Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-01-2011) 02-03-2011, n. 8359 Sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto, tra gli altri, da M.R. avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Venezia in data 28-6-2007 che, all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole del reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, commi 4 e 6 per aver illegalmente ricevuto, detenuto e ceduto a terzi Kg. 3 di Hascisch e, concessegli le attenuanti generiche e con la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 8.000,00= di multa, la Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 10-6-2008, in parziale riforma del giudizio di 1^ grado, riduceva la pena detentiva ad anni due di reclusione, confermando nel resto. Avverso tale sentenza il predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a mezzo del difensore, a motivi del gravame:

1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza e contraddittorietà della motivazione in punto di responsabilità dell’imputato ed in relazione alla richiesta concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p.;

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per contraddittorietà della motivazione in relazione alla commisurazione della pena ex artt. 132 e 133 c.p..

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti, peraltro, invadenti sfere riservate al potere discrezionale del giudice di merito.

Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro Mille/00 alla Cassa delle ammende.

Ed invero, quanto al motivo sub 1), la motivata conferma della responsabilità dell’imputato in ordine al comprovato reato ascrittogli emerge in piena evidenza, logicità e correttezza dall’impugnata sentenza (cfr. foll. 32-33) che si è fatta puntuale carico di valutazione critica delle argomentazioni difensive dedotte con i motivi di appello, richiamando gli univoci termini accusatori desumibili dalle conversazioni intercettate e riscontrate e confermate dalle dichiarazioni del coimputato O.F., non senza rappresentare le oggettive ragioni ostative alla invocata attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Quanto a quella ex art. 114 c.p., la Corte distrettuale non ne trascura il vaglio, stante, in ogni caso, motivata risposta sul tema (cfr. fol. 33).

Il motivo sub 2), oltre che carente di specificità, invade un campo riservato al potere discrezionale del giudice di merito quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, potere, come tale, insindacabile in questa sede di legittimità se, come nella specie (cfr. fol. 34 sentenza impugnata), adeguatamente e correttamente motivato.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro Mille/00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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