Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-02-2011) 02-03-2011, n. 8328 Sospensione condizionale della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 3 febbraio 2010 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano applicava a M. M. in ordine al reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 bis, la pena di Euro 4380,00 di ammenda, di cui Euro 3040,00 in sostituzione di mesi due e giorni venti di arresto, concesse le attenuanti generiche e con la diminuente per la scelta del rito.

Disponeva altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno.

Avverso tale sentenza il M., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento con rinvio.
Motivi della decisione

Il ricorrente censurava l’impugnata sentenza per il seguente motivo:

violazione del disposto di cui all’art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 444 c.p.p. e segg..

Sosteneva sul punto il ricorrente che l’imputato e il Pubblico Ministero, con l’istanza di applicazione della pena, avevano richiesto l’applicazione del beneficio della sospensione condizionale, mentre invece, illegittimamente, il G.I.P. del tribunale di Lanciano aveva applicato la pena concordata omettendo di concedere tale beneficio. Rilevava il ricorrente che il Giudice chiamato a decidere sull’istanza di patteggiamento non poteva che uniformarsi alle richieste delle parti e provvedere in senso conforme, salvo che reputasse di non accogliere la richiesta di patteggiamento.

Il ricorso merita accoglimento.

Il Giudice chiamato a decidere sull’applicazione della pena concordata, infatti, ove l’imputato abbia richiesto anche la sospensione condizionale della pena, con adesione del Pubblico Ministero, è tenuto a pronunciarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando, in caso positivo, l’accordo delle parti, oppure rigettando, in caso negativo, la richiesta di patteggiamento.

L’art. 444 c.p.p., comma 3, stabilisce infatti l’inscindibilità – del petitum delle parti, conferendo al giudice soltanto l’alternativa tra l’accoglimento totale della domanda e il rigetto totale della stessa.

Pertanto la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, cui era formalmente subordinata la richiesta di applicazione della pena concordata, non consente al giudice la facoltà di non concedere il beneficio e quindi di ratificare soltanto l’accordo sulla pena.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio e gli atti debbono essere trasmessi al tribunale di Lanciano, determinando la sopra indicata violazione di legge il venir meno dell’accordo nella sua interezza.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lanciano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *