Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-01-2011) 02-03-2011, n. 8053 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

s. Jannelli Enzo.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.M. ricorre avverso l’ordinanza 2.3.2010 del tribunale di Sanremo, Sezione distaccata di Ventimiglia, che, quale giudice della esecuzione, rigettava la di lui richiesta di restituzione in termini per impugnare la sentenza contumaciale, emessa in data 25.2.2009, dello stesso giudice – di condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, – il cui estratto contumaciale era stato notificato, mentre era detenuto per altra causa, al difensore di ufficio presso cui aveva eletto domicilio in sede di identificazione il 25.10.2006.

Il giudice della esecuzione, proprio in base alla regolarità di tale notificazione, aveva ritenuto "legalmente presunta la conoscenza della, sentenza in questione da parte del C.".

Ma senza fondamento, perchè la motivazione contrasta visibilmente con la dizione dell’art. 175 c.p.p., comma 2 (come sostituito dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 1, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni, nella L. 22 aprile 2005, n. 60) che richiede, per il caso de quo l’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, per acquisire la quale l’autorità giudiziaria deve compiere ogni necessaria verifica. Ne consegue che è fuori luogo richiamare una presunzione legale di conoscenza non più configurabile nella prospettiva della conoscenza della sentenza contumaciale. Può dirsi anzi che alla strega della disposizione richiamata è stata introdotta una presunzione iuris tantum di non conoscenza, ponendosi perciò a carico del giudice l’onere di reperire negli atti l’eventuale dimostrazione del contrario.

Occorrerà di conseguenza verificare l’esistenza o meno di un valido rapporto di difesa fiduciaria idoneo a conferire capacità dimostrativa di una reale conoscenza alle notificazione effettuate a mani del difensore di un imputato irreperibile. Nel caso, poi, in cui il difensore sia d’ ufficio, l’onere al carico del giudice che procede dovrà essere particolarmente stringente per verificare l’effettiva conoscenza del procedimento da parte dell’imputatole per giunta detenuto per altra causa senza aver mai partecipato al procedimento. Ed in proposito già Cass. Sez. 5, 20.4/4.7.2007, Marianovic, Rv 237705 ha ritenuto illegittima la decisione del tribunale, in composizione monocratica, che rigetti l’istanza di restituzione nel termine, ritenendo la ritualità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza eseguita all’imputato detenuto nel domicilio eletto presso il difensore d’ ufficio.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame,al Tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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