T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 28-02-2011, n. 1770 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente ha realizzato un ambulatorio di emodialisi ed è stata autorizzata all’esercizio di tale attività con determina regionale n. D1648 del 9 giugno 2009.

Successivamente, la Società istante ha inviato alla competente ASL Roma D la bozza di convenzione in U.D.D., indispensabile per l’attivazione come struttura U.D.D, cui la medesima ASL ha dato riscontro con nota del 10 novembre 2009, invitando la ricorrente a presentare la domanda di accreditamento, che è stata inoltrata il successivo 19 novembre 2009.

Non avendo, a tutt’oggi, ricevuto alcun riscontro, ha adito questo Tribunale affinché venga dichiarato l’obbligo della Regione Lazio di provvedere sulla propria istanza di accreditamento.

All’uopo deduce la violazione della Legge regionale n. 4 del 2003 e del Regolamento regionale n. 13 del 13 dicembre 2007, nonché della DGR n. 636 del 2007.

In proposito osserva il Collegio che il ricorso merita accoglimento.

Esso è diretto ad accertare la violazione dell’obbligo di provvedere sulla istanza presentata dall’odierna ricorrente volta ad ottenere l’accreditamento dell’ambulatorio di emodialisi, già autorizzato all’esercizio di tale attività.

Occorre richiamare il principio più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui l’obbligo di provvedere sussiste non solo in tutti i casi in cui il diritto di iniziativa procedimentale sia accordato da espresse disposizioni di legge, ma anche allorquando l’interessato sia, più in generale, titolare di un interesse differenziato e qualificato ad un bene della vita per il cui conseguimento sia necessario l’esercizio del potere amministrativo.

Nel caso di specie, la Società ricorrente è titolare di una posizione qualificata, in quanto nella qualità di proprietaria dell’ambulatorio di emodialisi regolarmente autorizzato, è legittimata ad avanzare l’istanza per l’accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, sicché, a fronte di un procedimento iniziato su istanza di parte, consegue l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi con provvedimento esplicito.

Infatti recita l’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso".

Dal dato letterale della citata disposizione emerge che l’interessato può proporre ricorso – entro un anno dal compiuto inadempimento e senza più bisogno di previa diffida – ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. al fine di ottenere la condanna dell’Amministrazione a provvedere.

Nel caso di specie tutte le condizioni richieste sussistono, poiché vi è la pendenza di un procedimento amministrativo, avente ad oggetto la richiesta di accreditamento, non ancora concluso.

Tale obbligo non risulta essere stato adempiuto, posto che la ricorrente non ha ricevuto alcun atto formale assunto dalla Regione Lazio.

Può conclusivamente affermarsi che sussiste nella specie la necessità di concludere il procedimento con atto espresso e motivato (a prescindere dal contenuto dello stesso) da parte della Regione Lazio intimata, in quanto il provvedimento richiesto è espressamente previsto dalla normativa di settore, onde l’Amministrazione, previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge, deve pronunciarsi sulla domanda del privato con formale e motivata determinazione.

Poiché l’eventuale accoglimento dell’istanza è subordinato all’accertamento di specifici presupposti la decisione di questo Tribunale deve limitarsi ad ordinare il solo esercizio dell’attività provvedimentale, non essendovi spazio, in questa sede, per accertare la fondatezza della pretesa sostanziale vantata. Quest’ultima è, invero, rimessa al momento successivo (ed eventuale) della impugnativa del provvedimento espresso, ove non satisfattivo degli interessi di cui la ricorrente è titolare.

Può concludersi, dunque, riconoscendo la sussistenza di tutti i presupposti per ritenere accertato il silenzioinadempimento e, per l’effetto, ordinare alla Regione Lazio di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente decisione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto della Società ricorrente ad ottenere un provvedimento espresso sulla istanza presentata il 19 novembre 2009 ed ordina alla Regione Lazio, in persona del legale rappresentante protempore, di provvedere a quanto richiesto entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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