Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-01-2011) 01-03-2011, n. 7965 Stupefacenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha confermato la pronuncia di colpevolezza di F.T. in ordine al reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, a lui ascritto per avere detenuto a fini di spaccio e ceduto a terzi sostanza stupefacente del tipo eroina.

La Corte territoriale ha respinto il motivo di gravame con il quale l’appellante aveva chiesto la concessione della diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5,.

Sul punto la sentenza ha ritenuto ostativo alla concessione della attenuante del fatto di lieve entità il dato quantitativo della sostanza stupefacente detenuta dall’imputato, dalla quale potevano ricavarsi circa 199 dosi. In particolare la Corte territoriale ha osservato che rientra nella categoria delle sostanze stupefacenti anche la 6-monoacetilmorfina (M.A.M.) trovata in quantità maggiore della eroina pura, trattandosi di un monoestere, in cui degrada l’eroina in cattive condizioni di conservazione e specialmente in presenza di umidità, che conserva un significativo effetto stupefacente, praticamente identico a quello dell’eroina.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge.
Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in relazione al dato quantitativo della sostanza stupefacente detenuta dall’imputato.

In sostanza si reiterano le deduzioni già formulate dinanzi alla Corte territoriale in ordine alla esclusione della M.A.M. dal novero delle sostanze stupefacenti, in quanto non inclusa nella tabella 1^ cui rinvia il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14.

Si osserva che la nozione di sostanza stupefacente ha natura legale, sicchè possono considerarsi tali solo le sostanze specificamente indicate nelle tabelle previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14.

Si deduce, quindi, che la attribuzione della nozione di stupefacente ad una sostanza diversa da quelle elencate nelle tabelle, anche se derivante da queste ultime, costituisce una estensione analogica in malam partem della nozione di stupefacente.

Si prospettano, poi, analitici calcoli in ordine alle percentuali di eroina e di monoacetilmorfina presenti nella sostanza stupefacente sequestrata per sostenere che il quantitativo di eroina pura corrisponde a circa sette volte la dose massima detenibile, con la conseguenza che il dato afferente alla quantità di sostanza stupefacente non poteva ritenersi ostativo alla concessione della diminuente, sicchè si sarebbe potuto tener conto di altri elementi di valutazione favorevoli all’imputato prospettati nella sede di merito.

Il ricorso non è fondato.

Con previsione residuale in calce alla tabella 1^ allegata al D.P.R. n. 309 del 1990, cui rinvia l’art. 14, è inclusa nella categoria delle sostanze stupefacenti "Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli eteri e gli esteri delle sostanze iscritte nella presente tabella a meno che essi non figurino in altre tabelle, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere." Orbene, sul punto della natura della sostanza stupefacente di cui alla imputazione, la sentenza impugnata ha già esaustivamente osservato che la consulenza chimico-tossicologica, le cui risultanze non hanno formato oggetto di contestazione nella sede di merito, ha chiarito che la 6-monoacetilmorfina è un monoestere della morfina, sostanza iscritta nella tabella 1^, sicchè detta sostanza rientra inequivocabilmente tra quelle che formano oggetto della fattispecie criminosa prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Nel caso in esame, pertanto, non vi è stata alcuna estensione analogica in malam partem della nozione di sostanza stupefacente.

Inoltre, la esclusione della diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, anche in considerazione del solo dato quantitativo della sostanza stupefacente, costituisce corretta applicazione dei principi di diritto vigenti in materia, (sez. un. 21.6.2000 n. 17, Primavera ed altri, RV 216668).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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