Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-01-2011) 02-03-2011, n. 8041 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 25.3.2010 il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile l’istanza presentata da F. C., volta ad ottenere la detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47-ter ord. pen., comma 1, lett. c).

In specie, il tribunale – premesso che l’istante stava espiando la pena di anni trenta di reclusione, come determinata con provvedimento di cumulo, in relazione ai reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, omicidio, estorsione, sequestro di persona ed altro – affermava che, indipendentemente dalla valutazione in ordine all’ammissibilità dell’istanza con riferimento alla tipologia di reati per i quali il condannato stava espiando la pena – il quadro clinico descritto nella relazione sanitaria redatta dal medico dell’istituto di pena, pur evidenziando la sussistenza di patologie non trascurabili, tuttavia, non è sufficiente a ritenere condizioni di salute particolarmente gravi e tali da richiedere contatti con i presidi sanitari territoriali, presupposto necessario per l’applicazione della misura alternativa richiesta.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il F., a mezzo del difensore di fiducia, denunciando l’erronea applicazione della legge con riferimento agli artt. 4-bis e 47-ter ord. pen., nonchè il vizio di motivazione per manifesta illogicità dell’ordinanza impugnata. In specie, il ricorrente si duole della valutazione di inammissibilità dell’istanza, atteso che in relazione al reato di omicidio erano state escluse le aggravanti dalle quali poteva desumersi la riferibilità del fatto al contesto associativo mafioso; inoltre, per quel che riguarda la condanna per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per il quale è stata ritenuta la continuazione ex art. 81 cpv. c.p. con il più grave reato di omicidio, deve ritenersi che il F. abbia già interamente espiato la pena riferibile al predetto reato ostativo all’ammissibilità della misura alternativa richiesta, avendo il predetto già espiato la pena di anni ventidue.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si censura la valutazione del Tribunale di sorveglianza in ordine alla ammissibilità dell’istanza.

Invero, il tribunale ha adottato una decisione nel merito in ordine alla mancanza dei presupposti per ammettere il condannato alla misura alternativa della detenzione domiciliare, a norma dell’art. 47-ter ord. pen., comma 1, lett. c). Prescindendo, infatti, dalla valutazioni in ordine all’ammissibilità dell’istanza, il tribunale – con motivazione esente da contraddizioni e vizi logici -ha affermato che il quadro clinico descritto nella relazione sanitaria richiamata, redatta dal medico dell’istituto di pena in data 23.3.2010, pur evidenziando la sussistenza di patologie non trascurabili, tuttavia, non è sufficiente a ritenere condizioni di salute particolarmente gravi e tali da richiedere contatti con i presidi sanitari territoriali, presupposto necessario per l’applicazione della misura alternativa richiesta. Ha evidenziato, altresì, il tribunale che il detenuto risulta in condizioni generali buone ed appare adeguatamente seguito e curato all’interno dell’istituto, effettuando visite di controllo periodiche ospedaliere, ai sensi dell’art. 11 ord. pen..

Pertanto, il ricorso è Infondato e deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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