Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-04-2011, n. 9496 Licenziamento per giustificato motivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Caltanissetta con sentenza del 1.07.2004 respingeva la domanda proposta da F.L., diretta ad ottenere declaratoria di illegittimità del licenziamento a lui intimato – in data 10.04.2001 dalla datrice di lavoro F.LLI AVERNA S.p.A.- per giustificato motivo oggettivo per l’impossibilità di ricostituire il posto di lavoro occupato in precedenza e di utilizzarlo in mansioni e/o qualifiche compatibili con quelle possedute dallo stesso lavoratore.

Tale decisione, appellata dal F., è stata riformata dalla Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza n. 265 del 2006, che ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento, con le conseguenti statuizioni di carattere reintegratorio e risarcitorio.

La Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento per omessa tempestiva comunicazione dei relativi motivi, che erano stati indicati soltanto con lettera del 23.05.2001, ossia a distanza di un mese dalla richiesta.

Nè, secondo la Corte, i motivi potevano essere ravvisati in quelli relativi al precedente licenziamento del 1997, impugnato dal F., il cui giudizio si era concluso con sentenza del 16.01.2001, passata in giudicato, riguardante comunque una situazione ormai definita e risalente a quattro anni prima.

Ciò posto, la medesima Corte ha osservato che la società datrice di lavoro non aveva fornito la prova della soppressione del posto nè l’impossibilità di una utile ricollocazione del lavoratore (c.d. repechage) in mansioni equivalenti a quelle svolte in precedenza.

La società F.lli Averna ricorre per cassazione con due motivi.

Il F. resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale autonomo e condizionato, contrastato dalla ricorrente principale.

La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.

2. Con il primo motivo del ricorso principale la società F.lli Averna lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che il giudice di appello non ha tenuto conto del contenuto della lettera del 10.04.2001, che spiegava compiutamente le ragioni del recesso circa la l’impossibilità di ricostituzione del posto di lavoro occupato in precedenza dal F. e di una sua utile ricollocazione nell’ambito aziendale in equivalenti mansioni. Il ricorso, in relazione all’esposto motivo, è inammissibile, in quanto non corredato da espresso e specifico quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

3. Con il secondo motivo del ricorso principale la stessa società deduce violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 e dell’art. 41 Cost., affermando che il giudice di appello ha disatteso il principio di diritto più volte enunciato dalla Corte di Cassazione circa l’onere, gravante sul lavoratore, di dedurre e allegare la possibilità di essere adibito ad altre mansioni, essendo insindacabile la scelte del datore di lavoro di soppressione del posto di lavoro.

La stessa società aggiunge che il giudice di appello ha fatto malgoverno delle risultanze testimoniali, valorizzando la sola deposizione del teste T.G. – peraltro generica ed inconcludente, e ciò in relazione al fatto che in ogni caso i lavoratori assunti erano stati destinati a mansioni diverse da quelle cui era addetto il F..

Il ricorso, in relazione all’esposto motivo, è inammissibile, in quanto i quesiti di diritto, contenuti nel ricorso principale (cfr pag. 51), non sono adeguati e rispondenti a quanto prescritto dall’art. 366 c.p.c., essendo formulati in termini generici, senza una efficace sintesi degli aspetti di fatto e di diritto della controversia, e quindi non idonei a consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso indicato dal ricorrente (cfr Cass. S.U. n. 6420 dell’11 marzo 2008 e Cass. S.U. n. 18759 del 9 luglio 2008) In ogni caso il motivo è infondato, in quanto le censure, in esso contenute, si risolvono in un diverso apprezzamento delle risultanze testimoniali rispetto alla valutazione del giudice di appello, fornita di adeguata e coerente motivazione sul punto in esame; il che non è consentito in sede di legittimità. 4. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, proposto dal F. con riguardo alla omessa pronuncia da parte del giudice di appello circa l’eccepita nullità del recesso perchè proveniente da soggetto (Dott.ssa A.M.L. vice Presidente della società) privo di potere di rappresentanza negoziale.

5. Quanto al ricorso incidentale autonomo proposto dallo steso F. va rilevato che con il primo e secondo motivo viene lamentata – rispettivamente – violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di interessi e rivalutazione e violazione dell’art. 429 c.p.c., sempre con riguardo al mancato accoglimento della richiesta degli anzidetti accessori.

Tali motivi sono fondati, in quanto costituisce principio pacifico in giurisprudenza che sulla somma liquidata a titolo di risarcimento danno per illegittima risoluzione del rapporto di lavoro debbano essere liquidati la rivalutazione monetarie e gli interessi legali, essendo venuto meno per i crediti di lavoro dei dipendenti privati – a seguito della pronuncia di incostituzionalità della L. n. 724 del 1994, art. 22 (sentenza Corte Cost. n. 459 del 2000), il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria. Con il terzo motivo del ricorso incidentale autonomo il F. deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando la decisione di appello con riguardo al risarcimento del danno alla salute e biologico. Tale motivo va disatteso, in quanto si fa riferimento a produzioni di certificati medici (cfr quesito pag. 60), senza che gli stessi siano riprodotti e trascritti, e ciò in violazione del principio di autosufficienza (sul significato di tale principio, nel senso che la Corte di Cassazione deve essere in grado di compiere il controllo di decisività dei documenti solo sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative, si richiamano gli innumerevoli precedenti, tra i quali ex plurimis Cass. n. 17904 del 2003; Cass. n. 15751 del 2003; Cass n. 15729 del 2003; Cass. n. 8388 del 2002; Cass. n. 3356 del 1993).

Con il quarto motivo dello stesso ricorso il F. lamenta violazione degli artt. 1218, 2697 e 2043 cod. civ., nonchè vizio di motivazione, in relazione al rigetto della domanda di condanna del risarcimento del danno alla salute per mancanza di allegazioni specifiche sul punto in ordine all’insorgenza di specifiche malattie connesse all’impugnazione del licenziamento. Il F. in particolare rileva che gravava sul datore di lavoro l’onere di provare la non i imputabilità dell’inadempimento, a vendo e gli prodotto certificati medici, avendo dimostrato con la prova orale il danno alla salute per il quale aveva chiesto risarcimento del danno e non avendo potuto- perchè non consentitogli – di provare il nesso eziologico per il tramite di una consulenza tecnica di ufficio medico-legale, da lui richiesta.

Il motivo così proposto è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., giacchè non contiene una chiara enunciazione di un quesito di diritto, ma si limita a denunciare generiche violazioni di legge in relazione all’imputabilità dell’inadempimento a carico del datore di lavoro. Comunque lo stesso motivo è infondato, perchè si limita ad opporre, sotto il profilo del difetto di motivazione, un diverso apprezzamento alla valutazione del giudice di appello circa l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno alla salute.

6. In conclusione va dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale e va rigettato il secondo; va dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato, va accolto il primo e secondo motivo del ricorso incidentale autonomo e vanno rigettati gli altri motivi. Va pertanto cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendosi nel merito, va dichiarato il diritto del ricorrente incidentale al pagamento degli interessi e rivalutazione sulle somme attribuite dalla sentenza impugnata.

Quanto alle spese merita conferma la statuizione contenuta nella sentenza impugnata e va disposta la compensazione di quelle relative al presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale e rigetta il secondo; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato, accoglie il primo e secondo motivo del ricorso incidentale autonomo e rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara il diritto del ricorrente incidentale al pagamento degli interessi e rivalutazione sulle somme attribuite dalla sentenza impugnata. Conferma la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata e compensa le spese del presente giudizio.

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