Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-04-2011, n. 9374 Dichiarazione di adottabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

E.F.P., C.F., C.G. ed E.C., rispettivamente genitori, nonno paterno, zio paterno di E.A., nata nel (OMISSIS), e R. nata nel (OMISSIS), proponevano appello avverso la sentenza n. 165 del 2009 del Tribunale per i Minorenni di Roma, che aveva rigettato l’opposizione al decreto di adettabilità delle predette minori, emesso dal Tribunale minorile in data 3-07-2007. Si costituiva il curatore speciale delle minori, che chiedeva rigettarsi l’appello.

La corte di appello di Roma, sezione per i minorenni, con sentenza 17- 11-2009, 24-02-2010, rigettava l’appello.

Ricorrono per cassazione i genitori della minore, sulla base di un unico motivo.

Si costituisce il Comune di Roma, quale tutore delle minori, che chiede confermarsi la sentenza impugnata.
Motivi della decisione

Con un unico motivo, i ricorrenti lamentano violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 10 e 15, nonchè travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), sostenendo la legittimità del comportamento di essi ricorrenti, che rifiutavano di sottoporsi ad un supplemento di C.T.U. di primo grado, perchè il primo giudice aveva escluso la partecipazione alle attività peritali del loro difensore, mentre, al riguardo, la Corte di Merito aveva rilevato "la mancanza di ragioni atte a giustificare il rifiuto opposto".

Si può consentire con quanto osservano i ricorrenti, circa i principi generali di ordine processuale in materia di consulenza tecnica. Ai sensi dell’art. 194 c.p.c., comma 2, anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagine da solo, le parti possono assistere alle operazioni peritali personalmente e/o a mezzo dei propri consulenti tecnici e difensori.

Va per di più considerato la L. n. 184 del 1983, art. 10, novellato nel 2001, ove si precisa che le parti possono partecipare, assistiti dal difensore, a tutti gli accertamenti disposti dal Tribunale, presentare istanze istruttorie, prendere visione ed estrarre copia degli atti contenenti in un fascicolo (ciò peraltro previa autorizzazione del giudice): hanno insomma, sostanzialmente, tutte le facoltà e i poteri proprio delle parti processuali del procedimento ordinario contenzioso, regolato dal codice di rito civile.

In tal senso va dunque corretta la motivazione della sentenza impugnata.

Va peraltro precisato che il giudice a quo dichiara esplicitamente di non tener conto del supplemento di consulenza non andata a buon fine, nè tanto meno valuta (negativamente) il comportamento dei periziandi e il loro rifiuto di sottoporsi agli accertamenti peritali. La sentenza impugnata valuta altrimenti lo stato di abbandono dei minori, sulla base del complesso delle risultanze processuali acquisite: l’incapacità dei genitori di accudire le bambine, nonchè il rifiuto del sostegno offerto dai servizi sociali (deposizioni delle responsabili delle case famiglia ove le minori erano ospitate), la sofferenza psichica della C. (certificazioni ASL) e l’atteggiamento da parte dell’Esposito di minimizzazione circa l’infermità della C. (accertamenti di tipo psicodiagnostico del tribunale per i minorenni e del Centro "Tetto azzurro"). Per di più, il giudice a quo ritiene, con valutazione di fatto, incensurabile in questa sede, di considerare e recepire le risultanze della prima consulenza, che aveva ravvisato disturbi della personalità in entrambi i genitori. Tali profili, evidenziati con una motivazione accurata e non illogica, dalla sentenza impugnata, non sono stati oggetto di specifica censura.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato, siccome infondato.

La natura della causa e lo stesso tenore della decisione, ove si considera legittimo il comportamento dei genitori di rifiuto del supplemento di consulenza, giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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