Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-04-2011, n. 9492 Conciliazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso proposto da C.M. nei confronti di Finmeccanica spa avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova del 4 luglio 2006;

Letto il controricorso con ricorso incidentale proposto da Finmeccanica;

rilevato che la ricorrente incidentale ha comunicato che nelle more del giudizio le parti hanno stipulato verbale di conciliazione in data 29 maggio 2009 davanti alla Corte d’appello di Genova, in cui hanno definito ogni questione derivante dall’intercorso rapporto di lavoro, comprese quelle di cui al presente giudizio di legittimità;

ritenuto quindi il ricorso per cassazione del C. e quello incidentale di Finmeccanica sono divenuti inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse;

ritenuto che in forza dello stipulato accordo le spese di questo giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *