Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-04-2011, n. 9308 Ricorso incidentale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 28.2.2000 avanti al Tribunale di Venezia, T.D.L.F. convenne in giudizio il Comune di Venezia e la Casinò Municipale di Venezia spa e premesso che:

aveva lavorato presso il Casinò Municipale di Venezia come "cassiere" dal 1987 sino al giugno 1992;

era stato sospeso cautelativamente e poi licenziato a seguito di indagine penale promossa nei suoi confronti e nei confronti di altri colleghi per illeciti commessi durante la prestazione lavorativa;

il licenziamento disciplinare era stato disposto all’esito del procedimento penale, definito dal Pretore di Venezia con sentenza del 22.3.1995, con cui era stato ritenuto responsabile dei fatti recepiti nella contestazione disciplinare;

aveva impugnato sia la sospensione che il licenziamento;

con sentenza del 15.10.1998 la Corte d’Appello di Venezia l’aveva assolto con la formula "perchè il fatto non sussiste";

aveva inutilmente richiesto alla Casinò Municipale di Venezia spa (che aveva rilevato la gestione del Casinò) la reintegrazione nel posto di lavoro dopo la sentenza d’Appello;

era stato reintegrato in data 19.3.1999 a seguito di proposizione di ricorso ex art. 700 c.p.c.;

aveva vanamente richiesto il pagamento degli emolumenti arretrati;

tutto ciò premesso, deducendo l’applicabilità dell’art. 2112 c.c., chiese l’accertamento dell’intervenuta revoca o, alternativamente, della nullità ed invalidità del licenziamento e la condanna dei convenuti, in solido fra loro, ritenuta definitiva e irrevocabile la reintegrazione, al risarcimento dei danni L. n. 300 del 1970, ex art. 18 nonchè, ai sensi dell’art. 1223 c.c., per quanto gli sarebbe spettato a titolo di mance. Radicatosi il contraddittorio e sulla resistenza delle parti convenute, il Giudice adito, con sentenza non definitiva e disponendo per il prosieguo come da separata ordinanza, annullò il licenziamento; dichiarò che la ripresa dell’attività lavorativa da parte del ricorrente doveva considerarsi avvenuta a titolo di reintegrazione secondo quanto previsto dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, ordinando alla Casinò Municipale di Venezia spa di mantenere in servizio il ricorrente a tale ultimo titolo;

dichiarò che responsabili del danno di cui al ridetto art. 18 erano il Comune di Venezia per il periodo dalla data di decorrenza del licenziamento al 22.12.1995 e la Casinò Municipale di Venezia spa per il periodo dal 22.12.1995 alla riammissione al lavoro.

Il Tribunale valutò l’inapplicabilità al caso di specie della L. n. 332 del 1995, art. 24 vertendosi in ipotesi di licenziamento disciplinare; ritenne l’avvenuta formazione del giudicato penale "comunque si pervenga all’assoluzione, quindi e nel caso sia stata raggiunta la prova positiva e nel caso non sia stato possibile raggiungere tale prova", affermandone l’opponibilità, pur escludendo l’applicabilità dell’art. 2112 c.c., tanto al Comune di Venezia, "in quanto costituitosi parte civile nel giudizio all’esito del quale il giudicato si è formato", quanto "alla Casinò Municipale s.p.a. la quale nella presente controversia figura come soggetto subentrato nel rapporto di lavoro dedotto in causa" e concluse per l’illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa, con suo conseguente annullamento con ogni effetto di legge, "attesa la insussistenza del reato posto a fondamento del medesimo".

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 6 – 21.2.2007, pronunciando sul gravame principale proposto dalla Casinò Municipale di Venezia spa e su quello incidentale spiegato dal Comune di Venezia, dichiarò l’inammissibilità di quest’ultimo e, in parziale accoglimento dell’impugnazione principale, dichiarò che il rapporto dì lavoro con la Casinò Municipale di Venezia spa era proseguito dal 1.3.1996 e che da tale data la Società era tenuta al risarcimento del danno, mentre il Comune di Venezia andava condannato al risarcimento del danno per l’illegittimo licenziamento sino al 28.2.1996; confermò nel resto la sentenza impugnata e compensò le spese del grado.

