Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-01-2011) 02-03-2011, n. 8407 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione M.D. avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro in data 22 ottobre 2009 con la quale, a seguito di annullamento con rinvio da parte della prima Sezione di questa Corte, sono state rigettate le istanze di affidamento in prova al servizio sociale ovvero di detenzione domiciliare.

Dette istanze erano state avanzate dal M., in condizione di libertà, con riferimento alla condanna ad un anno di reclusione inflittagli con sentenza del 24 aprile 2004 (irrevocabile il 26 marzo 2008), per il reato di oltraggio a magistrato in udienza, consumato nel 2001.

La prima ordinanza del Tribunale di sorveglianza, anch’essa di rigetto, era stata emessa il 18 dicembre 2008 ed era stata annullata dalla Cassazione per vizio attinente alla formazione del contraddittorio.

Nella nuova ordinanza lo stesso Tribunale evidenziava ancora una volta la pluralità di elementi che inducevano a non accordare al M. la fiducia che deve presiedere alla concessione delle misure alternative alla detenzione.

Premette il ricorrente:

che la ordinanza impugnata è stata posta in esecuzione il 26 ottobre 2009 ma è stata anche sospesa con successivo provvedimento dello stesso Tribunale in data 19 – 20 novembre 2009 in attesa della decisione del ricorso per cassazione in esame.

Deduce poi:

1) la violazione dell’ordinamento giudiziario e dell’art. 111 Cost. per essere stata, la ordinanza impugnata, redatta dallo stesso magistrato (dott.ssa L.) che aveva predisposto il provvedimento a suo tempo annullato con rinvio dalla Cassazione.

Sul punto era stata proposta ricusazione del magistrato con istanza depositata separatamente alla competente Corte di appello.

2) il vizio di motivazione.

Il provvedimento impugnato altro non era se non la riedizione di quello già annullato.

In particolare il Tribunale aveva omesso di valutare la relazione dell’UEPE di Matera che si era espresso favorevolmente riguardo alla propria personalità.

Inoltre era incorso in un travisamento "del fatto" quando aveva affermato che nel 2003 esso ricorrente aveva violato gli obblighi derivanti da una misura alternativa domestica. In realtà, come dimostrato dalla difesa, nel 2003 egli si era visto contestare soltanto la guida senza patente e il procedimento era stato anche archiviato.

In secondo luogo il Tribunale aveva affermato che egli era stato indagato del reato ex art. 647 c.p. mentre tale contestazione aveva riguardato altra persona.

Infine del tutto generici erano gli addebiti di avere violato "gli obblighi imposti dalla autorità giudiziaria".

Ma soprattutto sarebbe carente la motivazione riguardo alla relazione dell’UEPE di Matera del 16 dicembre 2008, citata solo quanto ai provvedimenti giudiziari in essa considerati ma non anche quanto alla analisi delle risorse personali e familiari di esso ricorrente, già reinserito anche nel mondo del lavoro.

Il giudizio del Tribunale era anche del tutto sbilanciato in senso colpevolistico non essendo considerato che altra autorità, il Tribunale di Matera, aveva revocato la misura di sorveglianza speciale in ragione della cessata pericolosità dell’interessato.

Il PG presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.

La prima Sezione della Cassazione, alla quale il ricorso era pervenuto, disponeva la trasmissione a questa Quinta Sezione in ragione delle regole interne sulla competenza ed in particolare di quelle che stabiliscono, in caso di provvedimento di annullamento con rinvio da parte di una Sezione (nella specie la Prima) quale debba essere (nella specie la Quinta) la Sezione competente a provvedere sul ricorso avverso il provvedimento emesso dal giudice del rinvio.

La difesa, con memoria del 21 settembre 2010, faceva presente che le dichiarazioni di ricusazione menzionate nel primo motivo erano in realtà due e pendevano, a seguito di presentazione di ricorso, presso la Corte di cassazione. Chiedeva dunque procedersi alla riunione di tutti i procedimenti ovvero alla adozione delle necessarie misure.

Alla udienza fissata per il 5 ottobre, dunque, veniva disposto il rinvio. Successivamente, il 7 ottobre, la Prima sezione decideva sui ricorsi in materia di ricusazione ed in particolare, con sentenza del 7 ottobre 2010, si pronunciava per il rigetto (a parte la ulteriore decisione, lo stesso giorno, di annullamento senza rinvio di altro provvedimento sempre in tema di ricusazione del medesimo magistrato, annullamento disposto, però, per ragioni meramente procedurali).

Ciò posto non si apprezzano ulteriori ostacoli procedurali alla trattazione del ricorso in esame, dovendosi anche sottolineare che permane l’interesse alla decisione dal momento che, secondo quanto risulta dagli atti, la decisione impugnata non è stata eseguita.

Il ricorso, come rilevato dal PG, deve essere rigettato.

Il primo motivo non evidenzia fatti capaci di integrare una violazione di legge, punita con la sanzione della nullità o con altre sanzioni processuali.

Va dato atto che la sentenza di annullamento con rinvio non disponeva la trasmissione degli atti, per la trattazione, ad un giudice diverso da quello che aveva emesso il provvedimento impugnato: e ciò, evidentemente, in linea con l’art. 623, comma 1, lett. a) che, per il caso di annullamento di una "ordinanza", prevede che la Cassazione disponga la trasmissione al giudice che l’ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento.

