Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-02-2011) 02-03-2011, n. 8327 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Catania, con ordinanza resa all’udienza camerale del giorno 4.01.2010 rigettava l’istanza di riparazione presentata da G.R. per ingiusta detenzione in regime di custodia in carcere dall’11/06/94 al 18/07/94 e in regime di arresti domiciliari dal 18.07.94 al 10.10.94 perchè sospettato dei reati di cui agli artt. 317, 325, 416 e 479 c.p., reati da cui lo stesso era stato assolto, quanto alle fattispecie previste dagli artt. 317 e 323 c.p., con la formula "perchè il fatto non sussiste"; quanto invece alle fattispecie criminose di cui agli artt. 416 e 479 c.p. veniva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catania G. R. proponeva quindi ricorso per Cassazione e concludeva chiedendo di volerla annullare.
Motivi della decisione

Il ricorrente censurava l’ordinanza impugnata per il seguente motivo:

art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

Rilevava sul punto il ricorrente che la Corte di appello di Catania, nell’ordinanza impugnata, ha aderito all’orientamento giurisprudenziale vigente fino al 2007, in tema di processo cumulativo, avente cioè ad oggetto molteplici imputazioni. Secondo tale orientamento, qualora il provvedimento restrittivo della libertà personale fosse fondato su più contestazioni ed anche solo per una di queste il proscioglimento fosse avvenuto con formula non di merito, ciò sarebbe stato preclusivo del sorgere del diritto ad un’equa riparazione per l’ingiusta detenzione patita, essendo irrilevante il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni.

Peraltro assumeva il ricorrente che, successivamente, erano intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che avevano affermato che l’istituto della riparazione per ingiusta detenzione è applicabile non solo nei casi di assoluzione dalle imputazioni, ma anche in quelli di proscioglimento per altra causa, non di merito, ed infine qualora la custodia cautelare sia stata di durata superiore rispetto alla pena irrogata con sentenza definitiva.

Il ricorso è infondato.

Osserva la Corte che l’ordinanza impugnata ha fatto una corretta applicazione dei principi interpretativi che sono stati fissati dalla giurisprudenza di legittimità.

E stato infatti affermato (cfr., Cass., Sez. 4, Sent. n. 27466 del 26.03.2009, Rv. 245108) che, in materia di riparazione per l’ingiusta detenzione, se il provvedimento restrittivo della libertà personale è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, semprechè autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni. (Nella specie questa Corte aveva ritenuto che il giudice di merito aveva fatto corretta applicazione del suddetto principio, non riconoscendo il diritto alla riparazione in una vicenda in cui l’imputato, pur prosciolto nel merito da alcune delle imputazioni, era stato prosciolto per prescrizione da altra imputazione, costituente anche per sè sola, attesi i limiti edittali, titolo legittimante l’emissione o il mantenimento del provvedimento cautelare). La materia è stata di recente rivisitata ed approfondita dalla giurisprudenza di questa Corte alla luce della sentenza delle Sezioni Unite del 30 ottobre 2008 n. 4187, Pellegrino, Rv. 241855. E stato infatti di recente affermato (cfr., Cass., Sez. 4, Sent. n. 34661 del 10.06.2010, Rv.248076) che non è configurabile il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’ingiustizia formale della privazione della libertà personale.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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