Sul danno da vacanza rovinata. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – 4 marzo 2010, n. 5189.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 14 D.lgs. 111/1995 (art. 360 co. 1 n. 3 e 5)”. Si afferma in proposito che ha errato la Corte di merito nell’individuazione delle prestazioni a carico della Tizio s.p.a. in quanto l’organizzatore è tenuto a fornire tutti i servizi indicati ma non può certo garantire che le condizioni del mare siano sempre ottimali e senza per questo doversi ritenere che la foto riprodotta sul depliant non corrisponda all’effettivo stato dei luoghi. A ben vedere infatti ciò non è contestato, essendo per contro imperniata la doglianza delle controparti in una sorta di temporanea e parziale godibilità della “componente mare” per fatti contingenti.
Con il secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 17 D.lgs. 111/95 e dell’art. 2697 c.c. (art. 360, comma 1 n. 3 e 5)”, in relazione al ritenuto inadempimento dell’onere probatorio a carico della Tizio riguardo ad un’eventuale situazione, escludente la responsabilità della stessa e configurabile caso fortuito o forza maggiore. In proposito si fa presente che “il Tour Operator non era tenuto a fornire la prova in questione posto che, come detto, non si è venuto a configurare un inadempimento contrattuale che avrebbe indotto l’organizzatore a giustificare l’eventuale esonero di responsabilità. Incombeva, piuttosto, sugli attori, contro le evidenze documentali di segno contrario, fornire la prova che lo specchio d’acqua non fosse balneabile, ed in che misura”.
Con il terzo motivo si deduce “omessa e insufficiente motivazione su un punto della controversia risarcimento del “danno da vacanza rovinata” (art. 360 c. 1, n. 5).
In particolare si fa presente che “la motivazione che sorregge il riconosciuto danno di natura non patrimoniale, appare del tutto insufficiente. Infatti, benché le sentenze citate (Cass. n. 8827/2003 e 8828/2003) abbiano riconosciuto la risarcibilità del danno morale, indipendentemente dai vincoli posti dall’art. 2059 c.c., esse ricollegano a due presupposti fondamentali e, precisamente: l’imputazione dell’evento (deve cioè accertarsi il nesso di casualità tra l’evento e la condotta del responsabile) e la prova del danno (deve essere fornita la prova del pregiudizio arrecato all’interesse inerente alla persona costituzionalmente garantito). Nel caso in esame la Corte d’Appello si è limitata ad affermare che il danno risarcibile si identifica nello scadimento della qualità del soggiorno, da ritenere apprezzabile; manca nella motivazione della sentenza, qualsiasi riferimento alla accertata imputabilità al Tour Operator dei fatti lamentati, nonché alla provata lesione di un interesse inerente la persona”.
Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze, da trattarsi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto il medesimo thema decidendum della responsabilità della Sempronio s.p.a. (incorporante per fusione la Tizio s.p.a., con atto del 27.10.2003), come affermata dalla Corte di merito, e della relativa motivazione dell’impugnata decisione.
Deve, anzitutto, rilevarsi che la fattispecie in esame rientra nella disciplina del d.lgs. n. 111/1995 (attuativa della direttiva Cee n. 90/314), disciplinante i viaggi e le vacanze “tutto compreso”, in quanto applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 206/2005 (codice del consumo); in particolare deve farsi riferimento all’art. 14 ove si afferma che, in caso di mancato od inesatto inadempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno (secondo le rispettive responsabilità, salvo prova di impossibilità della prestazione per causa a loro non imputabile); con l’ulteriore previsione che l’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è “comunque” tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
Ciò premesso è da osservare che, sulla base di detta normativa, non censurabile è la sentenza in esame là dove, dapprima ha ritenuto, la Tizio, quale organizzatrice del viaggio, responsabile dell’inadempimento in questione nei confronti degli odierni resistenti sulla base della non corrispondenza tra quanto “promesso” (rectius: contrattualmente pattuito in relazione al livello qualitativo dell’originaria offerta di viaggio “tutto compreso”, come risultante da un depliant illustrativo da ritenersi parte integrante del contratto stesso) e quanto realmente “prestato” in sede di adempimento e là dove, in seguito, ha rilevato che la stessa Tizio non avesse adempiuto l’onere probatorio a suo carico (avente ad oggetto un’eventuale impossibilità della prestazione ad essa non addebitabile).
Ed infatti: l’art. 14 in esame, al 1° comma contiene una disciplina analoga a quella, in tema di responsabilità contrattuale, di cui al combinato disposto degli artt. 1218 e 1256 c.c. (salva la “particolarità” di cui al 2° comma, vale a dire l’obbligo “comunque” di risarcire il danno con possibilità di rivalersi da parte dell’organizzatore o venditore nei confronti di altri prestatori di servizi, in considerazione sia dell’esigenza di maggiore tutela del consumatore-utente del viaggio, sia della valutazione che l’adempimento di un pacchetto turistico è, nella prassi, a carico di più soggetti “debitori”).
Ne deriva che con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico “tutto compreso”, sottoscritto dall’utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un depliant illustrativo, l’organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc., che vanno “esattamente” adempiuti; pertanto ove, come nel caso in esame, la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza ex. art. 1176 1° comma c.c. (da valutarsi in sede di fase di merito), si configura responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui, come detto, organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad essi non imputabile.
È evidente, in relazione a tale ultimo punto e argomentando ex art. 1256 c.c. ed anche ex art. 17 del d.lgs. in esame n. 111/95 pur se, tale norma in tema di esonero di responsabilità non fa specifico riferimento a detto art. 14, che per evitare il sorgere di responsabilità a loro carico (con conseguente obbligo risarcitorio), organizzatore e venditore dovranno provare: o il caso fortuito (o la forza maggiore), o l’esclusiva responsabilità del consumatore, oppure l’esclusiva responsabilità di soggetto-terzo, quali eventi successivi alla stipula del “pacchetto”.
Tali circostanze, non provate dalla Tizio, sono state comunque escluse, sulla base del discrezionale potere valutativo spettante al giudice del merito e con relativa adeguata e logica motivazione, dalla Corte di merito, e i connessi profili di fatto non possono essere ulteriormente esaminati nella presente sede di legittimità.
Infondato, in specie, è il terzo motivo, essendo evidente che la Corte di merito ha inteso liquidare il danno in questione sia dal punto di vista patrimoniale (a titolo di “spese che i G. hanno dovuto sostenere per i giornalieri trasferimenti alla diversa e idonea struttura balneare da essi individuata”), sia dal punto di vista non patrimoniale, in via equitativa, come conseguente danno ex art. 2059 c.c. alla persona che, nella vicenda in esame ed in linea anche con la recente giurisprudenza della S.U. (n. 26972/2008), trova un suo specifico titolo non nella generale previsione dell’art. 2 ma proprio nella cosiddetta “vacanza rovinata” (come legislativamente disciplinata).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna parte resistente che liquida in euro 700,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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