Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-01-2011) 02-03-2011, n. 8397

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione M.A. avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 15 maggio 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado affermativa della sua responsabilità in ordine ai reati di ingiuria e minacce in danno di F.N., commessi il (OMISSIS).

Deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione.

La sentenza di condanna aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i due reati e, ritenuto più grave quello di ingiurie (sub A), aveva però applicato per l’altro delitto (minacce) un aumento pari a cento/00 Euro di multa, superiore alla pena irrogabile per effetto del cumulo materiale. Infatti il reato di minacce semplici è punito con un massimo di 51,00 Euro di multa.

Il ricorso è fondato ma comporta soltanto l’esercizio del potere di rettifica da parte della Cassazione.

Invero l’art. 81 c.p.p., comma 3 stabilisce che il cumulo giuridico delle pene per effetto del regime del reato continuato non può comportare la irrogazione di una pena superiore a quella derivante dalla applicazione del cumulo materiale.

Nella specie, per il reato di minacce doveva essere disposta, in ragione della continuazione, una pena non superiore ad Euro 50,00 di multa.

In tal senso la pena in concreto irrogata può essere rettificata da questa Corte nell’esercizio del potere attribuitole dall’art. 619 c.p.p., comma 2, senza pronunciare annullamento.
P.Q.M.

Rettifica la pena irrogata con sentenza del Giudice di Pace di Milano, in data 1 luglio 2008, confermata da quella impugnata, nella misura di complessivi Euro 250,00 di multa, ferme restando le ulteriori statuizioni.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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