A fondamento del decisum, per quanto ancora qui specificamente rileva, la Corte territoriale ritenne quanto segue:

si era formato il giudicato interno sul rigetto della domanda di accertamento dell’intervenuta cessione di azienda tra il Comune di Venezia e la Casinò Municipale di Venezia spa, nonchè sull’affermazione che quest’ultima era meramente subentrata nel rapporto di lavoro in forza del regolamento – convenzione stipulato fra le parti nel 1995 e che aveva dato luogo solo ad un rapporto di gestione, senza cessione del complesso aziendale e trasferimento di attività e passività;

non ricorreva alcun rapporto di dipendenza fra le cause, nè si verteva in ipotesi di cause inscindibili;

nelle cause scindibili con pluralità di parti, quali quelle di specie, l’impugnazione incidentale tardiva (tale essendo quella spiegata dal Comune di Venezia) poteva essere rivolta esclusivamente contro la parte che aveva proposto l’impugnazione principale e non contro le altre parti, e ciò anche quando si fosse trattato di impugnazione tardiva avente sostanziale funzione adesiva, onde doveva ritenersi la tardività e la conseguente inammissibilità del gravame proposto dal Comune di Venezia;

da tale inammissibilità discendeva la preclusione dell’esame delle censure sollevate dalla Casinò Municipale spa "relativamente alla illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore dal datore di lavoro (che solo era legittimato in causa al riguardo), statuizione la quale ora è definitivamente coperta da giudicato";

la Società subentrante non era responsabile per i debiti relativi alla fase anteriore al passaggio del personale in servizio ed era soggetto del tutto estraneo alle pregresse vicende inerenti al licenziamento, essendo "negozialmente tenuto comunque, senza eccezione alcuna, alla prosecuzione del/dei rapporto/i di lavoro (se ed in quanto) "in atto" alla data concordata del trapasso di gestione" ed aveva dato esecuzione, quanto alla posizione lavorativa per cui era causa, all’accordo-convenzione, proseguendo il rapporto da dopo l’intervenuta riammissione in servizio da parte del Comune di Venezia a seguito della sentenza assolutoria d’appello, con un comportamento "innegabilmente concludente e di rilievo";

il subentro della Comune di Venezia spa nei rapporti di lavoro riguardava anche quello dedotto in giudizio, che risultava "…in essere" con il datore – Comune di Venezia per effetto della "fictio iuris" di cui all’art. 18 St. Lav.";

le ulteriori doglianze erano prive di pregio, siccome sollevate avverso una sentenza di condanna generica ed inerenti alla successiva fase processuale volta alla quantificazione dell’eventuale importo dovuto al lavoratore.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Casinò Municipale di Venezia spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi e illustrato con memoria. Anche il Comune di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza, svolgendo cinque motivi e depositando memoria.

L’intimato T.D.L.F. ha resistito con distinti controricorsi, spiegando altresì ricorsi incidentali fondati su un unico motivo.
Motivi della decisione

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, siccome proposti avverso la medesima sentenza ( art. 335 c.p.c.).

2. Con il primo motivo la ricorrente Casinò Municipale di Venezia spa, denunciando violazione di norme processuali, contesta la statuizione di tardività dell’appello proposto dal Comune di Venezia, rilevando che da tale affermazione la Corte territoriale aveva fatto discendere la preclusione della disamina delle censure sollevate in appello da essa ricorrente.

