Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-01-2011) 02-03-2011, n. 8034 Liberazione anticipata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Ricorre per cassazione L.R.M., assistito dal suo di fiducia, per l’annullamento dell’ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, in data 11.3.2010, ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento di rigetto della sua richiesta di liberazione anticipata per più semestri di detenzione compresi tra il 22.12.1999 ed il 22.12.2001, reso il precedente 19.11.2009 dal Magistrato di Sorveglianza catanzarese.

A sostegno della decisione il tribunale richiamava la condanna dell’istante per il reato di cui all’art. 416-bis c.p., con condotta contestata fino alla sentenza di primo grado, pronunciata il 3.10.2001, da ciò desumendo il mancato perseguimento delle finalità rieducative della detenzione ed il mantenimento di relazioni malavitose nel corso della detenzione medesima, l’uno e l’altro valutati come ostativi al riconoscimento dell’invocato beneficio.

2. Si duole di tale motivazione la difesa ricorrente denunciandone l’illegittimità in forza di due motivi di impugnazione.

2.1 Lamenta col primo di essi l’istante violazione dell’art. 54 o.p. e difetto di motivazione sul punto, in particolare deducendo che, il Magistrato di Sorveglianza prima ed il Tribunale poi, avevano affermato la sussistenza del protrarsi della condotta illecita fino alla pronuncia di prime cure in assenza di una sia pur minima motivazione ed in assenza di qualsivoglia dato o criterio interpretativo idoneo a sostenere l’affermazione.

2.2 Col secondo motivo di doglianza denuncia la difesa ricorrente difetto assoluto di motivazione in relazione ai semestri successivi alla data del 3.10.2001 e precisamente quelli relativi al secondo semestre del 2002 e del 2003, compresi nella istanza del detenuto e per nulla considerati dai giudici di merito.

3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per la inammissibilità della doglianza.

4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il protrarsi, infatti, dell’attività delittuosa riferibile all’art. 416-bis c.p.p. posta dal Tribunale a fondamento del rigetto della istanza difensiva, trova il suo fondamento probatorio nella sentenza di condanna, non potendo certo la giurisdizione di sorveglianza contrastare il relativo giudicato che, nella fattispecie, ha accertato l’inserimento malavitoso del L.R. in associazioni mafiose fino al (OMISSIS), valutazione giudiziale, questa, che soltanto attraverso l’impugnazione della sentenza che la conteneva avrebbe potuto subire legittime riforme da parte del giudice di secondo grado. In assenza dell’utile ricorso allo strumento dell’impugnazione, pertanto, il dato di fatto in discussione e cioè l’appartenenza, nel tempo innanzi indicato, del detenuto all’associazione mafiosa contemplata dall’art. 416-bis c.p., rimane provato attraverso la sentenza stessa.

Quanto, invece, al secondo motivo di ricorso, appare sufficiente rilevare che il Tribunale, ancorchè implicitamente attraverso il richiamo della motivazione illustrata dal Magistrato di Sorveglianza, ha condiviso quanto deciso dal giudice di prime cure, il quale, in merito agli altri due semestri (quelli decorsi a far tempo dal 22.6.2002 e dal 22.6.2003) ha correttamente motivato l’impugnato diniego sulla base della condotta irregolare tenuta dal detenuto durante il loro decorso, segnata da due richiami disciplinari la cui valutazione non è suscettibile di censura in questa sede di legittimità. 5. Alla stregua delle esposte considerazioni l’ordinanza impugnata va dichiarata inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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