Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-04-2011, n. 9198 Dichiarazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il giorno 18.5.2006 è stato notificato a I.R. ed I.L. (siccome eredi di I.R.) un ricorso dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata 15.4.2005), che ha reietto l’appello della medesima Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 586/56/2001, che aveva accolto il ricorso della parte contribuente avverso cartella di pagamento notificata il 26.3.1998 concernente imposte per i periodi tra il 1984 ed il 1990.

In data 15.6.2006 è stato notificato alla parte ricorrente il controricorso degli intimati.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 10.2.2011, in cui il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

2. I fatti di causa.

A seguito di dichiarazione integrativa ai sensi della L. n. 413 del 1991 con cui I.R. aveva versato il 20% dell’imposta lorda dichiarata per gli anni tra il 1984 ed il 1990 (così come rilevata dal modello 201 recapitatogli dall’INPS) il Centro Servizi competente aveva iscritto a ruolo a carico del medesimo la somma di L. 24.423.790, sul presupposto che il medesimo I. – non avendo presentato dichiarazione dei redditi per tutti gli anni in questione – fosse tenuto a pagare la somma di L. 2.000.000 per ciascun anno condonato, in applicazione della disciplina della L. n. 413 del 1991, art. 38, comma 5. Impugnata detta cartella e subentrati gli eredi a seguito della morte dell’ I., l’adita CTP di Roma aveva accolto il ricorso. L’appello dell’Agenzia era rimasto poi disatteso da parte della CTR di Roma.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che doveva considerarsi legittima la istanza dell’ I. – volta a definire le imposte per le annualità in esame con il versamento del 20% dell’imposta lorda corrisposta in ciascun anno – atteso che i pensionati INPS sono esonerati (della L. 30 marzo 1981, n. 119, ex art. 1) dall’obbligo di spedire al Centro Servizi il modello 201 che è ad essi inviato, sicchè la condizione posta dal menzionato art. 38, comma 7 (secondo cui la presentazione del modello 101 o de modello 201 è considerata presentazione della dichiarazione dei redditi agli effetti della "definizione") "è automaticamente soddisfatta". 4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico ma complesso motivo d’impugnazione e – dichiarato il valore della causa nella misura di Euro 7.000,00 – si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese processuali.
Motivi della decisione

5. Il primo motivo d’impugnazione.

Il primo ed unico motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 38 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5".

Con l’anzidetto motivo la parte ricorrente si duole della violazione della norma dettata dal richiamato art. 38 nella parte in cui – riferendosi detta norma ai "periodi d’imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi"- essa è stata erroneamente correlata con coloro che "non erano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi", e ciò in violazione della ratio normativa, che intende impedire al contribuente di selezionare periodi d’imposta per cui avvalersi del condono fiscale, imponendogli invece l’onere dell’integrazione forfetaria per tutti gli anni potenzialmente accertabili, con il beneficio della chiusura definitiva di ogni ipotetico contenzioso. A questi fini non è rilevante che per uno o più periodi d’imposta il contribuente non abbia conseguito alcun reddito (e perciò non fosse obbligato a presentare la dichiarazione) perchè ciò implicherebbe che l’Amministrazione sarebbe obbligata ad un controllo sulla legittimità dell’omissione della dichiarazione, ciò che la legge vuole appunto evitare in un ottica di esonero dell’Amministrazione da aggravi di incombenze.

E d’altronde l’art. 38, comma 7 qui in esame considera equivalente alla presentazione della dichiarazione dei redditi solo la spedizione da parte del contribuente del modello 201, di che in causa non era stata data prova, sicchè illogicamente il giudice di appello aveva ritenuto "automaticamente soddisfatta" la condizione di cui alla predetta norma, per il solo fatto che l’ I. fosse "pensionato INPS".

Il motivo di impugnazione si conclude con il seguente quesito:"Ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 38, comma 5 il contribuente per i periodi d’imposta oggetto di condono non presenta la dichiarazione dei redditi è tenuto al versamento della somma prefissata dal legislatore di L. 2.000.000 per ogni anno in questione?".

L’art. 38 dianzi menzionato, al comma 7, prevede effettivamente che:

"Agli effetti delle disposizioni recate dai commi da 1 a 6 la presentazione avvenuta, anche se non ne sussistevano le condizioni, del certificato di cui alla del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 1, comma 4, lett. d) e successive modificazioni, è considerata presentazione della dichiarazione dei redditi".

E’ perciò chiaramente illogico e contrario alla lettera della legge l’assunto del giudice di seconde cure che ha ritenuto soddisfatta la condizione per l’applicazione della definizione automatica per il solo fatto che l’ I. risultasse "pensionato INPS", senza appurare se quest’ultimo effettivamente avesse provveduto ad presentare il certificato a cui fa riferimento il precitato comma 7 con il rinvio al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 1, comma 4, lett. d).

Quest’ultima disposizione a sua volta recita:" Sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione:

d) i lavoratori dipendenti e i pensionati che, non possedendo altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, presentino o spediscano con le modalità previste dall’art. 12, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui all’art. 3, comma 1 redatto in conformità’ ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell’art. 8. Il certificato deve contenere l’attestazione del lavoratore o pensionato di non possedere altri redditi e le attestazioni delle persone cui si riferiscono le detrazioni effettuate in sede di applicazione della ritenuta d’acconto di non possedere redditi per ammontare superiore ai limiti fissati nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 15 …".

E perciò occorre concludere che soltanto la prova della spedizione del menzionato "certificato" entro i prescritti termini avrebbe potuto costituire condizione di applicazione della disciplina del menzionato art. 38, comma 2 anzicchè di quella del comma 5.

Consegue da ciò che la sentenza di secondo grado debba essere cassata e la controversia debba essere rimessa ad altra sezione della medesima CTR di Roma, ai fini del riesame delle circostanze di fatto utili ai fini dell’applicazione del menzionato art. 38, oltre che per la regolazione delle spese di causa.
P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia. Cassa la sentenza impugnata e rimette la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Roma, la quale provvederà anche sulle spese relative al presente grado di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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