Con il secondo motivo la ricorrente Casinò Municipale di Venezia spa, denunciando violazione di norme di diritto, nonchè vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale abbia escluso il suo interesse, ex art. 100 c.p.c. a far accertare in via autonoma eventuali ragioni di legittimità del licenziamento, contestando altresì l’opponibilità nei suoi confronti della sentenza penale resa in un procedimento a cui non aveva preso parte e l’efficacia preclusiva di detta sentenza al riesame dei fatti, in sede civile, a fini giuslavoristici, in quanto idonei ad incidere sul rapporto fiduciario.

Con il terzo motivo la ricorrente Casinò Municipale di Venezia spa, denunciando violazione di norme di diritto, nonchè vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale, senza esplicitarne le ragioni, si sia uniformata alla decisione di prime cure di rigetto delle svolte istanze istruttorie, così precludendo ad essa ricorrente di provare la legittimità del provvedimento disciplinare, adottato da altri, ma tuttavia idoneo ad avere diretta incidenza anche nei suoi confronti per effetto delle pattuizioni medio tempore intervenute con l’originario datore di lavoro.

Con il quarto motivo la ricorrente Casinò Municipale di Venezia spa, denunciando vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale non si sia pronunciata sulla questione relativa al soggetto passivo dell’obbligazione risarcitoria ed abbia erroneamente ritenuto che fossero estranee all’impugnazione della sentenza non definitiva le censure inerenti al novero dei danni astrattamente risarcibili.

Con il quinto motivo la ricorrente Casinò Municipale di Venezia spa, denunciando violazione di norme di diritto, nonchè vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale non abbia pronunciato in ordine alla prescrizione dei proventi aleatori e, in particolare, dell’individuazione della decorrenza del termine prescrizionale.

Con il primo motivo il ricorrente Comune di Venezia, denunciando violazione di norme di diritto, nonchè vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale abbia erroneamente individuato l’oggetto del contendere in termini di risarcimento del danno per legittimo licenziamento, qualificando quindi le cause come scindibili, e, del pari erroneamente, abbia escluso la regolarità e tempestività del proposto gravame incidentale.

Con il secondo motivo il ricorrente Comune di Venezia, denunciando violazione di norme di diritto, nonchè vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso il rapporto di dipendenza fra le cause, costituendo la pronuncia sulla legittimità o meno del licenziamento il comune presupposto logico imprescindibile delle domande svolte, e, del pari erroneamente, abbia escluso la ritualità del proposto gravame incidentale, pur nella condivisione della medesima posizione processuale dell’impugnante principale.

Con il terzo motivo il ricorrente Comune di Venezia, denunciando violazione di norme di diritto, nonchè vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso l’interesse di esso ricorrente alla proposizione di appello incidentale in relazione ad un appello principale che aveva svolto domande contro entrambe le parti appellate e in accoglimento delle quali la posizione giuridica dell’appellante incidentale veniva ad essere aggravata.

Con il quarto motivo il ricorrente Comune di Venezia, denunciando violazione di norme di diritto, si duole che la Corte territoriale non abbia ritenuto che, ricorrendo l’ipotesi di appello incidentale ordinario (essendo stati investiti punti della decisione aventi carattere di pregiudizialità logica e giuridica rispetto alle statuizioni che avevano costituito oggetto dell’appello principale), i limiti temporali della sua proposizione decorrevano esclusivamente dalla proposizione del gravame principale, senza assoggettamento, in presenza di sentenza non definitiva, all’obbligo di riserva di cui all’art. 340 c.p.c., comma 1, operante soltanto in relazione all’appello incidentale autonomo.

Con il quinto motivo il ricorrente Comune di Venezia, denunciando violazione di norme di diritto, nonchè vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale non abbia rilevato che l’avvenuto deposito nella fase interinale di inibitoria di una memoria di costituzione manifestante la volontà di impugnare la sentenza di cui era stata chiesta la sospensiva andava qualificato come deposito di atto d’appello interruttivo del termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c..

Con l’unico motivo il ricorrente incidentale si duole dell’intervenuta compensazione, in asserita violazione dell’art. 91 c.p.c. delle spese di lite.

3. Costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il principio enunciato nell’art. 100 c.p.c., secondo cui per proporre una domanda o per contraddire ad essa è necessario avervi interesse, si estende anche ai giudizi di impugnazione nei quali, in particolare, l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di questa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega pertanto ad una soccombenza, anche solo parziale, nel precedente giudizio, intesa come effetto pregiudizievole derivante dalle statuizioni (idonee a passare in giudicato) contenute nella sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 8148/1998; 2022/2000; 7342/2002; 6546/2004; 9877/2006;

13373/2008; 2509/2009).

Le statuizioni di condanna pronunciate in prime cure nei confronti della Casinò Municipale di Venezia spa avevano espressamente trovato il proprio presupposto logico giuridico nella ritenuta illegittimità del licenziamento impugnato; pertanto, indipendentemente dalla sua estraneità alla pregressa procedura disciplinare e dalla ritenuta inesistenza di un’ipotesi di trasferimento di azienda, sussisteva il concreto interesse della parte suddetta ad impugnare le statuizioni della sentenza di prime cure relative al licenziamento, così da impedirne il passaggio in giudicato e il consolidamento degli effetti pregiudizievoli nei suoi confronti che ne erano stati fatti derivare.

Erroneamente, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto preclusa la disamina delle doglianze svolte sul punto dall’appellante principale e perciò, sostanzialmente, l’inammissibilità del gravame in parte qua.

4. Il rapporto di dipendenza tra le cause, riscontrabile laddove la pronuncia su di una si estende, in via logica e necessaria, anche alle altre ovvero ne forma il presupposto logico e giuridico imprescindibile, determina l’inscindibilità delle cause medesime (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 3114/1999; 15624/2002; 15686/2006;

24372/2006).

Pertanto, nel caso di specie, poichè le statuizioni di condanna pronunciate in prime cure sia nei confronti del Comune di Venezia che della Casinò Municipale di Venezia spa avevano espressamente trovato il proprio comune presupposto logico giuridico nella ritenuta illegittimità del licenziamento impugnato, la Corte territoriale ha errato nel non ravvisare l’inscindiblità delle cause.

5. Deve ritenersi prevalente nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento, affermato anche dalle Sezioni Unite e che il Collegio condivide, secondo cui, sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, il gravame incidentale tardivo è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il litisconsorte abbia prestato acquiescenza; conseguentemente, nelle cause inscindibili, esso è ammissibile anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal litisconsorte; del pari il gravame incidentale tardivo è ammissibile anche se proposto contro una parte diversa da quella che ha introdotto l’impugnazione principale e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto di questa impugnazione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 24372/2006; 6444/2009; 11333/2009; 12714/2010; 25005/2010;

cfr altresì, anche con riferimento all’ipotesi di cause scindibili, ex plurimis, Cass., SU, nn. 24627/2007; 18049/2010; Cass., nn. 9264/2008; 10125/2009; 15050/2009; contra, ex plurimis, Cass., nn. 10367/2004; 27448/2005; 6034/2007; 1610/2008). Erroneamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dal Comune di Venezia.

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono risultano quindi fondati il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto dal Comune di Venezia, nonchè, limitatamente alla censura inerente la sussistenza dell’interesse all’impugnazione in appello, il secondo motivo del ricorso proposto dalla Casinò Municipale di Venezia spa.

Per l’effetto, restando assorbite le ulteriori doglianze svolte dal Comune di Venezia e della Casinò Municipale di Venezia spa e rimanendo del pari assorbiti i ricorsi incidentali proposti dal T.D.L., la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio al Giudice indicato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi ai sopra indicati principi di diritto e provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso del Comune di Venezia, nonchè, nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivo del ricorso della Casinò Municipale di Venezia spa; dichiara assorbiti gli ulteriori motivi e i ricorsi incidentali del T.D.L.; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Brescia.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *