Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-01-2011) 02-03-2011, n. 8399

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione C.V. avverso la sentenza del Giudice di pace di Avellino in data 30 ottobre 2009 con la quale è stata affermata la sua responsabilità in ordine al reato di diffamazione commesso il (OMISSIS). L’imputato è stato ritenuto colpevole di avere leso la reputazione di Z. D., all’epoca direttore della Azienda sanitaria Asl (OMISSIS), affermando, nel corso di un comizio elettorale cui partecipava in veste di candidato al Consiglio provinciale, che il detto direttore, nel trasferire in nuovi locali gli uffici della Asl, aveva rifiutato quelli offerti dal Comune e concluso con privati un contratto assai oneroso, per una spesa di L. 20 milioni al mese.

Deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge.

Non era risultato provato che lo Z. non fosse presente al comizio.

Il nome dello Z. non era mai stato fatto durante il comizio.

Avrebbe dovuto essere considerata la valenza scriminante della critica politica.

Il ricorso è infondato.

Inammissibile per manifesta infondatezza è il motivo dedotto ex art. 606 c.p.p., lett. e).

Non si apprezza alcuno dei vizi di motivazione lamentati, posto che la assenza del querelante al momento del comizio è stata ritenuta, con accertamento di fatto insindacabile nella presente sede, sulla base delle dichiarazioni dello stesso Z. che non appaiono inficiate da alcun contrario elemento di fatto.

La individuabilità della persona offesa nelle parole proferite durante il comizio è evenienza anch’essa non contestabile nella presente sede, una volta che nella ricostruzione accreditata dal giudice del merito e sul punto nemmeno criticata dal ricorrente, risulta attestato che le frasi lesive riguardarono il direttore della Als, all’epoca appunto lo Z..

La giurisprudenza di legittimità sul punto è unanime nell’affermare che in tema di diffamazione, non è necessario che la persona cui l’offesa è diretta sia nominativamente designata, essendo sufficiente che essa sia indicata in modo tale da poter essere individuata in maniera inequivoca (Rv. 195242).

Infondata è poi l’ulteriore censura.

Quanto infatti alla violazione di legge inerente la mancata applicazione della scriminante del diritto di critica deve ricordarsi che anche tale causa di giustificazione, per quanto ampio sia il margine riconosciuto alla rappresentazione di opinioni soggettive, non prescinde dal requisito della verità del fatto su cui si innesta la critica medesima, quando si tratti di un fatto dotato di connotati oggettivi. Pertanto nel caso di specie la operatività del diritto di critica non può essere legittimamente evocata in assenza del requisito della verità del fatto storico – lesivo della altrui reputazione – attribuito alla iniziativa dello Z.: l’avere cioè egli operato in maniera da sperperare denaro pubblico aderendo ad una contrattazione privata assai onerosa piuttosto che evitare la spesa usufruendo di locali pubblici per la allocazione degli uffici Asl.

E’ rimasto infatti accertato il contrario, e cioè che il querelante trovo eternamente svantaggiose le condizioni contrattuali della locazione dagli immobili del Comune e preferì stipulare un contratto con privati che comunque si adeguava ai prezzi di mercato: 1290,00 Euro al mese ha riferito il querelante medesimo in udienza, quale teste senza che risulti una diversa, successiva ricostruzione dell’imputato.

Non ha trovato dunque riscontro la affermazione del ricorrente riportata nel capo d, imputazione, relativa all’importo di L. venti milioni al mese della spesa fatta sostenere, con sperpero, dalla parte civile alla pubblica amministrazione.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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