Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-04-2011, n. 9383 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia ha per oggetto la richiesta di equa riparazione del danno subito da B.F. per la durata irragionevole del procedimento svoltosi davanti al T.A.R. del Lazio e proposto al fine di ottenere la giusta determinazione del trattamento di fine servizio.

La Corte di appello di Roma rilevata la non particolare complessità del giudizio riteneva non giustificata la durata di otto anni e quattro mesi intercorsa dalla data di deposito del ricorso (9 agosto 1996) alla data di deposito della sentenza del T.A.R. (24 dicembre 2004) a fronte di una durata ragionevole di tre anni. Condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di 5.500,00 Euro con interessi legali dalla data del decreto.

Ricorre per cassazione la B. affidandosi a due motivi di impugnazione.

Si difende con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale propone contestualmente ricorso incidentale basato su tre motivi di impugnazione.
Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevato che sussistono i presupposti di legge per la riunione dei due ricorsi.

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e/o falsa applicazione di legge ( L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 1173 cod. civ.). La ricorrente chiede alla Corte di affermare che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per superamento della ragionevole durata del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, vengano riconosciuti dal momento della domanda azionata davanti la Corte di appello e non a decorrere dalla pronuncia.

Il motivo è fondato.

Ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, il diritto ad un’equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo, avente carattere indennitario e non risarcitorio, non richiede l’accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall’art. 2043 cod. civ., nè presuppone la verifica dell’elemento soggettivo della colpa a carico di un agente; esso è invece ancorato all’accertamento della violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cioè di un evento ex se lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole, l’obbligazione avente ad oggetto l’equa riparazione configurandosi, non già come obbligazione ex delicto, ma come obbligazione ex lege, riconducibile, in base all’art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico. Dal carattere indennitario di tale obbligazione discende che gli interessi legali possono decorrere, semprechè richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del predetto carattere indennitario dell’obbligazione, nessuna rivalutazione può essere invece accordata (Cass. civ. sez. prima, n. 2248 del 2 febbraio 2007).

Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce violazione e/o falsa applicazione di legge ( artt. 90 e 91 c.p.c. e D.M. n. 127 del 2004, artt. 4 e 5). La ricorrente lamenta che la Corte non ha tenuto conto dei minimi previsti dalla normativa citata per la liquidazione degli onorari e delle competenze.

Il motivo deve considerarsi assorbito dall’accoglimento del primo che comporta la cassazione del decreto impugnato.

Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., e violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Rileva la ricorrente incidentale che la parte privata aveva dedotto la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, lamentando l’irragionevole durata di un procedimento compiutamente identificato mentre la sentenza ha accolto la domanda facendo riferimento a un procedimento del tutto diverso e di diversa durata.

Il motivo è del tutto privo di autosufficienza in quanto inidoneo a dimostrare l’assunto dell’accoglimento di una domanda non contenuta nel ricorso. Sia la lettura della sentenza che del ricorso per cassazione confermano invece l’accoglimento della domanda proposta dalla B. davanti alla Corte di appello.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nella consapevolezza da parte della B., al momento dell’instaurazione della controversia davanti al T.A.R., della infondatezza e inammissibilità della domanda.

Il motivo introduce un argomento rilevante solo se fosse stato proposto, nel corso del giudizio di merito, come eccezione di abuso del processo da parte della B.. In ogni caso deve rilevarsi l’infondatezza di una tale eccezione dato che il giudizio introdotto dalla B. tendeva all’affermazione di una tesi interpretativa cui non si contrapponeva, al momento della proposizione, davanti al T.A.R., della domanda di riconoscimento della qualifica, un contrario orientamento giurisprudenziale consolidato.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale si deduce omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nella effettiva durata del procedimento oggetto della domanda di equa riparazione.

Il motivo formulato in modo non completamente chiaro è ricollegabile al primo e valgono per esso le stesse considerazioni che fanno ritenere privo di autosufficienza e infondato il motivo presupposto.

Va quindi accolto il primo motivo di ricorso principale con conseguente cassazione del decreto impugnato e decisione nel merito di accoglimento della richiesta di condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento degli interessi legali dalla data della domanda anzichè da quella della pronuncia del decreto.

Il ricorso incidentale va invece respinto.

Ne consegue la condanna della Presidenza al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito e del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, accoglie il primo motivo del ricorso principale, cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto e, pronunciando nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento degli interessi legali sulla somma già liquidata con decorrenza dalla domanda;

condanna la Presidenza al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito liquidate in 1.500,00 Euro, di cui Euro 850,00 per onorari, Euro 600,00 per competenze e Euro 50,00 per spese, distratte in favore dell’avvocato Angela Giuliani antistatario. Condanna altresì la Presidenza al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 900,00 Euro oltre Euro 200,00 per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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