Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-01-2011) 01-03-2011, n. 7949

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.G. e G.F. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Lodi condannava entrambi alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 110 c.p., D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 28 e art. 51, comma 1, lett. a) per avere in concorso tra loro, il primo quale legale rappresentante ed il secondo quale presidente del consiglio di amministrazione della ditta Pantaeco Srl, illecitamente raccolto e trattato rifiuti speciali non pericolosi dal 24 luglio 2003 al 15 ottobre 2003 e del 4 marzo 2004 al 16 marzo 2004; del reato di cui all’art. 110 c.p. D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 28 e 51, comma 4, per avere in concorso tra loro, non osservato le condizioni e le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di recupero smaltimento dei rifiuti non pericolosi sino al 26 aprile 2004; del reato di cui agli art. 110 c.p. del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 28 e 51, comma 1, lett. a), per avere in concorso tra loro illecitamente raccolto e trattato rifiuti speciali non pericolosi identificati con il codice CER 200307. 0200399 in assenza di autorizzazione dall’anno 2002 sino all’anno 2003; del reato di cui agli articoli 110 del codice penale D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 4, per avere in concorso tra loro non osservato le condizioni e le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di recupero smaltimento dei rifiuti non pericolosi effettuando attività di raccolta di rifiuti in quantitativi superiori rispetto a quelli massimi consentiti nell’autorizzazione regionale dall’anno 2002 sino all’anno 2003.

Deducono in questa sede i ricorrenti: a) la prescrizione dei reati asserendo essere la stessa maturata prima della sentenza intervenuta alla data del 20 febbraio 2009 e b) il mancato riconoscimento della buona fede in ordine ai reati contestati essendo la società autorizzata a trattare, prima della modifica dei codici, tutte le categorie di rifiuti e non avendo valutato il giudice che la società era stata costretta a ritirare per ordine del prefetto di Lodi materiale in esubero rispetto alle autorizzazioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti hanno ragione sulla prescrizione effettivamente maturata già prima della sentenza di merito.

Quest’ultima deve essere pertanto dichiarata in questa sede non ricorrendo alcuna delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p. essendo pacifica la materialità del fatto.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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