T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 28-02-2011, n. 1798 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti, ex dipendenti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, inquadrati nella VI qualifica funzionale con il profilo professionale di "perito", e successivamente transitati nell’Azienda di Stato per i Servizi Telefonici ed infine trasferiti al Ministero dei trasporti e della navigazione – ora delle infrastrutture e dei trasporti – hanno chiesto, in applicazione dell’art. 4, ottavo comma, legge n. 312/1980, di essere inquadrati a tutti gli effetti giuridici ed economici nei profili propri della VII qualifica funzionale.

Con il ricorso in epigrafe impugnano la nota del 29.12.2000 con cui è stata respinta la domanda come sopra presentata, deducendo la violazione dell’art. 4, ottavo comma, legge 312 del 1980 e l’eccesso di potere per disparità di trattamento.

Concludono i ricorrenti chiedendo l’accertamento del diritto ad essere inquadrati nella VII qualifica funzionale e, per l’effetto, ad ottenere le differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dall’8.11.1988, data di pubblicazione sulla G.U. della deliberazione della Commissione paritetica del 28.9.1988, ovvero, in subordine, dalla data di pubblicazione del decreto n. 949/1990, relativo alla corrispondenza tra profili professionali e le qualifiche precedenti.

Si è costituito in giudizio l’intimato Ministero, senza, peraltro, spiegare scritti difensivi o depositare documenti.

Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione

Come dato atto a verbale, rileva il Collegio, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso sotto il profilo del difetto di giurisdizione del giudice adito.

Come noto, con la norma transitoria di cui all’art. 45, comma 17, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ripresa nei suoi contenuti, dall’art. 69, d. lgs. 30.03.2001, n. 165, sono state attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mentre le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, purché proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

E’ stato osservato dalla giurisprudenza formatasi all’indomani della entrata in vigore del nuovo criterio di riparto della giurisdizione per il pubblico impiego c.d. contrattualizzato, che la norma in esame pone un limite temporale fra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì "al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata; pertanto, se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione, mentre laddove la pretesa abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve avere riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e quindi, al momento di cessazione della permanenza. (cfr. Cass. Civ. S.U., 24.2.2000, n. 41; 7.11.2000, n. 1154; n. 1214, 27.11.2000; n. 1323, 21.12.2000)

Più recentemente, è stato affermato che le controversie promosse da dipendenti in servizio o in quiescenza sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, al giudice amministrativo in via esclusiva o a quello ordinario a seconda che siano attinenti, ai sensi della sopra richiamata normativa (art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, cui ora corrisponde l’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001), a questioni sorte in un periodo antecedente o successivo al 30 giugno 1998, con riferimento, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto formale, all’epoca della sua emanazione. (Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2009, n. 21554)

Pertanto, ai fini dell’applicazione del criterio di riparto individuata dal decreto legislativo n. 80 del 1998, circa il passaggio al g.o. delle controversie sui rapporti di lavoro di pubblico impiego privatizzati, deve essere dato rilievo al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze – così come posti a base della pretesa avanzata con il ricorso – in relazione ai quali sia insorta la controversia, dovendosi accertare se quest’ultima tragga direttamente origine dallo svolgimento del rapporto di lavoro oppure da uno specifico provvedimento o atto negoziale della p.a., senza che possa avere rilievo, in quest’ultimo caso, un’eventuale efficacia retroattiva del provvedimento. In sostanza, qualora il diritto del dipendente azionato in giudizio o la sua lesione derivino da un atto provvedimentale o negoziale, è alla data dell’emanazione di questo che occorre fare riferimento per la determinazione della giurisdizione (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 17 marzo 2009, n. 2734, T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 15 giugno 2009, n. 3282)

Con riferimento alla controversia in esame, la questione sottoposta trae origine dalla diffida del 1° dicembre 2000, presentata dai ricorrenti, trasferiti con decreto del Dipartimento Funzione Pubblica in data 27.7.2000 nei ruoli del Ministero resistente, cui la stessa Amministrazione ha risposto negativamente con il provvedimento del 29 dicembre 2000, e, dunque, in periodo successivo al discrimine temporale individuato dal legislatore ai fini del passaggio della giurisdizione nell’ambito dei rapporti di lavoro di pubblico impiego al giudice ordinario; pertanto questa ricade tra le controversie su cui è competente a decidere il giudice ordinario in sede di giurisdizione esclusiva.

In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità ed i termini di cui all’art. 11 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (recante il codice del processo amministrativo).

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione della giudice ordinario, davanti alla quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 11 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (recante il codice del processo amministrativo).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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