Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce 186/09

Seconda Sezione

Reg. dec. nr. 186/09

Composto dai Sigg.ri Magistrati:

Luigi Costantini Presidente

Enrico d’Arpe Consigliere

Giuseppe Esposito Referendario, estensore

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al R.G. n. 3932/1994 proposto dalle Dott.sse Iole Carpentieri e Maria Assunta Stefanelli, rappresentate e difese dall’avv. Antonio P. Nichil ed elettivamente domiciliate in Lecce alla Piazza Mazzini n. 72,

contro

– l’Unità Sanitaria Locale BR/4 di Brindisi, in persona del legale rappresentante Commissario Straordinario p.t., non costituita,

– la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante Presidente p.t. della Giunta Regionale, non costituita,

per l’annullamento

del provvedimento del Commissario Straordinario dell’U.S.L. BR/4 prot. n. 2500 del 3/10/1994 e di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, e in particolare, ove occorra, del silenzio rifiuto formatosi sull’atto di diffida e messa in mora notificato in data 19/9/1994,

nonché per la declaratoria

del diritto delle ricorrenti a ottenere l’inquadramento nei ruoli nominativi regionali, ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 207, con la ricostruzione della posizione giuridica ed economica della carriera e il pagamento delle somme spettanti, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Viste le ordinanze n. 179 del 9 febbraio 1995 e n. 1128 del 4 ottobre 1995, con cui è stata accolta l’istanza cautelare ed è stato ordinato di darvi esecuzione;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il Relatore Ref. Giuseppe Esposito e udito altresì, all’udienza pubblica del 15 gennaio 2009, l’avv. Angelo Vantaggiato in sostituzione dell’avv. Antonio P. Nichil.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:

FATTO

Le ricorrenti espongono di aver fatto parte (rispettivamente, come psicologa e pedagogista) dell’èquipe per il servizio di assistenza scolastica socio-psicopedagogica, attivato nel 1979 dal Comune di Brindisi in regime di convenzione.

Quest’ultima veniva rinnovata sino al 1984, allorquando l’Ente deliberava (con atto commissariale del 22/6/1985 n. 1837) il trasferimento del servizio alla Unità Sanitaria Locale BR/4.

La delibera veniva annullata dal CO.RE.CO, ma tuttavia questo Tribunale accoglieva il ricorso avverso l’atto dell’organo di controllo (sentenza del 15 giugno 1990 n. 614); sicché veniva riconosciuto legittimo il trasferimento del servizio in questione dal Comune di Brindisi all’USL.

A seguito dell’entrata in vigore della legge 14 maggio 1985, n. 207, le ricorrenti chiedevano di essere inquadrate nei ruoli nominativi regionali, ai sensi degli artt. 1, 3 e 14 della legge.

Rimasta inerte l’USL BR/4, con atto di diffida notificato in data 19/9/1994 intimavano di provvedere al chiesto inquadramento ed alla ricostruzione della posizione giuridica ed economica.

Con nota del 3/10/1994 prot. n. 2500, il Commissario Straordinario rispondeva che non era possibile estendere alle ricorrenti gli effetti dell’ordinanza cautelare di questo TAR del 20/12/83 (recte, 93) n. 1658, resa nel giudizio promosso da altre componenti dell’èquipe del servizio transitato all’USL.

Le ricorrenti hanno impugnato tale nota, unitamente al silenzio rifiuto serbato sull’istanza del 19/9/1994, chiedendo la declaratoria del loro diritto all’inquadramento nei ruoli nominativi regionali ex legge n. 207/85, con la ricostruzione giuridica ed economica della carriera e il pagamento delle somme derivanti, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Nel ricorso hanno dedotto l’illegittimità del silenzio, per violazione dell’obbligo di provvedere sancito dall’art. 2 della legge n. 241/90 (primo motivo), nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 14 della legge n. 207/85, spettando loro il diritto a ottenere l’inquadramento in ruolo (secondo motivo).

Non si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate.

Con ordinanza n. 179 del 9 febbraio 1995 è stata accolta l’istanza cautelare, sussistendo l’obbligo di concludere il procedimento con l’esame delle istanze per l’inquadramento ex artt. 1 e 3 della legge n. 207/85; con ordinanza n. 1128 del 14 ottobre 1995, è stato poi ordinato all’U.S.L. BR/4 di darvi esecuzione.

All’udienza pubblica del 15 gennaio 2009 il ricorso è stato assegnato in decisione.

DIRITTO

1. – Il ricorso è in parte fondato.

La P.A. ha l’obbligo, normativamente imposto, di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato (artt. 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Nel caso di specie, è indubbio l’interesse qualificato delle ricorrenti ad ottenere una pronuncia definitiva sulle loro domande di inquadramento nei ruoli nominativi regionali, che, come risulta dalla deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Brindisi n. 1837 del 22/6/1985, sono state formulate in data 10/6/1985, dopo l’entrata in vigore della legge 14 maggio 1985, n. 207.

Appare così del tutto evidente che la pretesa azionata non è ictu oculi infondata, così da escludere (in sola tale ipotesi) la sussistenza dell’obbligo di provvedere.

Pertanto, ricorrono tutte le condizioni affinché sia riconosciuto illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione resistente (palesandosi la nota del 3/10/1994 elusiva dell’obbligo imposto dalla legge) e, conseguentemente, debba essere dichiarato l’obbligo di provvedere sulle menzionate istanze.

Dovendosi circoscrivere a tale ambito la pronuncia, non può trovare ingresso la richiesta delle ricorrenti di declaratoria del loro diritto all’inquadramento, in ordine al quale spetta all’Amministrazione la valutazione dell’istanza e l’adozione dei consequenziali provvedimenti, compresi i profili attinenti alla ricostruzione della carriera giuridica ed economica, con il pagamento di eventuali emolumenti e accessori del credito.

2. – Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili, in difetto di costituzione della parte intimata e sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

1) accoglie il ricorso, limitatamente alla declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sulle istanze delle ricorrenti di inquadramento nei ruoli nominativi regionali e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione resistente di pronunciarsi espressamente sulle relative domande delle ricorrenti;

2) dichiara irripetibili le spese, i diritti e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2009.

Luigi Costantini – Presidente

Giuseppe Esposito – Estensore

Pubblicata il 31 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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