Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-01-2011) 02-03-2011, n. 8364

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa in data 25-2-1993 dal Tribunale di Ancona, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di C.G. in ordine ai reati ascrittigli ai capi a) e b) della rubrica perchè estinti per prescrizione, confermando invece la sentenza di primo grado nella parte concernente l’affermazione di responsabilità dello stesso imputato in relazione al reato di calunnia ascrittogli al capo d), per il quale ha rideterminato la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione.

Con ricorso proposto mediante il suo difensore, C. lamenta con un primo motivo l’erronea applicazione dell’art. 368 c.p., sostenendo che nella specie difettano sia l’elemento psicologico che quello materiale del reato di calunnia.

Con un secondo motivo il ricorrente si duole dell’erronea applicazione degli artt. 132, 133 e 164 c.p., deducendo, in particolare, che la Corte di Appello ha omesso ogni motivazione in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e, nel determinare la pena, ha trascurato ogni indagine circa la personalità dell’imputato e della sua capacità a delinquere.

Con un ultimo motivo il C. denuncia l’erronea applicazione degli artt. 174 e 151 c.p..
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nella sola parte in cui lamenta la mancanza di motivazione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena.

La Corte di Appello, infatti, pur avendo rideterminato la pena in una misura rientrante nei limiti di applicabilità della sospensione condizionale previsti dall’art. 163 c.p., ha omesso ogni indagine circa la concedibilità di tale beneficio, nonostante la specifica richiesta formulata dall’appellante con i motivi di gravame.

Per il resto, il ricorrente propone, col primo motivo, censure inammissibili, in quanto genetiche e in fatto, mentre le deduzioni svolte col terzo motivo risultano oscure e incomprensibili, non illustrando con sufficiente chiarezza gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle censure mosse. Le doglianze mosse in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto, infine, sono manifestamente infondate, in quanto la pena è stata fissata partendo dal minimo edittale (anni due di reclusione) prevista per il reato di calunnia ed è stata ridotta nella misura massima (un terzo) consentita dalla legge per le attenuanti generiche.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio limitatamente all’omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena, per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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