Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-01-2011) 02-03-2011, n. 8396

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione R.F. avverso la sentenza del Giudice di pace di Leonforte in data 2 ottobre 2009 con la quale, per quello che qui interessa, e stata condannata alla pena della multa per il reato di ingiurie in danno di L.M.F., fatto del (OMISSIS), essendo peraltro tale persona offesa successivamente deceduta il (OMISSIS).

Essa fa presente di avere, contro la stessa sentenza, proposto anche appello in qualità di parte civile, essendosi costituita nel processo a carico di L.M.G. ed altri, per fatti correlati, processo celebrato previa riunione a quello a carico di essa ricorrente.

La ricorrente, nell’articolare i motivi di ricorso, essenzialmente ai sensi dell’art. 606, lett. e) e b), rappresenta quindi la necessità della conversione del ricorso in appello, ai sensi dell’art. 580 c.p.p..

Deduce poi il contrasto tra dispositivo e sentenza. Nel primo risulta infatti condannata per ingiurie in danno di L.M.F. (capo C) mentre la motivazione è incentrata sugli elementi di fatto contestati al capo B), e cioè sul reato di ingiurie commesso in danno di L.M.G..

In secondo luogo lamenta la mancata considerazione della esimente della provocazione essendo emerso che in occasione della vicenda in questione la L.M.G. aveva aggredito essa R. unitamente a S., venendo condannata in altro processo, divenuto definitivo, per il reato di lesioni personali aggravate in danno della ricorrente.

Il ricorso è fondato.

Invero la richiesta di conversione, avallata anche dal PG di udienza, non può essere accolta.

E’ attestato in calce alla sentenza impugnata , emessa nei confronti di L.M.G. ed altri per reato di ingiurie in danno di R.F. e nei confronti di R.F. ed altri per reati di minacce e ingiurie in danno dei primi, che la ricorrente ha proposto, per il tramite del difensore, in data 31 dicembre 2009, appello nei confronti delle imputate L.M. G. e S.S..

Si tratta, come è evidente, di processi, quello attualmente pendente in appello e quello pendente in cassazione, relativi ad imputazioni solo collegate ex art. 371, comma 2, lett. B) e non anche connesse ai sensi dell’art. 12 c.p.p..

Da ciò discende che non trova applicazione l’art. 580 c.p.p. che, dopo la modifica apportata con L. n. 46 del 2006, impone la conversione del ricorso in appello quando contro la medesima sentenza sono stati proposti diversi mezzi di impugnazione, a condizione però che sussista la connessione ex art. 12 c.p.p., norma non citata nel testo previgente dell’art. 580 c.p.p..

E dall’art. 12 c.p.p., come è noto, con la riforma dovuta alla L. n. 63 del 2001, è stata espunta la previsione, come causa di connessione, dell’essere l’un reato commesso in occasione di altri.

Del resto la giurisprudenza di questa Corte ha già posto in evidenza che la conversione del ricorso per cassazione in appello non trova applicazione rispetto alla sentenza cumulativa per reati collegati ai sensi dell’art. 371 c.p.p., comma 2. (Rv. 238813).

Il primo motivo di ricorso è peraltro fondato.

La sentenza appare affetta da un palese vizio di motivazione in quanto da una parte conclude con la condanna della R. per il reato di cui al capo C) ossia per le ingiurie in danno di L.M. F., pur avendo il giudice affermato nella ultima pagina della motivazione che "il teste Ca. ha dichiarato…che la signora R. non disse nulla nei confronti di L.M.F.". La motivazione sulla responsabilità, d’altra parte, riguarda i fatti di ingiuria contestati alla R., in danno di L.M. G., senza che per tale reato, contestato al capo B) risulti emessa alcuna statuizione nel dispositivo. Restano assorbite le ulteriori doglianze.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Leonforte per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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