T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 28-02-2011, n. 583 Collocamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il signor M.Z. presentava al Ministero dell’Interno, in data 29.9.2009, domanda di emersione ai sensi dell’art. 1ter del decreto legge 78/2009, convertito con legge 102/2009, in relazione al lavoratore L.Y..

Ad oggi l’Amministrazione non risulta avere adottato alcun provvedimento conclusivo del procedimento, nonostante il preavviso di diniego ex art. 10bis del 5.7.2010 e le memorie trasmesse alla Prefettura di Milano dall’esponente in data 14.10.2010 e 20.7.2010.

Il sig. Z. ha proposto pertanto il presente ricorso contro il silenzio della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo, CPA).

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del gravame.

All’udienza in camera di consiglio del 24.2.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso merita accoglimento, visto che risulta pacificamente provata la presentazione dell’istanza di emersione, senza che il Ministero dell’Interno abbia provveduto sulla stessa nel termine di legge di cui all’art. 2, comma 3°, della legge 241/1990 (infatti, in mancanza di una norma specifica sulla durata del procedimento contenuta nell’art.1ter sopra citato, deve ritenersi applicabile la norma generale di "chiusura" di cui all’art. 2 della legge 241/1990).

L’Avvocatura dello Stato, dal canto suo, si è limitata ad una difesa di mero stile, senza nulla addurre sull’eventuale conclusione del procedimento.

Per effetto dell’accoglimento, il Ministero dell’Interno dovrà provvedere sulla domanda del ricorrente, adottando un provvedimento esplicito, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il Ministero dell’Interno, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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