In secondo luogo occorre ricordare che persino nel caso in cui invece, si incorra nella violazione della norma che impone il rinvio ad altra sezione della stessa corte del tribunale che ha pronunciato la sentenza annullata, la giurisprudenza della Cassazione esclude che sia ravvisabile una nullità, apprezzando semmai una mera irregolarità o al più a una situazione di incompatibilità da far valere come motivo di ricusazione (Rv. 248110). Nella specie, dunque, esclusa la nullità afferente al provvedimento impugnato, la decisione sulla incompatibilità tale da dare luogo ad una fondata dichiarazione di ricusazione, è stata trattata nella competente sede e decisa, dalla Cassazione, con provvedimento definitivo di rigetto.

Con riferimento al secondo motivo di ricorso deve darsi atto che il vizio di motivazione (peraltro ammissibile come ragione di proposizione del ricorso nella materia de qua, non limitabile alla sola violazione di legge: Sez. U, Sentenza n. 31461 del 27/06/2006 Cc. (dep. 22/09/2006) Rv. 234147) non si riscontra diversamente da quanto sostenuto dal difensore ricorrente.

La diagnosi di pericolosità non fronteggiabile adeguatamente con gli strumenti coessenziali alle misure alternative richieste si rileva nel provvedimento impugnato con la conseguenza che il ragionamento seguito dal Tribunale non è ulteriormente sindacabile.

La motivazione esibita dal Tribunale è assolutamente completa e risponde ai canoni della logica facendo riferimento ad una quantità di elementi rivelatori degli indici di cui quel giudice doveva tenere conto, tale da rendere assolutamente marginali e non decisivi i travisamenti che la parte assume di avere rilevato.

Il Tribunale, infatti, evidenzia in primo luogo il nutrito curriculum criminale del M., gravato da numerosi precedenti penali per reati anche gravi. Sottolinea poi la importanza, ai fini del decidere, di comportamenti tenuti in violazione della misura della sorveglianza speciale imposta nel 2000 (comportamenti protrattisi fino al 2007) nonchè un carico pendente per evasione realizzata nel 2003.

I giudici ricordano quindi le informazioni di Polizia dalle quali si evince che nel 1998, trovandosi in espiazione di pena in regime di detenzione domiciliare, il ricorrente i teneva riunioni per dar vita ad una associazione per delinquere, culminate col suo arresto nel 1999.

Ma anche nel 2003, avendo conseguito altro provvedimento di detenzione domiciliare, era stato trovato a bordo di una vettura, ossia in costanza di un comportamento oggettivamente capace di integrare la violazione agli obblighi che derivavano dalla detta detenzione domiciliare.

Il Tribunale ha poi analizzato la valenza della attività lavorativa avviata dal M. mediante la fondazione di una società cooperativa, ritenendo tale dato incapace di bilanciare i dati assolutamente negativi fin qui ricordati e indicativi di una forte propensione alla violazione delle misure alternative alla detenzione.

Infine il Tribunale ha analizzato con dovizia di argomenti la relazione dell’UEPE di Matera che, alla data del 16 dicembre 2008, ha dato atto della revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, avvenuta nell’ottobre 2008.

Ebbene anche sul punto i giudici hanno evidenziato contrari elementi capaci di rendere scarsamente rilevante il provvedimento di revoca, sottolineando come contestualmente, nel dicembre 2008, il magistrato di sorveglianza di Potenza abbia applicato la misura della libertà vigilanza, con giudizio positivo di pericolosità. Il Tribunale, in sostanza, ha affermato di non condividere il giudizio dell’Uepe di Matera valutando più severamente i fatti di evasione dalla detenzione domiciliare e di violazione delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale. In particolare il Tribunale ha dato atto della difficoltà incontrata dal M. nel percorso di reinserimento sociale e di un processo di revisione critica ancora non completato.

Si tratta, come è assolutamente evidente, di una motivazione del tutto esaustiva, rispetto alla quale, oltretutto, numerose delle doglianze della difesa sono manifestamente infondate.

Così è per la valenza attribuita dal Tribunale alla presunta violazione del codice della strada risalente al 2003, posto che nel provvedimento impugnato si da atto della intervenuta archiviazione di quel procedimento ma si sottolinea, del tutto coerentemente, la natura obiettiva della condotta che, a prescindere dalle contestazioni formali, è chiaramente sintomatica della violazione degli obblighi derivanti dalla detenzione domiciliare allora in corso.

Del pari del tutto astratta è la doglianza con cui si rappresenta una assunta genericità della contestazione della violazione di obblighi nel 2007, quando emerge evidente dalla lettura della ordinanza impugnata che si trattava degli obblighi derivanti dalla misura della sorveglianza speciale, citati poche righe più sopra.

Quanto poi al travisamento che sarebbe rimasto integrato con la menzione di un reato mai commesso dal M. (la violazione dell’art. 647 c.p.) è appena il caso di ricordare che per dedurre il travisamento di prova occorre che il dato travisato sia capace, ove inteso correttamente, di disarticolare l’intero ragionamento del giudice, evenienza, evidentemente non realizzabile nel caso di specie nel quale gli elementi davvero pesanti ai fini della decisione sono altri.

Da escludere, poi, che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato la relazione, di segno favorevole per il ricorrente, dell’UEPE di Matera.

Viceversa, il giudice del merito ha dato ampio conto delle ragioni che lo vedevano su un crinale di giudizio diverso da quello del citato Ufficio e ha fatto ricorso ad argomenti corposi oltre che aventi natura giustamente ritenuta sintomatica di una attuale pericolosità del M.. Ci si riferisce alla applicazione della misura della libertà vigilata con provvedimento del dicembre 2008 e alla diversa valutazione dei comportamenti consistiti nella violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e della detenzione domiciliare.

Il giudizio su tali elementi è riservato al giudice del merito e se plausibile e condotto nel rispetto della logica oltre che del canone della completezza, si sottrae all’ulteriore sindacato della cassazione.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del provvedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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