Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-01-2011) 02-03-2011, n. 8363

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da S.W. e Z.Z. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Roma in data 11-11-2005 che li aveva dichiarati colpevoli del reato di concorso in resistenza a p.u. e, concesse le attenuanti generiche, aveva condannato ciascuno alla pena di mesi quattro di reclusione, condizionalmente sospesa, la Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 30-11-2009, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la comprovata responsabilità degli imputati alla stregua delle indagini di p.g. e delle dichiarazioni dei verbalizzanti, aggrediti dal predetti appellanti per opporsi allo sfratto di un immobile, la cui operazione era ancora in corso all’atto di detta aggressione.

Avverso tale sentenza entrambi gli imputati, a mezzo del comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame sostanzialmente ed in sintesi:

1) Violazione dell’art. 605 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all’art. 337 c.p., stante la contraddittorietà della motivazione in ordine alla "collocazione temporale" dell’azione degli imputati in relazione allo svolgimento del procedimento di sfratto, di certo ormai concluso con l’immissione dell’avente diritto nel possesso dell’immobile;

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione alla falsa applicazione dell’art. 337 c.p., con travisamento del fatto, con ribadita censura alla valutazione offerta in sentenza dello svolgimento modale e temporale della vicenda in rapporto alla condotta degli imputati, non realizzata durante l’esecuzione dello sfratto ma dopo la conclusione del relativo procedimento;

3) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per erronea e falsa applicazione dell’art. 337 c.p., con travisamento del fatto ed illogicità della motivazione sia in merito al fatto che, all’arrivo degli imputati, l’atto dei verbalizzanti era già compiuto, sia in ordine alla condotta dello S. che aveva avuto, a differenza della moglie coimputata, un atteggiamento del tutto tranquillo;

4) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 110 e 337 c.p., per falsa applicazione della legge ed illogicità, contraddittorietà della motivazione del tutto apparente quanto alla verifica e valutazione della condotta dello S., affatto integrante il reato contestato, con esclusione del relativo concorso con la moglie;

5) Stesso vizio sub innanzi, per motivazione apparente sulla trascurata valutazione del fatto che gli imputati potevano essere ragionevolmente convinti di subire un atto ingiusto o, in ogni caso, che lo ritenessero tale per errore giustificabile, stante il loro unico intento di poter recuperare dal locale le cose di loro appartenenza; si invocava, in ogni caso, la riduzione della pena.

Con memoria d’udienza la difesa ha ribadito i motivi di ricorso innanzi enunciati, segnatamente in relazione alla posizione dello S. per assenza di dolo.

I ricorsi sono infondati e vanno rigettati, con la conseguente condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.

Ed invero i motivi di ricorso, per quanto diligentemente particolareggiati con caratteri non immuni da talune prolissità e ripetitività, nella sostanza mirano a censurare: a) la configurabilità stessa del reato, posto che era da escludere che l’azione incriminata fosse stata operata per opporsi al compimento di un atto di ufficio mentre questo era in corso, come richiede la punibilità della fattispecie di cui all’art. 337 c.p.; b) che, in ogni caso, la condotta dei ricorrenti era finalizzata al legittimo intento di esercitare un diritto al recupero delle cose di loro appartenenza esistenti nel locale; c) che in tal senso era dato escludere o dubitare della comprovata sussistenza del dolo da parte dei predetti imputai; d) che, in ogni caso, lo S. non era responsabile della azione della moglie, essendo rimasto tranquillo nella dinamica del fatto, come riferito dargli stessi verbalizzanti;

e) che la pena avrebbe dovuto essere e comunque più mite.

In merito a detti punti si è ripetutamente denunciato il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ogni sua errata esplicazione anche sotto il profilo del travisamento del fatto, oltre che della illogicità e contraddittorietà dell’argomentare dell’impugnata sentenza.

In tali termini sintetizzato il gravame, giova rilevare che, per contro, a motivato supporto dell’infondatezza di tali pur diligenti rilievi, la valutazione offerta dai giudici di merito di 1^ e 2^ grado è immune dai vizi denunciati, posto che esattamente si è escluso che le operazioni di sfratto del locale fossero concluse, non essendo sufficiente a tanto la sola iniziale operazione di sostituzione della serratura di ingresso, occorrendo, invece, che si effettuasse la formale immissione in possesso dell’avente diritto, operazione che, appunto, era ancora in corso, all’atto dell’intervento contro i verbalizzanti da parte degli imputati ricorrenti. E che costoro fossero consapevoli e coscienti della vicenda, lo conferma quanto logicamente segnalato nell’impugnata sentenza (cfr. fo. 2) a motivata esclusione dell’asserita buona fede.

Se pacifica sembra essere in termini di oggettività della condotta violenta quella della donna, è altrettanto a dirsi per quella dell’uomo che, come puntualizzano i giudici di merito, ha, in ogni caso, dato man forte alla moglie con il partecipare almeno alla fase iniziale dell’azione, dipoi "rassegnandosi" agli sviluppi della situazione.

Infine, non è dato poter ulteriormente contenere la pena, determinata nel minimo edittale.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagare le spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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