T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-02-2011, n. 1788 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla Amministrazione comunale di Ardea in data 7 dicembre 2009 e depositato il successivo 29 dicembre, espone la ricorrente di essere proprietaria di una porzione immobiliare nella quale il sig. U.P. – destinatario pure esso della ordinanza di demolizione, nonché attuale controinteressato – ha realizzato opere abusive, in qualità di precedente proprietario. La ricorrente precisa di non essere mai entrata in possesso del bene pur essendo il trasferimento di beni immobili avvenuto a seguito di esecuzione immobiliare con decreto del Tribunale di Roma del 25 ottobre 2004.

Espone, altresì, la ricorrente che le procedure poste in essere per scongiurare la demolizione non hanno fino ad oggi sortito effetto, anche se pende dinanzi al Tribunale di Velletri un reclamo avverso il rigetto del provvedimento ex art. 700 c.p.c. pronunciato da quel Tribunale onde appunto scongiurare la prosecuzione di opere edili abusive realizzate dal possessore dell’immobile.

Avverso la demolizione che ella non è riuscita ad evitare oppone la falsa rappresentazione della realtà, l’inesistenza dei presupposti, l’eccesso di potere.

Conclude chiedendo la concessione della sospensione del provvedimento e l’accoglimento del ricorso.

In assenza di costituzione dell’Amministrazione comunale l’istanza cautelare è stata accolta alla Camera di Consiglio del 18 marzo 2010 sul presupposto della irrogata acquisizione al patrimonio dell’area di sedime e dell’immobile.

Nelle more del giudizio di merito è pervenuta anche la decisione resa con ordinanza del 17 marzo 2010 n. 96/09 del Tribunale di Velletri.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 10 gennaio 2011.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Col provvedimento impugnato è stato ingiunto alla ricorrente ed al controinteressato la demolizione di opere abusive realizzate come segue: "nell’appartamento posto al piano terra risultano chiuse due porte di cui una di accesso alla cucina dal disimpegno di ingresso, l’altra di accesso diretto al locale soggiorno; quest’ultimo risulta frazionato in tre camere con corridoio di distribuzione; i lavori delle tamponature risultano precarie ed ancora in corso d’opera al momento del sopralluogo; il locale bagno non ha più parte delle tamponature ed i servizi igienici sono assenti, impianto elettrico non risulta a norma".

Avverso tale ingiunzione, sostanzialmente la ricorrente lamenta che l’ordinanza è viziata da falsità nei presupposti, in quanto ella, come rappresentato in narrativa, non è mai entrata in possesso del bene assegnatole dopo la vendita immobiliare dell’esecutato ed anzi ha denunciato le opere abusive realizzate dal possessore. Per giurisprudenza costante anche della Corte Costituzionale (sentenza n. 345 del 15 luglio 1991) l’ordinanza di demolizione non può colpire il proprietario che sia estraneo all’esecuzione dell’opera abusiva, con la conseguenza che l’interessata non può neanche essere destinataria dell’acquisizione al patrimonio e della sanzione pecuniaria.

Rappresenta che l’altro destinatario dell’ordinanza impugnata dovrà provvedere alla demolizione delle opere abusive, consistenti nella modificazione dell’immobile, al cui interno sono stati ricavati tre vani da un unico locale soggiorno e per di più modificandone la destinazione residenziale, eliminando un servizio.

La censura va accolta alla luce della ordinanza in data 17 marzo 2010 con la quale il Tribunale di Velletri, in accoglimento del reclamo proposto dall’interessata avverso il diniego di provvedimento ex art. 700 c.p.c., ha ordinato al possessore dell’immobile la immediata demolizione delle opere abusivamente realizzate e meglio descritte nell’ordinanza del Comune di Ardea. Nel provvedimento il giudice ordinario evidenzia come alla demolizione delle opere non possa provvedere la ricorrente in difetto del possesso del bene e soggiunge pure che il fumus boni iuris della domanda è suffragato dagli abusi commessi dal solo controinteressato, a carico del quale risulta aperto un giudizio penale al riguardo.

Tali osservazioni portano ad accogliere la doglianza principalmente proposta e con la quale parte ricorrente fa valere che non le poteva essere ordinata la demolizione, né comminata l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime per mancata ottemperanza dell’ordine di demolizione, perché ella non è mai entrata in possesso del bene, pur essendosi adoperata a far sì che il controinteressato ripristinasse lo stato dei luoghi. Per giurisprudenza costante sull’argomento: "L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area sulla quale insiste l’opera abusiva, costituendo una autonoma sanzione che consegue all’inottemperanza all’ordine di demolizione, può essere senz’altro disposta nei confronti del responsabile dell’abuso, ma non può operare nei confronti del proprietario dell’area laddove questi dimostri, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva o che egli, essendone venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo, con gli strumenti offerti dall’ordinamento." (TAR Campania, Napoli, sezione VII, 29 luglio 2010, n. 17176) ed è esattamente quanto ha tentato la ricorrente nei confronti del controinteressato, come sopra accennato.

Per le superiori considerazioni il ricorso va accolto come sopra specificato e per l’effetto va annullata l’ordinanza del Comune di Ardea in data 16 settembre 2009 al n. 115 nella parte in cui fa carico alla ricorrente della demolizione dell’opera abusiva in essa descritta e della successiva eventuale acquisizione dell’area di sedime, nonché del pagamento della sanzione pecuniaria in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.

Le spese di giudizio sono dichiarate irripetibili, stante la mancata costituzione del Comune di Ardea.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione indicato e per l’effetto annulla l’ordinanza del Comune di Ardea in data 16 settembre 2009 al n. 115 nella parte in cui fa carico alla ricorrente della demolizione dell’opera abusiva in essa descritta e della successiva eventuale acquisizione dell’area di sedime, nonché del pagamento della sanzione pecuniaria in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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