Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-01-2011) 01-03-2011, n. 7953

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.E. e M.M. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, aveva condannato entrambi alla pena dell’ammenda per i seguenti reati:

a) art. 110 cod. pen. e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, commi 1 e 4, perchè, in concorso tra loro, cugini, ed entrambi amministratori della società Manzelli a r.L, esercitavano attività illecita di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti dai processi produttivi industriali ubicati in (OMISSIS), mediante progetto di recupero ambientale di area di cava dismessa, con apporti di rifiuti, non osservando le prescrizioni tecniche impartite dalla provincia di Foggia nel titolo autorizzativo, risultando i rifiuti scaricati in alti cumuli di circa 2 mt superiori al massimo consentito dalla licenza, senza peraltro operare il compattamento degli strati di accumulo e rimanendo l’area priva della prescritta recinzione facilmente accessibile; così permettendo l’immissione in atmosfera di polveri sottili, con evidente pregiudizio dell’ambiente, e mancando anche un sistema di regimentazione e di canalizzazione delle acque di precipitazione;

b) art. 110 cod. pen. e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 216, comma 1, lett. a), perchè, esercitavano attività di trasporto illecito di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti in conto proprio dalla Manzelli S.r.l. in cantieri edili, in assenza della propedeutica necessaria iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali, inoltre omettendo di effettuare la caratterizzazione dei rifiuti all’atto del primo conferimento a carico del produttore.

Deducono in questa sede i ricorrenti:

1) illogicità manifesta della motivazione con riferimento alla fattispecie di cui al capo b) della imputazione.

In ordine alla mancata iscrizione all’albo rilevano entrambi che l’oggetto della contestazione era la mancata verifica che la Manzelli S.r.l. avesse effettuato un’attività di trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi e non già che la società non avesse l’iscrizione per il trasporto dei rifiuti essendo tale circostanza pacifica.

Si fa rilevare come il giudice di merito erroneamente abbia assunto le annotazioni contenute nei formulari quali prove inconfutabili della condotta criminosa escludendo la tesi difensiva dell’errore di compilazione e che l’imputato non abbia mai inteso affermare che vi era stata un’errata compilazione dei formulari nel senso di una erronea indicazione del soggetto che effettuava trasporto, ma che l’attività di trasporto non era ascrivibile alla Manzelli S.r.l. ma ad altra ditta, e si aggiunge che la ditta Sassano, destinataria dei trasporti, era in possesso di un timbro della Manzelli S.r.l. in virtù dei rapporti di ordinaria clientela intercorrente tra le stesse società, come affermato dallo stesso S.; e che i formulari non riportavano la sottoscrizione da parte degli amministratori della Manzelli S.r.l. nella loro qualità ma solo l’indicazione della sua denominazione alle varie voci. Anche sull’elemento soggettivo si ritiene carente ed illogica la motivazione sul rilievo che appare poco verosimile che la Manzelli S.r.l. che opera unitamente alla Manzelli Matteo come gruppo di imprese, pur potendoli utilizzare, non usasse i mezzi di quest’ultima ditta sapendola in possesso della prescritta autorizzazione al trasporto dei rifiuti.

2) illogicità manifesta della motivazione. Si rileva al riguardo che il titolo autorizzativo dell’amministrazione provinciale di Foggia inerisce al recupero ambientale di una cava dismessa attraverso rimodellamento morfologico con l’utilizzo di rifiuti non pericolosi senza contemplare in alcun modo la rete scolante di cui parla la sentenza e che la prescrizione contenuta nell’autorizzazione provinciale di regimentazione delle acque è un precetto ampio generico in nessun caso adottabile in fase iniziale dei lavori., E dunque la disubbidienza sarebbe meramente presunta da parte degli operanti.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile.

Entrambi i motivi si sostanziano, infatti, in censure sul merito della valutazione.

In ordine al primo motivo si rileva che il giudicante ha in realtà ben focalizzato la questione posta dal ricorrente. In motivazione, infatti, il tribunale affronta la questione della riferibilità dei rifiuti alla Manzelli S.r.l. e la risolve correttamente citando il contenuto dei formulali che non solo facevano riferimento ai trasporti eseguiti dalla Manzelli S.r.l., ma indicavano anche che si trattava di rifiuti propri.

I ricorrenti non ritengono evidentemente appagante l’accertamento sul punto. Ma al riguardo deve essere ribadito in questa sede che esula evidentemente dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 Rv. 207944).

Anche le questioni poste dai ricorrenti circa la convenienza della Manzelli S.r.l. ad eseguire il trasporto in proprio laddove la ditta M.M. era invece autorizzata, non fanno venir meno sotto il profilo della logicità la conclusione del tribunale circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Ed anche in questa occasione occorre richiamare i principi oramai consolidati della giurisprudenza di legittimità secondo cui il vizio di mancanza e di illogicità della motivazione non può concretizzarsi nell’opporre alla logica valutazione degli atti, effettuata dal giudice di merito, una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. 1, n. 7252 del 17/03/1999 Rv. 213705).

Sul secondo motivo va anzitutto rilevato che il tribunale motiva adeguatamente sulla necessità della regimentazione delle acque di precipitazione rilevando in premessa che l’autorizzazione rilasciata dalla provincia di Foggia nel luglio del 2005 prevedeva la regimentazione stessa tramite un sistema di canalizzazione ed indica in maniera assolutamente corretta che dal provvedimento non si poteva evincere alcuna forma di discrezionalità. A fronte dell’accertamento della mancanza della rete scolante, riferita dal teste P., si sostanziano evidentemente di merito i rilievi dei ricorrenti circa il momento in cui tale rete avrebbe dovuto essere realizzata.

A mente dell’art. 16 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, nella misura di Euro 1.000,00 per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 1.000 ciascuno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *