Sulla circostanza attenuante del risarcimento del danno. Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza del 15 febbraio 2010 n. 5951.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Sulla circostanza attenuante del risarcimento del danno. Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza del 15 febbraio 2010 n. 5951.

IN FATTO

Il Tribunale di Genova, con sentenza in data 16/4/2008, dichiarava AAA e BBB colpevoli del reato di rapina aggravata in concorso per essersi impossessati, con violenze e minacce di un telefono cellulare e di una cintura di pelle sottraendoli a R. A. e, concesse ad entrambi le attenuanti generiche e al solo AAA anche le attenuanti di cui all’articolo 62, numero sei, c.p., prevalenti sull’aggravante contestata per il AAA ed equivalenti alle aggravanti per il BBB, condannava il AAA alla pena di anni uno di reclusione e € 300 di multa e il BBB alla pena di anni due di reclusione e € 600 di multa, concedendo solo al AAA i doppi benefici di legge.
Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova, deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto ex articoli 606 e 608 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione avendo il G.U.P. concesso anche al BBB, recidivo specifico reiterato infraquinquennale, le attenuanti generiche e per aver riconosciuto al AAA l’attenuante del risarcimento del danno morale, avendo offerto una somma ritenuta “adeguata”, riguardo alle capacità economiche dell’imputato, non avendo tenuto conto che il risarcimento deve, invece, essere integrale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso relativo al BBB è infondato.
1) Le modifiche apportate dalla legge 251/2005 agli articoli 99 e 69 del codice penale, non consentono più al Giudice di effettuare un giudizio di comparazione nel quale venga riconosciuta la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata (art. 99, IV comma, c.p.) e sulle altre aggravanti contestate. Infatti, se viene contestata la recidiva reiterata e il reato per il quale si procede (come nel nostro caso, rapina aggravata perché commessa da più persone riunite – art. 628, I e III comma, n.1, c.p. -) rientra tra quelli indicati dall’articolo 407. Il comma lettera a, del c.p.p. – in forza dell’articolo 99, V comma, c.p., l’aumento per la recidiva reiterata è obbligatorio e quindi per il Giudice (che, si ripete, è obbligato a tener conto della recidiva) opera, prevalere le attenuanti sulle aggravanti, introdotto all’art. 69, comma quarto, c.p. dalla legge summenzionata.
Si deve comunque rilevare che a prescindere da quanto sopra le attenuanti generiche, come nel caso di specie, possono essere dichiarate equivalenti sulle aggravanti contestate,
Infine si rileva che le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie, avendo la Corte concesso le attenuanti generiche al BBB, avendo dato prova di un tentativo di uscire dalla tossicodipendenza, e al AAA con riguardo al suo stato di censuratezza.
2) Fondato è invece il motivo di gravame concernente l’erroneo riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno al AAA, in forza di uno risarcimento ritenuto “adeguato” rispetto alle possibilità economiche dell’imputato, ma, evidentemente, non ritenuto esaustivo dell’integrale risarcimento del danno necessario per la concessione della predetta attenuante, (Sez. 1, Sentenza n. 28554 del 09/06/2004 Ud. (dep. 24/06/2004) Rv. 228846)
Tali considerazioni derivano evidentemente dalla tradizionale collocazione della circostanza nel novero delle attenuanti soggettive, come tale correlata alla resipiscenza del soggetto ed all’entità del sacrificio compiuto con il risarcimento in relazione alla consistenza complessiva del patrimonio. Trattasi di conclusione che non tiene conto dell’evoluzione giurisprudenziale e della “ratio” dell’attenuante, introdotta dal legislatore nel preminente interesse della vittima del reato, quale incentivo ad un pronto e totale ristoro del danno risarcibile derivato dal reato, incentivo che sarebbe evidentemente vanificato se, nei confronti del colpevole non abbiente, la prevista diminuzione di pena potesse operare solo in limiti assai più contenuti di quelli edittalmente previsti. Una lettura costituzionalmente orientata che tenga conto del bilanciamento degli interessi coinvolti impone di ritenere l’attenuante di natura soggettiva solo quanto agli effetti, ai sensi dell’articolo 70 C.P., ma non anche ai fini del suo contenuto, l’analisi del quale deve invece indurre a qualificarla come essenzialmente oggettiva. Infatti a favore contenutistico, depongono concordi argomenti testuali, logici e sistematici. In primo luogo, nessun elemento, nella formulazione normativa, conduce a ritenere che il legislatore abbia assunto come fine dell’attenuante il ravvedimento dei reo. Dal punto di vista logico, il fatto che il risarcimento debba essere integrale e che non sia quindi ammessa una riparazione parziale è, al contrario, indice non solo della irrilevanza degli stati psicologici o dell’atteggiamento interiore del reo, ma del preminente risalto che si intende dare alla figura della persona offesa e all’esigenza che il pregiudizio da questa subito a causa del comportamento criminoso del colpevole sia interamente ristorato. La considerazione dell’integralità del risarcimento è talmente esclusiva che nemmeno il più evidente tra gli indici di ravvedimento, quale in astratto potrebbe essere il trasferimento spontaneo di tutti i beni dell’imputato a favore della persona offesa, varrebbe a rendere operante l’attenuante se il riequilibrio patrimoniale non risultasse pieno. È questo il segno che nel conflitto di interessi tra reo e vittima dei reato, regolato dall’articolo 62, numero 6, prima parte, C.P., l’interesse della vittima non lascia alcuno spazio a pur eloquenti manifestazioni di ravvedimento del reo, per le quali soccorrono oggi altri istituti del diritto penale (Corte Cost. 20/23.4.1998 n. 138).
Va, conseguentemente, annullata l’impugnata sentenza limitatamente alla concessione dell’attenuante del risarcimento del danno a favore di AAA, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova per una nuova valutazione sul bilanciamento tra la residua attenuante e l’aggravante

P.Q.M.

annulla l’impugnata sentenza nei confronti di AAA limitatamente alla attenuante di cui all’art. 62, n. 6 c.p. con rinvio alla Corte di appello di Genova per nuovo giudizio.
Rigetta, del resto il ricorso.
Così deliberato in camera di consiglio, il 28.1.2010.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 15 FEBBRAIO 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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