T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 28-02-2011, n. 1842 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso, notificato il 4 gennaio 1995 e depositato il successivo 11 gennaio, l’interessata, quale proprietaria del terreno ove insistono le opere abusive, site in Fiumicino Via Portuense n. 2400, ha impugnato l’atto meglio specificato in epigrafe perché lesivo del proprio interesse connesso al mantenimento della situazione in fatto determinata dalla realizzazione delle predette opere edilizie.

Al riguardo, la medesima ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si è costituito in giudizio il Comune di Fiumicino, il quale ha eccepito l’infondatezza delle doglianze prospettate.

Nella Camera di Consiglio del 26 ottobre 1995 la Sezione ha accolto con ordinanza n. 2606/95 la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

All’udienza del 24 gennaio 2011 la causa è stata posta in decisione.

Il Collegio ritiene che, alla luce di quanto prodotto in giudizio con nota depositata il 24 ottobre 1995, risulta evidente l’impossibilità di definire nel merito il presente giudizio, essendo stata provata la pendenza di ben sette domande di condono edilizio depositate presso i competenti uffici del Comune di Fiumicino in data 18 febbraio 1995.

Tale evenienza, discussa tra l’altro con i difensori delle parti costituite, induce il Collegio a rilevare, d’ufficio, l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Anche se la predetta istanza non è stata ancora esaminata dal Comune di Roma, rimane impregiudicata la possibilità che gli abusi accertati possano avere una definizione positiva per l’interessata.

Stando così le cose, il Collegio rileva l’improcedibilità del medesimo mezzo di gravame per carenza di interesse ad agire stante l’avvenuta presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria sin dal mese di febbraio 1995, in quanto la procedura sanzionatoria connessa alle opere edilizie in contestazione dovrà essere iniziata ex novo a seguito dell’eventuale esito negativo dell’esame delle domande di sanatoria attualmente pendenti (Cfr. TAR Lombardia, Sede di Milano, Sez. III, 15 ottobre 2002 n. 3953).

Per tutte le ragioni espresse il Collegio dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione il ricorso in esame.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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