Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-01-2011) 02-03-2011, n. 8090 Bellezze naturali e tutela paesaggistica Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

P.G., dr. Passacantando Guglielmo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza del 19.10.2009 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sez. dist. di Gragnano, con la quale D.M.G. era stata condannata, con le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante di cui all’art. 349 cpv. c.p., alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed Euro 800,00 di multa per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, art. 734 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95 in relazione alla sopraelevazione di un fabbricato preesistente, nonchè per il reato di violazione di sigilli ex art. 349 c.p., tutti unificati sotto il vincolo della continuazione, assolveva la D. dal reato di cui all’art. 734 c.p. perchè il fatto non sussiste e rideterminava la pena in anni 1, mesi 3 di reclusione ed Euro 780,00 di multa, confermando nel resto.

Riteneva la Corte che le censure mosse contro la sentenza di primo grado non contenessero elementi nuovi e diversi da quelli già esaminati, per cui era possibile rinviare alla motivazione della sentenza impugnata medesima. Andava solo osservato che non poteva certamente parlarsi di opera precaria, trattandosi di sopraelevazione realizzata con putrelle di ferro e con chiusura con mattoni forati, per cui era necessario permesso di costruire.

2) Ricorre per Cassazione la D., a mezzo del difensore.

Con il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 10, 22 e 44 e della L.R. n. 19 del 2001, nonchè degli artt. 15, 22 e 51 reg. ed. del Comune di Santa Maria la Carità.

Trattandosi di sopraelevazione, secondo le previsioni della L.R. e del regolamento edilizio sopra richiamati l’opera era soggetta a semplice d.i.a. La Corte di Appello si è limitata ad affermare che occorresse permesso di costruire senza argomentare in ordine alle deduzioni dell’appellante.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181. Come evidenziato nei motivi di appello il D.M. 28 marzo 1985 non ricomprendeva il Comune di Santa Maria la Carità. Nè può farsi riferimento alla L.R. n. 35 del 1987, trattandosi di norma attuativa della disciplina statale e per essa del suddetto D.M..

Del resto anche il TAR si è pronunciato di recente, ritenendo insussistente il vincolo paesaggistico sul territorio del Comune di Santa Maria la Carità.

Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 ed il difetto di motivazione L’intervento contestato (sopraelevazione) non richiede, in ogni caso, il preventivo nulla osta paesaggistico alla stregua dell’art. 27 disp. att. P.R.G. Del Comune di Santa Maria la Carità. 3) Il ricorso è inammissibile.

3.1) Con il primo motivo di appello era stato dedotto, in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, che "l’imputata non ha eseguito alcun lavoro edilizio in senso specifico, ma ha realizzato una semplice struttura in ferro facilmente rimovibile e precaria" per cui non era necessaria la concessione edilizia.

La Corte territoriale ha esaminato tale doglianza, rilevando che la motivazione della sentenza di primo grado era assolutamente esaustiva sul punto e sottolineando ulteriormente che si trattava di opere stabili e non precarie (la sopraelevazione era stata realizzata con putrelle di ferro e con chiusura con mattoni forati).

Con il ricorso per cassazione non si contesta la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla dedotta (ma infondata) precarietà dell’opera., ma, per la prima volta, si assume che per le sopraelevazioni la L.R. ed il regolamento edilizio prevedono una semplice D.I.A..

A parte la inammissibilità del motivo, per le ragioni esposte, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c., va comunque rilevato che la LR. prevede che possano essere realizzati in base a semplice denuncia di inizio attività, Hi sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati nella lett. c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio" (L.R. Campania n. 19 del 2001, art. 2, lett. d)).

3.2) In ordine al reato di cui all’art. 181 D.Lgs. con i motivi di appello non veniva svolta alcuna deduzione. Si richiedeva infatti soltanto l’assoluzione dal reato di cui all’art. 734 c.p. (assoluzione che la Corte territoriale, in accoglimento dell’appello ha disposto).

Su tale reato quindi si era formato il giudicato.

3.3) Va dichiarata quindi la inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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