Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-01-2011) 01-03-2011, n. 7915 Intercettazioni telefoniche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Catania, con decreto 21/01/2010, rigettava l’appello proposto da R.R. avverso il decreto emesso il 17.03.2009 dal Tribunale della stessa città, con cui gli era stata applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per anni due e mesi sei.

Riteneva il giudice distrettuale che: – la misura adottata era giustificata dal fatto che il proposto, già condannato per molteplici reati, era stato, con OCC del 26.10.2006, raggiunto da gravi indizi di appartenenza ad associazione mafiosa, con conseguente verificarsi di una pericolosità qualificata ex L. n. 575 del 1965; – irrilevante nel procedimento di era la inutilizzabilità dei risultati intercettivi dichiarata nel procedimento penale per motivi puramente formali; – parimenti irrilevante era la circoscrizione "a tutto il (OMISSIS)" della contestazione del delitto associativo fatta dal P.M. nel procedimento penale, non ricorrendo elementi per ritenere esaurita l’associazione o la colleganza con essa del R..

Propone ricorso per cassazione quest’ultimo, deducendo:

1)- che l’inutilizzabilità delle intercettazioni dichiarata nel procedimento penale si riverbera anche sul procedimento di prevenzione;

2)- l’inadeguata motivazione sulla attualità della pericolosità alla stregua dell’arco temporale coperto dalla contestazione del delitto associativo e del comportamento tenuto dal ricorrente negli ultimi anni.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo del ricorso (con conseguente assorbimento del secondo motivo).

Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con sentenza n. 13426 del 25/03/2010, Cagnazzo, hanno statuito che l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata, sotto qualsiasi profilo, nel giudizio penale, ha effetti anche nell’ambito del procedimento di prevenzione.

Il decreto impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuova deliberazione, attenendosi al principio suenunciato.
P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuova deliberazione alla Corte d’appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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