Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce 185/09

Seconda Sezione

Reg. dec. nr. 185/09

Composto dai Sigg.ri Magistrati:

Luigi Costantini Presidente

Enrico d’Arpe Consigliere

Giuseppe Esposito Referendario, estensore

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al R.G. n. 1951/2008 proposto dalla Prof.ssa De Giorgi Anna, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Doria ed elettivamente domiciliata in Lecce alla Via A. M. Caprioli n. 8,

contro

l’Istituto Comprensivo Statale Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Calimera, in persona del legale rappresentante Dirigente Scolastico p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici è domiciliato ope legis alla Via Rubichi,

per l’annullamento

del provvedimento del Dirigente Scolastico del 30/10/2008, di diniego di accesso ai documenti richiesti con istanza del 30/9/2008 (pagine dei registri delle classi I^B, II^B e II^C della Scuola Media di Calimera, ove sono annotate le modalità di svolgimento dei compiti scritti di Italiano), con conseguente ordine all’Istituto resistente di esibire i documenti richiesti.

Visto il ricorso, notificato il 12/12/2008 e depositato il 30/12/2008, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Comprensivo Statale Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Calimera, in persona del legale rappresentante Dirigente Scolastico p.t., e la documentazione esibita;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Ref. Giuseppe Esposito e uditi, nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2009, l’avv. Francesco Caricato, in sostituzione dell’avv. Luigi Doria, e l’avv. Antonella Roberti dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:

FATTO

La ricorrente, docente di Lettere nella Scuola Secondaria di 1° grado di Calimera, espone che in data 27/5/2008 si teneva il Collegio dei docenti dell’Istituto comprensivo statale, con all’ordine del giorno le modalità di espletamento del compito scritto di Italiano.

Assente per motivi di salute sia a quella seduta che alla successiva del 10/6/2008, in cui si dava lettura ed approvava il verbale della riunione, di quest’ultimo veniva a conoscenza il 9/9/2008, dopo averne richiesta copia.

Apprendeva così che la Dirigente Scolastico aveva giudicato difforme dalla prassi lo svolgimento del compito in due fasi, risultante dal registro della ricorrente.

L’affermazione veniva contestata dalla Prof.ssa De Giorgi con nota del 30/9/2008, in cui chiedeva anche di avere copia delle pagine dei registri di classe degli altri docenti di Italiano.

Tale richiesta è stata negata con l’impugnato provvedimento, datato 30/10/2008, con cui “si precisa che gli atti richiesti saranno esibiti esclusivamente agli organi competenti per legge”.

Avverso il diniego la Prof.ssa De Giorgi ha proposto il presente ricorso, deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 297/94 e della legge n. 241/90, nonché l’eccesso di potere per manifesta insufficienza della motivazione.

Dopo aver illustrato il fondamento in diritto della pretesa azionata (sostenendo che la qualità di membro del Consiglio di classe legittima l’accesso a tutti gli atti relativi all’ordine del giorno, come si rinviene dagli artt. 7 e 43 del T.U. n. 297/94, con il richiamo alla legge n. 241/90), la ricorrente ha concluso come riportato in epigrafe.

Si è costituito in giudizio l’Istituto Comprensivo Statale Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Calimera, in persona del legale rappresentante Dirigente Scolastico p.t., chiedendo che il ricorso sia dichiarato irricevibile o inammissibile e, gradatamente, rigettato; l’Amministrazione ha, successivamente, esibito documentazione.

All’udienza del 15 gennaio 2009 il ricorso è stato assegnato in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio ritiene che si possa prescindere dall’indagine circa la tempestività del ricorso, notificato il 12/12/2008, mancando la prova della data in cui l’impugnato provvedimento di diniego del 30/10/2008 è stato portato a conoscenza della Prof.ssa De Giorgi.

2. Passando all’esame del ricorso, va osservato che la ricorrente, con l’istanza del 30/9/2008, ha chiesto di accedere alle pagine dei registri di classe degli altri docenti di Italiano “per memoria difensiva”, aggiungendo in ricorso che la loro conoscenza è funzionale all’espletamento del proprio ruolo di membro del Collegio dei docenti.

Orbene, l’art. 22, lett. b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 esige la sussistenza di un interesse “diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.

L’esercizio del diritto di accesso è quindi circoscritto e consentito unicamente “a coloro ai quali gli atti stessi si rivolgono, direttamente o indirettamente, e che se ne possono eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva” (giurisprudenza pacifica; per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2005 n. 1745).

Nella specie, si deve ritenere che la qualità di membro del Collegio dei docenti non faccia acquisire a ciascun componente il diritto ad accedere ai registri di classe degli altri insegnanti, che non possono essere considerati alla stregua di atti relativi ai punti posti all’ordine del giorno.

Quanto alla motivazione addotta nell’istanza di accesso, la Prof.ssa De Giorgi – come detto – ha chiesto di avere copia delle pagine dei registri degli altri docenti di Italiano, “per memoria difensiva”.

E ciò dopo aver contestato le affermazioni della Dirigente Scolastico in ordine alla modalità di svolgimento della prova scritta di Italiano in due fasi, sostenendo che questa era adottata anche dagli altri docenti indicati.

Ciò posto, il Collegio osserva che non si rinviene alcun interesse qualificato ad ottenere i documenti richiesti, la cui conoscenza non è strumentale a tutelare una determinata posizione giuridica.

In effetti, l’intento che muove la ricorrente è individuabile nel desiderio di allontanare da sé quelle che assume come critiche al suo metodo d’insegnamento, accomunando il suo comportamento a quello degli altri docenti.

Tale intento non configura un interesse avente i caratteri di cui all’art. 22 lett. b) della legge n. 241/90 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2006 n. 573: “In ogni caso, l’interesse sotteso all’accesso deve avere i seguenti caratteri: attualità, personalità, concretezza, serietà, adeguata motivazione. Con particolare riguardo al requisito della serietà, esso non deve essere emulativo, ossia volto al solo scopo di nuocere o arrecare molestia ad altri”).

Conclusivamente, non è rinvenibile in capo alla Prof.ssa De Giorgi un interesse, meritevole di favorevole apprezzamento, alla conoscenza delle pagine dei registri di classe degli altri docenti di Italiano, ove sono annotate le modalità di svolgimento del compito scritto.

Per le ragioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

2.- Sussistono giusti motivi, considerata la specificità della questione, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2009.

Luigi Costantini – Presidente

Giuseppe Esposito – Estensore

Pubblicata il 31 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *