Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-01-2011) 02-03-2011, n. 8409 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione D.V.A. avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 4 maggio 2010 con la quale sono stati. rigettati i reclami avverso:

– il D.M. 17 gennaio 2007, di prima applicazione del regime:

detentivo ex art. 41 bis OP, nonchè – il D.M. 17 gennaio 2009 di proroga per un anno e – il D.M. 12 gennaio 2010 di proroga per due anni.

Deduce:

1) la violazione di legge (art. 41 bis OP) e il vizio di motivazione.

Il provvedimento impugnato sarebbe carente della indicazione dei presupposti di applicazione dello speciale regime detentivo e di una adeguata motivazione a sostegno.

In tal senso aveva disposto anche la Corte di cassazione con una prima sentenza (della 1 Sezione, 25 novembre 2008, n. d. r.) che aveva annullato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna del 4 marzo 2008, avendo tale Tribunale motivato solo sulla legittimità del primo decreto di proroga.

Era poi accaduto che, a causa della sopravvenuta novella introdotta in tema di competenza territoriale, con L. n. 94 del 2009, il Tribunale di sorveglianza di Bologna, giudice del rinvio, si era spogliato della competenza in favore del Tribunale di sorveglianza di Roma;

2) la violazione dell’art. 623 c.p.p., comma 1, lett. a.

Il Tribunale di Bologna avrebbe dovuto uniformarsi al dictum della Cassazione che, con la sentenza sopra indicata, aveva disposto l’annullamento con rinvio per la decisione sul reclamo contro il decreto di prima applicazione e il primo decreto di proroga.

Era invece accaduto che la disposizione della Cassazione era stata pretermessa perchè il Tribunale di Bologna, in sede di rinvio aveva solo provveduto a riunire al processo dinanzi ad esso pendente, un ulteriore reclamo presentato, nelle more , contro il secondo decreto di proroga. Poi, essendo intervenuta la modifica della normativa sulla competenza, aveva disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma;

3) la totale assenza di motivazione sulla dedotta incompetenza del Tribunale di Roma per le ragioni sopra esposte.

Il PG presso questa Corte ha chiesto, in accoglimento dell’ultimo motivo di ricorso, rilevarsi la incompetenza funzionale del Tribunale di Roma in ordine ai reclami avverso i D.M. gennaio 2007 e del gennaio 2009 – per il principio del tempus regit actum – e per l’effetto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato, limitatamente a tali punti, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna per la decisione. Ha inoltre chiesto che il provvedimento impugnato sia invece annullato con rinvio, relativamente al reclamo avverso il D.M. gennaio 2010 e che gli atti vengano trasmessi al Tribunale di Roma perchè decida sul punto, solo all’esito della doppia decisione da rimettersi al Tribunale di Bologna.

Il ricorso è fondato per le ragioni esaustivamente esposte dal Procuratore Generale 1 nella requisitoria scritta.

Occorre dare atto preliminarmente che con sentenza del 25 novembre 2008 la prima Sezione di questa Corte aveva annullato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna del 2008 relativa ai reclami avverso il decreto ministeriale di prima applicazione dello speciale regime detentivo ex art. 41 bis OP e il primo decreto di proroga ritenendo indebitamente omessa la motivazione riguardo al primo punto. La Corte aveva disposto il rinvio, per nuovo esame sui due distinti reclami, al Tribunale di sorveglianza di Bologna.

E’ invece accaduto, secondo quanto è dato comprendere, che il Tribunale di sorveglianza di Bologna abbia rimesso gli atti all’omologo Ufficio romano in base alle nuove regole in materia di competenza ed il Tribunale di Roma abbia deciso, quale giudice del rinvio, sul decreto di prima applicazione dello speciale regime detentivo e cumulativamente anche sui successivi decreti di proroga.

Ebbene, la decisione assunta dal Tribunale di sorveglianza di Roma sul decreto di prima applicazione dello speciale trattamento detentivo e sul decreto di proroga del gennaio 2009 entrambi emessi prima della entrata in vigore della L n. 4 del luglio 2009 che ha modificato, in favore del Tribunale di sorveglianza di Roma, le regole sulla competenza a provvedere in tema di reclami nella materia in esame è stata adottata in violazione delle norme sulla competenza che, in materia, è funzionale e inderogabile.

Sul punto si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte affermando il principio secondo cui i reclami avverso il provvedimento ministeriale di applicazione del regime detentivo speciale di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 41 (Ordinamento Penitenziario) presentati anteriormente alla novella introdotta dalla L. n. 94 del 2009, che ha previsto la competenza territoriale esclusiva del tribunale di sorveglianza di Roma, sono regolati dalla disciplina precedente (Rv. 246492). Si i legge nella motivazione – del tutto condivisibile – della sentenza appena citata come la competenza a decidere sul reclamo proposto in materia dal detenuto si appartenga, ex art. 41 bis o.p., comma 2 quinquies, al Tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto al quale il detenuto o l’internato è assegnato. Va poi ricordato come la competenza, in relazione all’anzidetta assegnazione del detenuto, abbia natura funzionale ed inderogabile e possa essere rilevata, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 45714 in data 08.11.2001, Rv. 220371, P.G./Cianciaruso; Cass. Pen. Sez. 1, n. 21339 in data 24.04.2008, Rv. 240087, P.G./Broccatelli;

ecc), a nulla rilevando il luogo ove il reclamo sia stato presentato per eventuali trasferimenti del detenuto, a qualsiasi titolo (cfr.

Cass. Pen. Sez. 1, n. 9221 in data i 03.02.2009, Rv. 243695, P.G./Anselmo).

Infine va rilevata l’inapplicabilità alla concreta fattispecie della successiva novella ( L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 25, che ha modificato l’art. 41 bis Ord. Pen., comma 2 quinquies) che ha introdotto, in materia, la competenza esclusiva del Tribunale di Sorveglianza di Roma, atteso che si debba far riferimento, per il principio tempus regit actum, al momento di presentazione del reclamo, precedente – nel caso – alla vigenza della citata riforma".

Quest’ultimo, d’altra parte, è un principio di carattere generale, già applicato dalla Cassazione anche in altri ambiti, come si rileva dalla affermazione del principio secondo cui, in forza del principio della "perpetuatio jurisdictionis", la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi – nella specie con riferimento alla situazione esistente all’atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione – rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti (Rv. 245948). La Cassazione, cioè, esprime un orientamento consolidato, come si evince anche da altra decisione in tema di competenza funzionale (vedi Rv. 220371) riguardante i provvedimenti di proroga del regime del 41 bis: la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, introdotta dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2 (che ha sostituito il predetto art. 41-bis, comma 2 quinquies), non si applica per i reclami proposti in epoca anteriore alla data dell’8 agosto 2009, in cui è entrata in vigore la nuova disciplina (Rv. 246784).

Nella specie è pacifico che la originaria competenza individuata in capo al Tribunale di sorveglianza di Bologna derivasse dalla assegnazione del ricorrente ad un carcere che comportava , in base alle regole vigenti all’epoca della presentazione dei reclami contro il decreto di prima assegnazione e contro il primo decreto di proroga, la individuazione di tale organo giudicante quale competente funzionalmente. Tali regole hanno radicato la competenza.

Ne consegue che, in accoglimento della richiesta del PG, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna, limitatamente alle decisioni sui reclami avverso i D.M. 17 gennaio 2007 e D.M. 17 gennaio 2009. Il Tribunale dovrà decidere – per quanto di rilievo – anche tenendo conto dei principi già enunciati dalla Cassazione nella sentenza di annullamento del 25 novembre 2008.

Ma l’annullamento va disposto, questa volta con rinvio, anche relativamente alla parte del provvedimento impugnato con cui il Tribunale di Roma si è pronunciato sulla proroga del regime del 41 bis adottata nel 2010.

Infatti rispetto a tale decisione – emessa questa volta nel rispetto delle regole sulla competenza – si configura un vizio di motivazione che è quello che deriva dalla mancata conoscenza del provvedimento che a cura del Tribunale di Bologna dovrà emanarsi sui due decreti che costituiscono il presupposto per la adozione della seconda proroga.

Ha osservato la Cassazione al riguardo (v. Rv. 228049), del tutto condivisibilmente, che "deve convenirsi che l’esito del sindacato giurisdizionale – che si riconosce essere "pieno" – di legalità del provvedimento, quanto alla sussistenza dei presupposti e alla congruità del contenuto delle singole restrizioni, è destinato a riflettere i suoi effetti vincolanti, in via diretta e immediata, sul "rinnovato" esercizio del potere di applicazione o proroga del trattamento penitenziario differenziato da parte del Ministro della Giustizia".

Se ne è fatta discendere la conseguenza che anche in caso di scadenza del termine di efficacia del provvedimento nelle more del gravame, il detenuto mantiene intatto l’interesse, concreto e attuale, a che si stabilizzino le statuizioni, a lui favorevoli, adottate dal Tribunale di sorveglianza che ne abbia accolto anche parzialmente il reclamo.

In conclusione l’eventuale accoglimento del gravame contro i primi provvedimenti e la conseguente revoca anche parziale della misura, sarebbero destinati ad incidere sul contenuto dell’ultimo provvedimento di proroga di quelli cessati, che il Ministro ha adottato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla decisione sui reclami avverso i decreti ministeriali del 17 gennaio 2007 e 17 gennaio 2009, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza Bologna per nuovo giudizio.

Annulla altresì il provvedimento impugnato nella parte relativa alla decisione sul reclamo avverso il decreto ministeriale del 12 gennaio 2010, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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