Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-04-2011, n. 9206 Redditi di capitale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 55/05, depositata il 30.9.05, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Genova (OMISSIS) avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da O.B.A. avverso l’avviso di accertamento, in forza del quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, quali redditi di capitale non dichiarati per l’anno 1996, gli importi accreditati come rendimento del capitale versato all’intermediario finanziario M.C.. Quest’ultimo, peraltro, a seguito del dissesto che ne aveva comportata la declaratoria di fallimento, era stato sottoposto ad indagini penali, conclusesi con la richiesta dì rinvio a giudizio da parte del P.M. 2. La Commissione Tributaria Regionale, condividendo le argomentazioni del giudice di prime cure, riteneva di applicare alla fattispecie il disposto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 1 (nel testo temporalmente applicabile alla fattispecie), ritenendo, peraltro, nella specie non provata la percezione degli interessi sul capitale suindicato, per effetto della loro mera contabilizzazione in accredito nelle schede nominative e nei tabulati meccanografici consegnati dal M. agli inquirenti.

3. Per la cassazione della sentenza della C.T.R. n. 55/05 hanno proposto ricorso il Ministero dell’Economia e Finanze e l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo. L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 1427, 1439, 1823 e 1825 c.c. dell’art. 640 c.p., del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 41 e 42, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 27, 28 e 64 nonchè l’omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi della controversia.

1.1. L’Ufficio si duole, invero, del fatto che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto di applicare alla fattispecie il disposto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 1 (nel testo temporalmente applicabile), a norma del quale "il reddito di capitale è costituito dall’ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta", pervenendo, peraltro, alla conclusione – non condivisa dall’amministrazione finanziaria – di ritenere non provata, nel caso concreto, la percezione degli interessi sul capitale suindicato, per effetto della loro mera contabilizzazione in accredito nelle schede nominative e nei tabulati meccanografici consegnati dal M. agli inquirenti. Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, si sarebbero dovuti, invece, applicare nel caso concreto l’art. 41, comma 1, lett. a), a tenore del quale sono redditi di capitale "gli interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti", e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 3, secondo il quale "per i contratti di conto corrente (…) si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto". Sicchè – ricorrendo nella specie, ad avviso dell’Ufficio, un’ipotesi di contratto di conto corrente, disciplinato dall’art. 1823 c.c. e segg. – i rendimenti o interessi, annotati dal M. nella scheda nominativa del contribuente, si sarebbero dovuti considerare da questi percepiti e, pertanto, legittimamente assoggettati a tassazione.

2. Premesso quanto precede, osserva tuttavia la Corte, in via pregiudiziale, che il ricorso proposto dall’amministrazione finanziaria è inammissibile, poichè tardivo.

2.1. Dall’esame della sentenza impugnata si desume, invero, che tale decisione è stata depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in data 30.9.05, e che la stessa – come, del resto, hanno dichiarato gli stessi ricorrenti – non è stata notificata. Ne deriva che deve applicarsi nel caso di specie, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, il termine di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo previgente, temporalmente applicabile alla fattispecie).

Al suddetto termine, che va calcolato "ex nominatione dierum", prescindendo, cioè, dal numero dei giorni dai quali è composto ogni singolo mese o anno, devono, tuttavia, aggiungersi 46 giorni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1 e della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma. 1 non dovendosi tenere conto dei giorni tra il primo agosto ed il quindici settembre di ogni anno, per effetto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (cfr., tra le tante, Cass. 8850/03, 15530/04, 6748/05, S.U. 21197/09).

Va, inoltre, rilevato che, a seguito della sentenza n. 427/02 della Corte Costituzionale – secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario – la tempestività del ricorso per cassazione postula che la consegna della copia del ricorso, per la spedizione a mezzo posta, venga effettuata nel suindicato termine perentorio, e che l’eventuale tardività della notifica possa essere imputata esclusivamente ad errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante (Cass. S.U. 7607/10, Cass. 10693/07, 6547/08).

2.2. Tutto ciò premesso, rileva la Corte che – nel caso di specie – l’impugnata sentenza è stata depositata in data 30.9.05, laddove il ricorso risulta consegnato all’ufficiale giudiziario, per la spedizione a mezzo posta, in data 16.11.06, ossia un giorno oltre la scadenza del termine perentorio suindicato, che nella specie si è verificata il 15.11.06 (giorno feriale).

Il ricorso in esame deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, per violazione del termine perentorio previsto dall’art. 327 c.p.c. 3. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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