizzazione dell’impresa non si esaurisca in manufatti provvisori ed amovibili, ma implichi costruzioni ed impianti che siano inscindibilmente collegati al suolo e che integrino, nel loro insieme, il posto di stabile ubicazione dell’attività produttiva e del lavoro del personale (cfr. sentt. nn. 5479/1998, 5253/1999, 7601/2000).

Che l’attività di produzione di sistemi informatici ed implementazione di software possa esser qualificata siccome "industriale" non è dubbio, tenuto conto che per "attività industriale", ai sensi dell’art. 2195 c.c., comma 1, n. 1, deve intendersi anche la produzione di servizi immateriali. Ma, perchè una siffatta attività industriale possa esser compresa nella fattispecie legale tipica, prefigurata dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 101, comma 1 è indispensabile che la relativa impresa sia stabilmente radicata nel territorio meridionale ("stabilimenti che si impiantano nei territori") ed impieghi, nella combinazione dei fattori di produzione, "macchine" ("stabilimenti industriali tecnicamente organizzati"). Questa interpretazione – trattandosi di fattispecie agevolativa, e, quindi "eccezionale" – è rigorosamente fondata sul "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse", secondo la regola posta dall’art. 12 disp. gen., comma 1.

In questa cornice si pone il problema della rilevanza – ai fini dell’inclusione (nella) o dell’esclusione dalla fattispecie agevolativa – del rapporto, quantitativo-qualitativo, tra lavoro umano ed impiego delle macchine, in relazione all’oggetto specifico dell’attività industriale considerata. In tale prospettiva, l’agevolazione non spetta in quelle fattispecie in cui la produzione costituisca il risultato del preminente lavoro umano, e non anche il frutto dell’applicazione di tale lavoro a quello delle macchine.

Reciprocamente, debbono intendersi incluse nella fattispecie agevolativa quelle attività industriali in cui l’impiego delle macchine, anche se non preponderante rispetto al lavoro umano, non sia assolutamente marginale nella combinazione dei fattori di produzione e caratterizzi la produzione stessa. Sicchè, in conclusione – posto che l’impiego di macchinari ("stabilimenti industriali tecnicamente organizzati") costituisce, insieme agli altri, requisito indispensabile per l’integrazione della fattispecie agevolativa de qua – il discrimine tra inclusione ed esclusione rispetto alla fattispecie medesima va individuato nel carattere "marginale" dell’impiego delle macchine, tenuto conto della concreta attività produttiva dell’impresa considerata e, in particolare, della concreta combinazione dei fattori di produzione.

E’, quindi, evidente che, per giungere ad una ponderata formulazione di tale conclusivo giudizio, il giudice di merito deve compiere un approfondito accertamento avente ad oggetto la concreta e specifica attività svolta dall’impresa che reclama il beneficio, sulla quale, com’è ovvio, grava l’onere di dimostrare la sussistenza in concreto dei requisiti per l’integrazione della fattispecie agevolativa.

La sentenza impugnata va dunque cassata, perchè muove da una lettura erronea della norma applicata ed ha omesso la necessaria disamina dei rilevanti profili di fatto della fattispecie.

Col ricorso incidentale si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 sul rilievo che sarebbe mancata "notificazione al contribuente della relazione dell’Ufficio Tecnico Erariale".

Il motivo è inammissibile, perchè appare rivolto avverso il provvedimento di diniego del beneficio anzichè avverso la sentenza impugnata, ed è in ogni caso privo di autosufficienza, mancando di riprodurre testualmente la deduzione difensiva con la quale la doglianza avrebbe dovuto rappresentarsi ai giudici di merito.

La decisione impugnata deve essere, pertanto, annullata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, la quale – oltre ad uniformarsi ai principi dianzi affermati provvederà a regolare le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Accoglie quello principale e rigetta l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Sicilia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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