T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 28-02-2011, n. 1847 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è stato proposto per ottenere l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe (circ. MIUR n. 38 del 2/4/2009 con la quale è stata trasmessa la bozza del Decreto Interministeriale relativo alla determinazione dell’organico di diritto per l’anno scolastico 2009/2010(.

Con atto contenente motivi aggiunti sono stati impugnati, oltre ai suindicati, anche gli atti applicativi adottati dagli Uffici Scolastici Regionali del Piemonte, Lombardia, Toscana e Sicilia.

Con sentenza n.11245/09 sono stati respinti tutti i motivi di ricorso (e motivi aggiunti) ad eccezione del profilo indicato nella stessa sentenza in riferimento al quale sono stati disposti incombenti istruttori venendo ordinate al Ministero della Istruzione la effettuazione di una compiuta relazione sull’argomento ed altresì rinviata la trattazione dello stesso residuo profilo di gravame alla odierna pubblica udienza.

La impugnativa torna all’esame dell’attuale Collegio per la definizione della cennata residua questione.

Vertendo la impugnativa anche nella parte per la quale sono stati disposti incombenti istruttori, su "schemi" ovvero "bozze" di decreti trasmessi agli Uffici Scolastici Regionali con la circ. n. 38/2009 (ai sensi delle cui disposizioni erano stati adottati atti applicativi da parte di alcuni Uffici Scolastici Provinciali) va tuttavia osservato che nelle more della completa definizione del ricorso di cui trattasi sono stati adottati, dopo i suindicati atti prodromici, i provvedimenti a carattere totalmente definitivo (Decreto Interministeriale n. 62 del 6/7/2009).

Per tale ragione deve ritenersi venuto meno l’interesse degli attuali ricorrenti alla emissione di una pronuncia da parte di questo Tribunale che definisca il ricorso anche nella residua parte per la cui risoluzione erano stati disposti incombenti istruttori.

In relazione alla presente fase del giudizio si ritiene disporre la compensazione delle spese tra le parti sussistendo motivi che la giustificano.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez. III bis) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la impugnativa proposta con il ricorso in epigrafe, nella parte residuale della sentenza n. 11245/09 di questa Sezione che ha già parzialmente definito lo stesso ricorso.

Spese compensate per quanto allo stesso giudizio residuale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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