Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-04-2011, n. 9389 Indennità di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 21 maggio 2005 ha determinato in L. 7.572.000 l’indennità dovuta dalla Provincia di Reggio Calabria alla soc. Barone Macrì g.r. per l’occupazione temporanea di un terreno di proprietà di quest’ultima onde realizzare i lavori di ripristino della strada statale (OMISSIS) in prossimità del bivio (OMISSIS), considerato di natura edificatoria; in tale ammontare calcolata con il criterio degli interessi annui sull’indennità virtuale di espropriazione, applicando il meccanismo riduttivo di cui alla L. 359 del 1992, art. 5 bis, commi 1 e 2.

Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso per 3 motivi, illustrati da memoria; mentre l’amministrazione provinciale non ha spiegato difese.
Motivi della decisione

Con il primo motivo, la soc. Barone, deducendo violazione dell’art. 1 dell’Allegato 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo censura la sentenza impugnata per aver determinato l’indennità di occupazione in base al criterio riduttivo della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, senza considerare che era stato dichiarato incompatibile con le menzionate norme della Convenzione dalla decisione Scordino c/Italia della Corte Edu; con la conseguenza che andava disapplicato e sostituito con la regola generale del valore integrale del bene condiviso dalla Corte europea nella sentenza suddetta ed in quelle successive.

Il ricorso va accolto per ragioni diverse da quelle prospettate dalla società.

Il meccanismo riduttivo introdotto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, è venuto meno per effetto della sentenza 348 del 2007 della Corte Costituzionale la quale accogliendo il dubbio sollevato da questa Corte di Cassazione con tre distinte ordinanze di rimessione, ne ha dichiarato l’illegittimità per contrasto con l’art. 117 Cost.:

a tenore del quale la legislazione statale deve essere rispettosa degli obblighi internazionali dello Stato.

Pertanto questa Corte ha rilevato che dal giorno successivo alla pubblicazione della declaratoria di incostituzionalità ( art. 136 Cost. e L. n. 87 del 1953, art. 30, comma 3), non è più possibile applicare il meccanismo riduttivo suddetto; ma è necessario ricorrere nuovamente al criterio generale dell’indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, che peraltro appare corrispondente alla riparazione integrale in rapporto ragionevole con il valore venale del bene garantita dall’art. 1 del Protocollo allegato alla Convenzione europea,nell’interpretazione offerta dalla Corte EDU. E d’altra parte alla fattispecie non è invocabile neppure lo ius superveniens costituito dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90, in base ai quali "Quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l’indennità è ridotta del venticinque per cento": sia per la sua inapplicabilità ratione temporis alla fattispecie, dato che la norma intertemporale di cui al menzionato comma 90 prevede una limitata retroattività della nuova disciplina di determinazione dell’indennità di espropriazione solo con riferimento "ai procedimenti espropriativi" e non anche ai giudizi in corso (Cass. sez. un. 5269/2008, nonchè 11480/2008); sia per il fatto che l’occupazione in oggetto non rientra invece in siffatta categoria di espropriazioni, bensì nella prima generale ipotesi per la quale anch’essa dispone "che l’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene".

Pertanto quella relativa all’occupazione temporanea delle aree edificabili deve essere ricalcolata applicando per la stima di quella virtuale di espropriazione il criterio introdotto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39: fermo restando il criterio degli interessi legali per ogni annualità di occupazione.

Cassata pertanto la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta ed assorbiti i restanti motivi, siccome non occorrono ulteriori accertamenti, la Corte deve decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., determinando la giusta indennità di occupazione dovuta alla soc. Barone Macrì nella misura di Euro 7.628,81 con gli interessi legali sulla differenza tra le somme annualmente dovute e quelle a tale titolo depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Le spese del giudizio di legittimità vanno gravate sulla Provincia di Reggio Calabria con riguardo a questa fase di legittimità; mentre per quanto riguarda il giudizio di merito considerato che la domanda è stata dichiarata improcedibile in relazione alle due (principali) richieste della società rivolte ad ottenere le indennità di espropriazione, le stesse vanno dichiarate interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, determina l’indennità di occupazione temporanea dovuta alla soc. Barone in complessivi Euro 7.628,81 ed ordina il deposito presso la Cassa Depositi e prestiti della differenza tra la suddetta somma e quella già depositata con gli interessi legali con decorrenza da ciascuna annualità di occupazione. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di merito e condanna l’Amministrazione provinciale a rifondere alla società Barone quelle del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 di cui Euro 1.800,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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