Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-04-2011, n. 9417 Litisconsorzio necessario leasing

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il T. citò in giudizio la Locat spa perchè fosse annullato, dichiarato nullo o simulato il contratto di leasing immobiliare stipulato tra le parti. La Locat, costituitasi, chiese in riconvenzionale il pagamento delle somme dovute in forza del contratto e la restituzione dell’immobile.

Con separato atto la G., costituitasi fideiussore del T. nei confronti della Locat, propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla Locat.

Riunite le cause, il primo giudice respinse le domande del T. e lo condannò a versare alla Locat somme di danaro a titolo di canoni ed interessi, nonchè a restituire l’immobile. Inoltre, respinse l’opposizione della G..

La prima sentenza è stata interamente confermata dalla Corte d’appello di Milano.

Propongono ricorso per cassazione il T. e la G. attraverso sette motivi. Risponde con controricorso la Unicredit Leasing spa (così mutata l’originaria denominazione Locat spa).
Motivi della decisione

Infondato è il primo motivo, nel cui quesito i ricorrenti sostengono la nullità dei giudizi del merito per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della venditrice dell’immobile. Sul punto occorre ribadire il consolidato principio in ragione del quale la fattispecie della simulazione, sia essa assoluta o relativa, integra una ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto solamente nel caso in cui il relativo accertamento risulti proposto in via principale, e non anche quando ad esso si proceda in via meramente incidentale, nell’ambito di un altro e diverso procedimento volto ad una pronuncia che non incida direttamente sul patrimonio del contraente pretermesso, ma sia destinata a produrre i suoi effetti unicamente tra le parti del processo (tra le varie, cfr.

Cass. n. 10490/06, n. 4901/07). Nella specie, l’azione risulta proposta in relazione alla natura ed agli effetti del contratto intervenuto tra le parti, senza alcuna ricaduta sul patrimonio del contraente che si assume essere stato pretermesso.

Infondato è anche il secondo motivo (vi si sostiene che avrebbe dovuto partecipare al giudizio il P.M.), in quanto la querela di falso proposta dal T. è stata dichiarata inammissibile in primo grado (posto che l’attore non aveva contestato la provenienza e riferibilità della dichiarazione negoziale al suo sottoscrittore e non aveva dedotto la falsità della sottoscrizione) e non riproposta in appello.

Per le stesse ragioni è infondato il terzo motivo, con il quale si sostiene la nullità dei giudizi per aver provveduto il giudice monocratico (e non il collegio) in ordine alla querela di falso.

I motivi dal quarto al settimo sono inammissibili, in quanto concernono questioni di fatto in ordine alle quali i ricorrenti chiedono alla Corte di legittimità una nuova valutazione nel merito.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna dei ricorrenti a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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