Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-12-2010) 01-03-2011, n. 7934

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Udine confermava la sentenza del Giudice di pace di quella stessa città che aveva dichiarato Z.F. e M.M. colpevoli dei reati di seguito indicati:

la sola Z., del reato di cui al capo a), per ingiuria nei confronti di N.A., nei confronti della quale aveva proferito le espressioni puttana, troia; e del reato di cui al capo b) ai sensi dell’art. 612 c.p. per avere minacciato alla stessa N. un ingiusto danno, dicendo: ti ammazzo, ti faccio fuori;

la stessa Z. e la M., del reato di ingiuria nei confronti dell’anzidetta N. alla quale avevano rivolto gli epiteti zingara, selvatica, stronzo, maledetta, schifosa.

Conseguentemente le aveva condannate alle pene di Euro 250 e 180 di multa ciascuna, nonchè al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, liquidati nella misura di Euro 500, oltre consequenziali statuizioni.

Avverso la sentenza anzidetta le imputate hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnazione la Z. deduce erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), contestando l’assunto del Tribunale secondo cui il termine di prescrizione del reati di competenza del giudice di pace fosse quello di cui all’art. 157 c.p., comma 1.

Identico è il motivo del ricorso proposto dalla M..

2. – La censura è palesemente infondata. E’ principio oramai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice che il termine breve di prescrizione, di cui all’art. 157 c.p., comma 5, non si applica, indiscriminatamente, a tutti i reati di competenza del giudice di pace, puniti – che siano – con sola pena pecuniaria o con le sanzioni dell’obbligo della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità. E’ stato più volte ribadito, in proposito, che la contraria opinio muove da un’erronea premessa, cioè che la norma sostanziale menzionata (nella parte relativa alle ipotesi in cui la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria) si riferirebbe proprio alle fattispecie di reato di competenza del giudice di pace per le quali sono previste le anzidette sanzioni alternative.

Non è vero, infatti, che il riferimento normativo dell’art. 157 c.p., comma 5 riguardi i reati di competenza del giudice di pace puniti con pena alternativa. Sul punto, questa Corte regolatrice ha già avuto modo di statuire che il termine di prescrizione da applicare ai reati di competenza del giudice di pace è quello di cui all’art. 157, comma 1, nel testo novellato dalla L. n. 251 del 2005, art. 6 posto che l’obbligo di permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità sono – in forza della disposizione di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 58 – da equiparare ad ogni effetto giuridico alle pene detentive della specie corrispondente, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 157 c.p., comma 5 (cfr., tra le altre, Cass. sez. 4,24.10.2007, n. 43412, rv. 238301). Peraltro, nel senso dell’esclusione della generale applicabilità della norma anzidetta ai reati di competenza del giudice di pace, si è chiaramente espressa anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 2 del 14.1.2008. 3. – Per quanto precede, i ricorsi sono inammissibili.

Non resta che prenderne atto e provvedere alla relativa declaratoria, alla quale conseguono le statuizioni espresse dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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