Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-01-2011) 02-03-2011, n. 8044 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.M.A., detenuto in espiazione di pena, ricorre per cassazione avverso il decreto de plano del gip del tribunale di Forlì, datato 11/12.1.2010, che, per quel che in questa sede interessa, dichiarava inammissibile la di lui richiesta volta alla applicazione della disciplina del reato continuato tra i reati per i quali la pena era in esecuzione, rilevando che la richiesta aveva riferimento non solo ai reati considerati e riconosciuti effettivamente in continuazione, dall’ordinanza, ma anche a d altri reati in esecuzione, commessi nello stesso periodo di tempo dei primi. Sotto tale profilo il ricorso merita accoglimento, per non avere sul punto il giudice della esecuzione dedicato alcuna osservazione o rilievo nella parte motiva del suo provvedimento. La censura proposta, poi, per non essere manifestamente infondata, richiede una decisione preceduta dal contraddittorio delle parti.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al gip del tribunale di Forlì.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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