Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 5 marzo 2010, n. 5370

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Nella vertenza tributaria tra il Comune di Teramo e la S.r.l. Adriatica Peltro, avente ad oggetto gli
avvisi di accertamento relativi alla ta.r.s.u. per gli anni 1997-2000, la Commissione Tributaria
Regionale dell’Abruzzo ha, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarato inammissibile il gravame
del Comune avverso la sentenza della Commissione provinciale n. 60/02/04. Ha rilevato, infatti, che
"l’appello del Comune di Teramo è stato proposto per il tramite di difensore munito di procura e per
mezzo del servizio postale.
La copia di tale atto, depositata nella segreteria della Commissione Regionale, tuttavia, è priva della
sottoscrizione del difensore (anche nella parte relativa alla dichiarazione di conformità di essa
all’originale)"; ed ha ritenuto – in applicazione del principio prima enunciato, secondo cui, "in
ipotesi di notificazione diretta (…), solo la copia viene inserita nel fascicolo, e tale copia è pertanto
l’unico documento sul quale il giudice può effettuare il doveroso controllo sull’esistenza e sulla
validità dell’atto d’impulso processuale", tanto più la quando come nel caso in esame l’appellato non
si sia costituito – che "l’appello deve, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, essere dichiarato
inammissibile".
Per la cassazione ricorre il Comune di Teramo, con tre motivi, mentre l’intimata non svolge attivitÃ
difensiva.
Motivi della decisione
Il ricorrente formula, in ordine successivo, le censure che seguono.
1) "Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53; violazione dei
principi interpretativi delle norme sulla costituzionalità delle norme processuali sulle cause di
inammissibilità; insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5": sotto tale profilo
sostiene che la sottoscrizione del difensore è necessaria, oltre che nell’originale, nelle copie del
ricorso destinate alle altre parti, mentre nessuna inammissibilità è prevista in ipotesi di copia
destinata all'(unica) controparte; e formula, sul punto, il quesito di diritto sul "se sussiste violazione
ed erronea applicazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per aver la C.T.R. ritenuto che la
norma preveda la declaratoria di inammissibilità dell’appello per il caso di omessa sottoscrizione del
difensore della copia da depositare in segreteria".
2) "Violazione dei principi interpretativi delle norme processuali di comminatoria della
inammissibilità; insufficiente e contraddittoria motivazione": sotto tale subordinato profilo, si duole
che il giudice a quo sia pervenuto alla declaratoria di inammissibilità, senza nemmeno approfondire
– avuto riguardo alla declaratoria di conformità all’originale – se sull’atto notificato esistesse invece
la sottoscrizione; conseguentemente formulando il seguente duplice quesito: "se la declaratoria di
inammissibilità per difetto di sottoscrizione della copia depositata concretizza la violazione dei
principi generali interpretativi sulle cause di inammissibilità, di impostazione sostanzialistica,
affermati dalla Corte costituzionale, posto riferimento alla sussistenza agli atti del giudizio sia di
elementi idonei ad evidenziare la chiara ed indiscutibile provenienza dell’atto di appello, sia della
regolare sottoscrizione dell’originale da parte del difensore, sia infine della dichiarazione di
conformità ex art. 22"; "se sussiste insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine, per
un verso, alla rilevata necessità di doveroso controllò dell’esistenza e validità dell’atto di impulso
processuale, e per altro verso all’omissione di tale controllo".
3) "Violazione ed erronea (applicazione dell’)art. 112 c.p.c.": contesta, sotto tale ulteriore profilo, la
legittimità del rilievo d’ufficio della inammissibilità, formulando il conclusivo quesito "se sussiste
violazione del principio del contraddittorio e dell’obbligo di rispondenza tra chiesto e pronunciato
per aver la CTR, in mancanza di sollevazione da parte della interessata della eccezione di
inammissibilità, esercitato il potere di rilevazione di ufficio del difetto di sottoscrizione da parte del
difensore della copia depositata in segreteria".
Il ricorso non è fondato.
Procedendo all’esame congiunto dei tre motivi – che mostrano elementi di intima connessione – deve
premettersi il principio giurisprudenziale univocamente affermato, in tema di interpretazione del
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 53, secondo cui "il ricorso introduttivo del giudizio (tanto di
(primo grado quanto d’appello) dinanzi alle commissioni tributarie (…), ove direttamente proposto
per mezzo del servizio postale o con consegna all’ufficio finanziario, è inammissibile tutte le volte
in cui manchi, nella copia depositata con la costituzione in giudizio, la sottoscrizione dell’atto (e
cioè della parte ovvero del suo difensore), indipendentemente dalla circostanza che la controparte
non contesti la sottoscrizione dell’originale" (Cass., 5^, 4051/2001, ed, ancora di recente, Cass., 5^,
14117/2009).
Tale univoco insegnamento, imposto dal rispetto del principio del contraddittorio e dalla funzione
infungibile della rituale costituzione in giudizio, impone il superamento del primo ed, in parte qua,
del terzo motivo.
Ma la sentenza impugnata rileva una ulteriore causa di inammissibilità, pure censurata, connessa
alla mancata sottoscrizione della dichiarazione di conformità – cui, pertanto, il ricorrente
indebitamente si richiama, in quanto, la dichiarazione all’uopo predisposta ma non sottoscritta è
tamquam non esset -. Sul punto, invero, altrettanto univoca è la giurisprudenza della sezione,
secondo cui "in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3, –
richiamato, per il giudizio di appello, dall’art. 53 -, che disciplina il deposito in segreteria della
commissione tributaria adita della copia del ricorso notificato mediante consegna o spedizione a
mezzo del servizio postale, va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità non la
mancata attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato ed il
documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d’ufficio dal giudice in caso di
detta mancanza" (Cass., 5^, 17180/2004). "Qualora, però con espresso riguardo al giudizio di
appello, l’appellato sia rimasto contumace, venendo a mancare in radice la possibilità di riscontrare
e denunciare la difformità, si impone la declaratoria dell’inammissibilità dell’appello, in quanto, in
caso contrario, nell’ipotesi de qua la prescritta formalità risulterebbe priva di qualsiasi reale
funzione" (Cass., 5^, 4615/2008).
E tale ulteriore orientamento, cui deve aderirsi in assenza di argomenti di segno contrario, rivela
l’infondatezza del secondo motivo – peraltro basato sulla presunta presenza d’una dichiarazione di
conformità (non sottoscritta) – ed, in parte qua, del terzo.
Per ogni verso, dunque, il ricorso deve essere respinto.
Non conseguono statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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